Post anonimo offensivo all’interno di un forum, condannato il gestore del sito
Tribunale di Belluno, 11 gennaio 2016, n. 759
a cura di Giacomo Romano
La pubblicazione online di un post offensivo, non essendo possibile reperire all’interno dell’ordinamento una norma giuridica che consenta di estendere, in via analogica o interpretativa, alle pubblicazioni su Internet la disciplina prevista per la stampa ex art. 57 c.p., configura il reato di diffamazione nella forma di dolo eventuale di cui è responsabile il gestore del portale, il quale reso edotto, con conseguente accettazione, della offensività della pubblicazione decida di posticipare l’intervento di rimozione.
Il caso
All’interno di un forum ospitato da un portale internet di informazione locale e turistica finalizzato a valorizzare il territorio veniva pubblicato online un post da un utente anonimo dal contenuto fortemente diffamatorio e offensivo dell’immagine, reputazione e decoro di un parlamentare in relazione alla costruzione di un collegamento sciistico sul quale il politico aveva espresso in precedenza parere favorevole.
Il post riportava in particolare che il politico era «una persona che usa la propria personalità in maniera distorta con l’unico obiettivo di fare leggi ad personam per salvaguardare dalla galera chi ha il ruolo di pensare al bene del paese e invece porta avanti solo gli interessi personali».
Il post offensivo veniva pubblicato in data 26 aprile 2011 e rimaneva sul portale fino al 14 giugno 2011 quando il proprietario e amministratore del portale interveniva, a seguito della nota di segnalazione di uno studio legale dell’1 giugno 2011, attraverso la parziale modifica del commento anonimo postato con eliminazione delle espressioni offensive ai danni del politico.
In particolare, il ritardo nell’eliminazione del post era dovuto alla circostanza che il gestore del portale si trovava all’estero al momento della ricezione della mail dello studio legale, anche se era stato comunque avvisato in tempo reale del reclamo da un suo collaboratore.
La decisione
Il Tribunale ha ritenuto, nel caso in esame, non applicabile la legge sulla stampa in quanto, come la stessa Cassazione e la dottrina, hanno più volte evidenziato, non è possibile reperire all’interno dell’ordinamento, una norma giuridica che consenta di estendere, in via analogica o interpretativa, alle pubblicazioni su internet, la disciplina prevista per la stampa ex art. 57 del c.p. della responsabilità per mancato controllo del direttore del giornale (Cass. Pen., Sez. V, 1 ottobre 2010 n. 35511; Cass. Pen., sez. V, 29 novembre 2011, n. 44126).
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che la pubblicazione online di un post offensivo, configuri il caso di diffamazione aggravata e ha condannato il direttore del blog per il post offensivo online presente sul forum.
In conclusione, il Giudice ha condannato il gestore del sito alla pena di trecento euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il direttore è stato condannato a risarcire alla parte civile costituita tutti i danni derivanti dal reato da liquidarsi in via equitativa, considerato il tenore delle espressioni offensive, la pubblicità del sito e la posizione politico-sociale della persona offesa in euro 5000 e a rifondere, alla parte civile costituita, le spese di costituzione da liquidarsi in euro 2000 oltre spese generali.
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avv. Giacomo Romano
Ideatore, coordinatore e capo redazione at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.