Punitive damages e ordinamento giuridico italiano
PUNITIVE DAMAGES E ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO:
ordinanza di rimessione alle SSUU del 16 maggio 2016 n. 9978
I punitive damages ( danni punitivi) sono un istituto giuridico dei paesi di common law in virtù del quale la responsabilità civile, nel dettaglio quella extracontrattuale, acquista una funzione PUNITIVA e non solo compensativa-riparatoria.
L’ applicazione dei danni punitivi comporta un risarcimento ulteriore a favore del danneggiato. Quest’ ultimo, infatti, ha diritto al ristoro del danno subito e ad un ulteriore risarcimento, tutte le volte in cui si dimostri che il danneggiante abbia agito con MALICE (dolo) oppure con GROSS NEGLIGENCE (colpa grave).
I punitive damages hanno, dunque, anche una funzione preventiva, rectius deterrente, molto simile al sistema penale. Il risarcimento del danno punitivo riveste carattere di pena in senso lato.
Date le peculiarità di tale istituto, dottrina e giurisprudenza si sono spesso interrogate sulla compatibilità con il nostro ordinamento.
Da ultimo, con ordinanza del 16 maggio 2016 n. 9978 è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione della riconoscibilità delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi.
Per i giudici rimettenti la funzione riparatoria-compensativa, seppur prevalente nel nostro ordinamento, non è l’ unica attribuibile al rimedio risarcitorio. Essi dubitano persino del rango costituzionalmente essenziale e imprescindibile di detta funzione.
L’ ordinanza citata si contrappone all’ orientamento maggioritario che nega l’ ingresso, nel nostro ordinamento, alle sentenze straniere contenenti statuizioni di condanna ai danni punitivi. L’ orientamento maggioritario ha avuto origine con la sentenza n. 1183 del 2007. In tale occasione i giudici hanno affermato che : “ nel vigente ordinamento alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, anche mediante l’attribuzione al danneggiato di una somma di denaro che tenda a eliminare le conseguenze del danno subito, mentre rimane estranea al sistema l’idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed è indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta. E’ quindi incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto dei danni punitivi che, per altro verso, non è neanche riferibile alla risarcibilità dei danni non patrimoniali o morali. Tale risarcibilità è sempre condizionata all’ accertamento della sofferenza o della lesione determinata dall’ illecito e non può considerarsi provata “in re ipsa”. È inoltre esclusa la possibilità di pervenire alla liquidazione dei danni in base alla considerazione dello stato di bisogno del danneggiato o della capacità patrimoniale dell’ obbligato”.
Alle medesime conclusioni è giunta Cass. 1781/2012 precisando, inoltre, che con i danni punitivi vi sarebbe un arricchimento senza giusta causa derivante dallo spostamento patrimoniale da un soggetto all’ altro.
Anche la Corte di Giustizia Europea ( 13 luglio 2006 C-296/04) ha escluso che il danneggiato possa arricchirsi oltre la misura necessaria per la compensazione del suo patrimonio.
Nell’ ordinanza citata n. 9978/2016 i giudici analizzano, in primis, l’ ambito applicativo del principio dell’ ordine pubblico di cui agli artt. 16, 64, 65 legge 218/1995. Essi delineano l’ evoluzione avutasi nel corso del tempo nell’ interpretazione di tale principio. Si è passati, infatti, da un ordine pubblico inteso come limite riferibile all’ ordinamento giuridico nazionale, ad un ordine pubblico internazionale. Il primo è costituito dal complesso dei principi che, tradotti in norme inderogabili o da queste desumibili, informano l’ ordinamento giuridico e concorrono a caratterizzare la struttura etico-sociale della società nazionale in un determinato periodo storico. L’ ordine pubblico internazionale, invece, deve intendersi come complesso dei principi fondati su esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’ uomo comuni ai diversi ordinamenti.
I giudici rimettenti sottolineano come il rispetto dell’ ordine pubblico deve essere garantito, in sede di legittimità dei provvedimenti giudiziari e degli atti stranieri, avendo riguardo non già all’ astratta formulazione della disposizione straniera o alla correttezza della soluzione adottata alla luce dell’ ordinamento straniero o di quello italiano, bensì ai suoi effetti, in termini di compatibilità con il nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento.
Più nel dettaglio, l’ ordine pubblico non può identificarsi con quello esclusivamente interno, poiché si rischierebbe di far operare solo le norme straniere aventi contenuto simile a quelle italiane, cancellando così la diversità tra i sistemi giuridici e rendendo inutili le regole del diritto internazionale privato.
Le norme espressive dell’ ordine pubblico non coincidono con quelle imperative o inderogabili, pertanto il contrasto con queste ultime non costituisce, di per se solo, impedimento all’ ingresso del provvedimento straniero. Il contrasto con l’ ordine pubblico si avrà solo nel caso di incompatibilità con i valori costituzionali primari. Detto altrimenti, il contrasto sussiste solo nel caso in cui al legislatore ordinario è precluso introdurre nell’ ordinamento interno, una ipotetica norma analoga a quella straniera in quanto incompatibile con i valori costituzionali primari.
Nell’ ordinanza viene sottolineato come per poter negare il riconoscimento delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi si dovrebbe dimostrare il rango costituzionale essenziale e imprescindibile della funzione compensativa del rimedio risarcitorio.
Ancora, i giudici ricordano come nel nostro ordinamento già vi siano istituti giuridici ispirati ai sistemi di common law e diretti ad assegnare alla responsabilità civile non più una funzione meramente compensativa ma anche sanzionatoria. Ci si riferisce alle “astreintes” e con riguardo al nostro sistema agli artt. 96 comma 3 cpc, 614 cpc, 709 ter cpc.
L’ applicazione degli istituti di origine nordamericana potrà risultare contraria ai valori essenziali della comunità internazionale e, dunque, all’ ordine pubblico solo qualora la liquidazione sia giudicata effettivamente abnorme.
Infine, i giudici rimettenti affermano che, quando l’ illecito incide sui beni della persona, il confine tra compensazione e sanzione sbiadisce, in quanto la determinazione del quantum è rimessa a valori percentuali, indici tabellari e scelte giudiziali equitative, che non rispecchiano esattamente la lesione patita dal danneggiato.
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Cristina Casamassima
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