Perché intestare le utenze al condominio
Il condominio, sebbene non sia un soggetto giuridico, è comunque munito di titolarità fiscale. Ciò significa che, come i soggetti diversi dalle persone fisiche non tenuti alla dichiarazione di inizio attività IVA (quali enti, associazioni, parrocchie, fondazioni ecc.) ha comunque l’obbligo di indicare il codice fiscale.
Quanto sopra indicato è valido anche se il condominio è minimo, ossia se sono presenti fino a 8 unità abitative. La riforma del condominio, infatti, ha aumentato da 4 a 8, il numero minimo di condomini necessari alla nomina obbligatoria dell’amministratore. Nel caso di condominio minimo, quindi, non vi è l’obbligo della nomina dell’amministratore e di un conto corrente condominiale.
Bisogna sottolineare, ancora una volta, che anche in caso di condominio minimo non svaniscono gli obblighi, anche fiscali, dello stesso.
Sono ravvisabili, però, molte situazioni, soprattutto dove ci sono pochi condomini, in cui l’utenza è intestata ad uno degli inquilini che, è opportuno ricordarlo, se ne assume completamente la responsabilità.
Quello che preme sottolineare, però, è che il codice fiscale può risultare necessario anche per altre pratiche di vario genere.
L’ottenimento del codice fiscale, oltre ad adempiere ad un obbligo di legge finalizzato effettuare le ritenute d’acconto o a richiedere il bonus per le ristrutturazioni[1], per esempio, è indispensabile anche al fine di stipulare un’utenza elettrica o gas condominiale.
A seconda dei casi, infatti, il condominio può avere utilità nel possedere solo un’utenza dell’energia elettrica oppure anche una per il gas.
La fornitura elettrica, come è noto, sarà necessaria per l’illuminazione, per l’ascensore e per le altre eventuali apparecchiature elettriche mentre il contatore del gas condominiale sarà presente invece nei casi in cui il sistema di riscaldamento è centralizzato.
Il contratto di fornitura va intestato al condominio, che, per questo motivo come detto, dovrebbe avere un apposito Codice Fiscale che lo identifichi.
Questa circostanza, inoltre, consente di usufruire del il diritto alla riduzione dell’iva dal 22 al 10%.
Ai sensi del D.P.R. n. 633/72, l’iva agevolata spetta ad alcune classi di attività, ma anche alle utenze di energia elettrica condominiali, purché espressamente e esclusivamente dedicati a servizi comuni al condominio.
La possibilità di chiedere la riduzione spetta all’amministratore o ad un condomino nel caso di condominio “minimo”.
È possibile, con il consenso dei condomini espresso in assemblea, richiedere dei contratti specifici alle aziende energetiche e/o ottenere il rimborso di quanto erroneamente pagato.
In conclusione, la regolarizzazione della posizione fiscale del condominio, oltre ad assolvere ad un obbligo di legge, risulta utile anche ad evitare responsabilità “personalistiche” di un unico condomino in ordine alle utenze e, oltretutto, a far in modo che sia applicabile la più conveniente aliquota IVA del 10%.
[1] Recentemente, con la circolare n.3/E del 2 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha eliminato l’obbligo del codice fiscale per i condomini minimi che vogliono beneficiare delle detrazioni.
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Antonella Votta
Roma
Avvocato del Foro di Roma
Credo fortemente nella tutela degli interessi collettivi, motivo per cui collaboro con un'associazione di consumatori e un'associazione ambientalista-animalista
Esperta in negoziazione, mediazione e ADR dei consumatori.
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