Processo amministrativo e processo sportivo (Tesi di laurea)

Processo amministrativo e processo sportivo (Tesi di laurea)

Processo amministrativo e processo sportivo

a cura di Enrico S. Antonazzo

Come parte introduttiva e come premessa storica si ritiene giusto definire il concetto di processo amministrativo e di processo sportivo, e la sua evoluzione nel corso dei decenni, senza troppo dilungarsi. Per affrontare l’oggetto concreto della tesi si parte da una analisi della interconnessione tra i due ordinamenti che ne ha messo in crisi decenni di separatezza ed indipendenza. Al riguardo vi sono diverse teorie e dottrine che per alcuni aspetti si sono contrapposte del tutto. Probabilmente un fattore determinante di tale crisi è il rilievo economico sempre più importante e fondamentale delle attività sportive nelle varie discipline legate allo sport, in cui le associazioni e società sportive sono diventate vere e proprie aziende, per poi giungere ad una crisi finanziaria notevole che ha coinvolto l’intero sistema, coinvolgendo una rete di interessi talvolta del tutto distinti da quello sportivo.

Il calcio è lo sport che ha una attività processuale più attiva ed efficiente. Il caso Catania, il Caso Genoa ed il Caso Calciopoli sono le vicende che più rappresentano l’attività processuale in ambito sportivo degli ultimi anni. Di rilievo anche la Sentenza Bosman dell’Unione Europea, che coinvolge gli istituti europei ed internazionali. In tale contesto si può parlare di “giusto processo” e di diritti umani, una possibile soluzione al riferimento a tale istituto citato dall’articolo 111 della Costituzione.

È necessario poi proseguire chiarendo bene che i due ordinamenti condividono un rilevante spazio giuridico comune, tenendo conto soprattutto che il “bene” sport, oltre ad essere un bene pubblico tutelato e garantito dalla stessa Costituzione, è un interesse legittimo, una situazione giuridica speciale da tutelare. Stabilita l’esistenza di un ordinamento sportivo come “settore” dell’ordinamento statale, si devono poi individuare gli aspetti attinenti esclusivamente all’attività sportiva.

La legge 280/2003 rappresenta un punto fondamentale nella definizione dei rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale, ed ha soprattutto il merito di sancire l’esistenza di una autonomia dell’ordinamento sportivo definendone i confini, anche se non in modo chiaro poiché non è possibile individuare a priori ciò che assume rilevanza o meno nell’ordinamento statale ed è sicuramente auspicabile verificare caso per caso quando un determinato fatto giuridico determini una lesione di interesse legittimo. Spesso infatti la giustizia sportiva non tutela in modo adeguato atleti e club, i quali spesso preferiscono ricorrere alla giustizia amministrativa.

Giunti a questo punto è opportuno delineare gli istituti principali dell’ordinamento sportivo, descrivendo gli organi principali ed il loro ruolo, dando un quadro completo del sistema della giustizia sportiva in Italia.

Il punto fondamentale che si ritiene debba essere esaminato nella dissertazione è quindi quello di distinguere i due ordinamenti e perché presentano caratteristiche diverse e totalmente distinte. È sicuramente comprensibile difendere la forza normativa dell’ordinamento sportivo e del processo sportivo in quanto tale, ma la specialità di tale ordinamento non può essere interpretata al punto di ridurre la portata dei principi fondamentali concepiti come insopprimibili e garantiti dal testo costituzionale, in modo da pregiudicare diritti indispensabili del singolo, che proprio in quanto tali, non sono in alcun modo suscettibili di essere compressi o ai quali si possa rinunciare in nessun modo.

Pertanto per la specialità della disciplina non si può contestare la titolarità di una autonomia normativa con regole proprie, tuttavia non si può negare ed impedire ai soggetti che operano all’interno dell’ordinamento sportivo, il diritto costituzionalmente garantito di ricorrere ad una autorità statale per lamentare la lesione di posizioni giuridiche soggettive, quali il diritto soggettivo e soprattutto l’interesse legittimo. Si ritiene, quindi, giusto riconoscere l’autonomia dell’ordinamento sportivo per quello che riguarda le regole tecniche di funzionamento, anche per quello che riguarda la sfera esclusivamente processuale, però tale autonomia non deve essere rilevante e operante nei confronti delle posizioni di interesse legittimo, che lo stato costituzionalmente considera rilevante per il proprio ordinamento giuridico. L’ordinamento sportivo ha proprie regole e norme seguendo il principio della pluralità degli ordinamenti giuridici, e quindi è regolato da una propria e distinta normativa. Ma lo stato rimane comunque l’unico garante dell’interesse pubblico generale, ed ha il compito di vigilare sul buon andamento del processo per garantire ad ogni singolo individuo il rispetto dei diritti fondamentali.

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