PENALITÀ DI MORA: si applica anche alle sentenze di condanna pecuniarie della P.A.

PENALITÀ DI MORA: si applica anche alle sentenze di condanna pecuniarie della P.A.

T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 gennaio 2015, n. 186

a cura di Rita Mazzacano

Nel processo amministrativo l’istituto della penalità di mora presenta una portata applicativa più ampia che nel processo civile, in quanto l’ art. 114, comma 4, lett. e), D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) non ha riprodotto il limite, stabilito della norma di rito civile (art. 614 bis c.p.c.), della riferibilità del meccanismo al solo caso di inadempimento degli obblighi aventi per oggetto un non fare o un fare infungibile.

Il fatto

La Corte d’Appello di Salerno condannava con decreto il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni morali, ex art. 3, L. n. 89 del 2001; il decreto in questione veniva notificato, munito di formula esecutiva, al detto Ministero; lo stesso passava in giudicato, non essendo stata proposta impugnazione nei termini di legge.

Ebbene, decorso il termine dilatorio di giorni 120, ex art. 14, comma 1, D.L. n. 669 del 1996, conv. con modificaz. in L. n. 30 del 1997 e s. m. i., il Ministero non provvedeva al pagamento della somma sopra specificata; e ciò, nonostante la notifica di un atto di precetto, e successivamente di un atto di pignoramento presso terzi, cui non seguiva l’assegnazione delle somme, nonostante la dichiarazione positiva della Banca d’Italia, e ciò per il subentrare della modifica normativa, ex art. 55 della L. n. 134 del 2012.

Tanto premesso, il ricorrente agiva perché il Tribunale ordinasse al Ministero della Giustizia di dare esecuzione alle statuizioni, contenute nel prefato decreto con avvertimento che in mancanza sarebbe stato nominato un commissario ad acta; e condannasse lo stesso Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio d’ottemperanza ed al pagamento di una ulteriore somma, a titolo di sanzione per il ritardo nell’esecuzione del giudicato, ex art. 114 comma 4 lett. e) c. p. a.

La decisione

I giudici, in primis, hanno premesso che “in materia di irragionevole durata del processo il decreto di condanna emesso dalla Corte d’Appello ai sensi dell’ art. 3 della L. n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e, essendo idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, vale ai fini della ammissibilità del ricorso per l’ottemperanza” (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 5897 del 23-08-2010, R. C. c. Ministero della Giustizia).

Tanto premesso, seguendo la falsariga della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 14 maggio 2012, n. 2744, i Giudici salernitani hanno accolto la specifica domanda presentata dalla parte ricorrente, ex articolo 114, comma 4, lettera e) del codice del processo amministrativo, che ha introdotto, in via generale, nel processo amministrativo, l’istituto della cd. penalità di mora, già regolato per il processo civile, con riguardo alle sentenze aventi per oggetto obblighi di fare infungibile o di non fare, dall’art. 614 bis del codice di procedura civile, aggiunto dall’ art. 49 della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Anche con la sentenza di ottemperanza, può invero essere fissata, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e in assenza di ulteriori ragioni ostative, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con una statuizione costituente titolo esecutivo.

Il Tribunale, “melius re perpensa”, ha ritenuto che la misura, prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), del c. p. a. fosse applicabile anche alle sentenze di condanna pecuniarie della P. A., trattandosi di un modello normativo caratterizzato da importanti differenze rispetto alla previsione di cui all’art. 614 bis c. p. c. (applicabile solo alla violazione di obblighi di fare infungibile o di non fare).

La citata misura (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 6688 del 20 dicembre 2011), assolve, infatti, a una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volta a riparare il pregiudizio cagionato dall’esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all’adempimento.

Nel processo amministrativo, l’istituto presenta una portata applicativa più ampia che nel processo civile, in quanto l’art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo non ha riprodotto il limite, stabilito della norma di rito civile, della riferibilità del meccanismo al solo caso di inadempimento degli obblighi aventi per oggetto un non fare o un fare infungibile.

Inoltre, giusta quanto statuito da T. A. R. Lazio Roma – Sez. I – nella decisione n. 8746 del 24 ottobre 2012: “La cd. penalità di mora prevista in sede di ottemperanza, ex art. 114, comma 4, c. proc. amm., e l’indennizzo previsto dalla cd. Legge Pinto in materia di inosservanza del termine ragionevole di durata dei processi possono essere congiuntamente applicati nel caso in cui il ritardo ulteriormente frapposto dalla p. a. al soddisfacimento della pretesa creditoria dimostri carattere di incontroversa inescusabilità“.

Di recente, poi, la questione è stata oggetto di una decisione dell’Ad. Plen. del Consiglio di Stato, che ha statuito: “Nell’ambito del giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c. p. a., è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria” (Consiglio di Stato – Ad. plen., 25/06/2014, n. 15; conforme T. A. R. Campania – Salerno, Sez. I, 10/07/2014, n. 1232).

In conclusione, il Tribunale ha ritenuto congruo, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive, del caso concreto, la misura di Euro 15,00 (quindici/00) al giorno, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza, dopo il decorso dei termini di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, e fino all’effettivo pagamento, ad opera dell’Amministrazione (o del commissario ad acta).

consulenza_per_privati_e_aziende          consulenza_per_avvocati

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione avv. Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
The following two tabs change content below.

Rita Mazzacano

Rita Mazzacano si è laureata nel 2011 in Giurisprudenza con 110 e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con una tesi in diritto amministrativo. Ha svolto il tirocinio forense presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli. Ha conseguito il titolo di Avvocato nel 2014 ed attualmente collabora con uno studio legale che si occupa principalmente di diritto del lavoro.

Articoli inerenti