Pignoramento presso terzi, senza avviso le spese sono a carico del creditore
Cass. Civ., Sez III, 10 Maggio 2016, n. 9390
a cura di Gennaro Dezio
In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553, c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza di assegnazione.
Il caso
Nella fattispecie all’esame della Corte, una Banca proponeva opposizione contro le esecuzioni intraprese mediante pignoramento nei suoi confronti da sedici soggetti, già creditori di un Istituto di previdenza, in base alle ordinanze di assegnazione ottenute da ciascun creditore nelle procedure esecutive in cui la Banca era terza pignorata in qualità di tesoriere dell’Istituto di previdenza e, nello specifico, dall’avvocato che aveva agito in via esecutiva, in proprio, al fine di riscuotere il credito relativo alle spese giudiziali a lui spettanti, quale procuratore dei predetti creditori.
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La decisione
Hanno spiegato puntualmente gli Ermellini che nel caso di un pignoramento presso terzi, in presenza di una ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, l’avvocato non potrà notificare il provvedimento del giudice al terzo pignorato contestualmente all’atto di precetto essendo precedentemente obbligato ad informarlo in via bonaria.
In mancanza le spese sostenute per il precetto restano esclusivamente a carico del creditore.
Infatti secondo la Corte rispetto all’assegnazione delle somme pignorate si verifica una cessione coattiva del credito e, conseguentemente, sussiste una modificazione del soggetto obbligato che non sarà più il debitore ma il terzo pignorato.
Di questa modificazione il terzo dovrà essere informato, come già previsto dal codice civile nei casi di cessione del credito al fine di evitare, nei suoi confronti, un «abuso del processo esecutivo».
Per la Cassazione, conseguentemente, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario solo quando il terzo pignorato venga a conoscenza del provvedimento di assegnazione e dunque sia messo in condizione di dare spontanea esecuzione all’ordinanza di assegnazione.
Chiaramente, nel caso in cui dopo tale informazione ancora il terzo non adempisse spontaneamente, trascorso un lasso di tempo ragionevole e non inferiore a dieci giorni, sarà possibile agire in via esecutiva nei suoi confronti, previa la notifica del precetto.
Il creditore procedente dovrà quindi comunicare l’ordinanza di assegnazione al terzo (ad es. con raccomandata a.r.) oppure potrà notificargliela attraverso l’ufficiale giudiziario in forma esecutiva; non potendo però in questo caso intimare contestualmente il precetto
La Corte ha precisato che se l’ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell’art. 553 c.p.c. viene notificata al terzo in forma esecutiva contestualmente all’atto di precetto, senza che gli sia stata preventivamente comunicata né altrimenti resa nota, è inapplicabile l’art. 95 c.p.c. e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente.
Di conseguenza il relativo vizio del precetto, per la parte in cui sono pretese tali spese, potrà essere fatto valere mediante opposizione all’esecuzione, in quanto è in contestazione il diritto del creditore di procedere in via esecutiva per il rimborso delle somme auto-liquidate nel precetto.
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