Processo tributario: il giudice deve motivare la compensazione nelle spese processuali
Cass. Civ., sez. VI, 26 maggio 2016, n. 10917
a cura di Claudia Tufano
Per la compensazione delle spese nel processo tributario, il giudice deve indicare con precisione le ragioni per le quali la compensazione è concessa per motivi di eccezionale gravità.
Il fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il 26.6.2014, dichiarava estinto il giudizio promosso da Tizio relativo alla revoca del beneficio prima casa per alienazione dell’immobile senza riacquisto nei termini di legge e compensava le spese, ritendendo che sulla questione esistevano discordanti precedenti. Tizio proponeva ricorso per Cassazione. Resisteva in giudizio l’Agenzia delle Entrate.
La decisione
Con un unico motivo di doglianza, il ricorrente lamentava la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c sulla base del fatto che l’esistenza di precedenti discordanti non integra la grave ed eccezionale ragione d’urgenza richiesta dalla formulazione precedente dell’art.92 c.p.c., non potendo operare nel caso in cui la causa era stata definita quando l’esito della lite era dipeso dal riconoscimento del proprio torto da parte dell’Agenzia.
Giova precisare che l’art. 92 2°co c.p.c. ( che attualmente recita «Se vi è soccombenza reciproca (3) ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero») è stato dapprima modificato con D.L. 30.12.2005, n. 273, poi così modificato dall’art. 45, L. 18.06.2009, n. 69, con decorrenza dal 04.07.2009 e successivamente dall’art. 13, D.L. 12.09.2014, n. 132, con decorrenza dal 13.09.2014, conv. dalla L. 10.11.2014, n. 162, entrata in vigore l’11.11.2014 con applicazione ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla suddetta data di entrata in vigore e quindi dall’11.12.2014.
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Alla luce di tale premessa, nel caso di specie, in cui la sentenza impugnata era stata depositata il 26.6.2014, andava applicata la precedente formulazione dell’art. 92 2° co c.p.c. secondo cui «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».
L’esistenza della gravità ed eccezionalità delle ragioni rendono la compensazione evento “straordinario” e questo obbliga il giudice ad indicare con precisione i motivi per i quali la situazione può definirsi di eccezionale gravità, ciò che nel caso di specie avevano omesso i giudici di primo grado.
La Cassazione, con ordinanza, riteneva fondato il ricorso.
Dalla lettura della precedente formulazione del 2° co. Art. 92 c.p.c., emerge che la compensazione delle spese è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni e tale esigenza non è soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese “per motivi di equità”, non altrimenti specificati.
Peraltro, aggiunge la Corte, l’art. 92 c.p.c. costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni che devono essere specificate in via interpretativa dal giudice di merito, e la mancanza è censurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio fondato su norme giuridiche.
Per approfondimenti circa il processo tributario: Il processo tributario, 7 apr 2016 di