PROCESSO AMMINISTRATIVO: valida la notifica del ricorso a mezzo P.E.C.

PROCESSO AMMINISTRATIVO: valida la notifica del ricorso a mezzo P.E.C.

Cons. di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4862

a cura di Salvis Juribus

La pronuncia in commento del Consiglio di Stato consolida l’orientamento di apertura alla notifica tramite P.E.C., anche se non è entrato ancora in vigore il processo amministrativo telematico (P.A.T.).

Al riguardo, si ricorda che l’art. 39, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce che le notificazioni degli atti sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti in materia giudiziaria civile.

In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che la mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la L. n. 53 del 1994 (e, in particolare, per quanto qui più interessa, gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall’art. 25 comma, 3, lett. a) della L. 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui l’avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale … a mezzo della posta elettronica certificata“.

Nel processo amministrativo telematico (PAT) -contemplato dall’art. 13 delle norme di attuazione di cui all’Allegato 2 al cod. proc. amm. – è ammessa la notifica del ricorso a mezzo PEC anche in mancanza dell’autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. , disposizione che si riferisce a “forme speciali” di notifica, laddove invece la tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, a trasformarsi in processo telematico, appare ormai irreversibile (in tal senso anche C.S., sez. III, 4270/2015)

Sembra tuttavia doversi escludersi che, in virtù di questo rinvio, possano comprendersi, al fine di rendere operanti le notifiche a mezzo P.E.C., anche le specifiche tecniche dettate per il processo civile, le quali derivano da provvedimenti adottati dal Ministro della Giustizia e da una fonte regolamentare interna all’amministrazione della giustizia ordinaria.

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