Quando contestare la revoca della borsa di studio
T.A.R. Piemonte, sez. I, 5 novembre 2010, n. 4089
Capita spesso che gli Enti preposti all’erogazione delle borse di studio procedano, dopo anni, a revocare i benefici pretendendo la restituzione degli importi e applicando, altresì, ulteriori sanzioni.
Ebbene, quando le contestazioni attengono ad una presunta difformità nella situazione anagrafica dichiarata dagli studenti non tutto è perduto.
Riportiamo, di seguito, l’analisi di un caso-tipo.
Nel caso di specie, infatti, l’Amministrazione revocava la borsa di studio di cui aveva goduto la studentessa durante il periodo universitario sul rilievo che la medesima ricorrente avrebbe avuto una situazione anagrafica difforme da quanto dichiarato nel modello ISE, essendo stato accertato che con lei risiedeva il nonno, il cui apporto reddituale conduce inevitabilmente al superamento dei limiti prescritti dalla normativa.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 “agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”.
Condicio iuris necessaria ai fini dell’individuazione di una famiglia anagrafica, rilevante agli effetti che eventuali disposizioni normative generali settoriali annettano a tale nozione o istituto è la circostanza di fatto che le persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione coniugio, tutela ovvero, residualmente, da vincoli affettivi, coabitino od abbiano dimora abituale nello stesso Comune.
Tuttavia, nel caso di specie, la ricorrente produceva in giudizio un certificato della CCIAA di Torino attestante che il nonno era amministratore di una società la cui titolare risiedeva in un luogo diverso da quello in cui il nonno della studentessa risultava formalmente residente.
Inoltre, la ricorrente produceva numerose fatture di somministrazioni Enel, gas e telefono, tutte inviate dalle imprese erogatrici al diverso indirizzo postale del nonno (dunque, non a quello in cui ella risiedeva con gli altri componenti il suo nucleo familiare).
Ebbene, secondo i giudici, “a nulla vale dunque, a fronte di siffatte emergenze documentali, la certificazione comunale attestante che il (nonno) ha la residenza anagrafica ad (omissis) nello stesso immobile occupato dalla ricorrente”.
Il requisito della coabitazione o quanto meno della dimora abituale nello stesso Comune, necessario per le ragioni normative sopra illustrate ai fini di integrare la nozione stessa di famiglia anagrafica rilevante ai fini che occupano, è l’oggetto di una quaestio facti che può essere provata con idonei e concordanti elementi documentali.
La necessità della delineata condizione si profila, del resto, coerente con la ratio del sistema normativo di riferimento che disciplina i limiti di reddito ai fini del conseguimento dei benefici delle borse di studio che va correttamente individuata nell’impossibilità di cumulare con il reddito del dichiarante anche quello prodotto da altri soggetti che quantunque formalmente residenti nel medesimo immobile detenuto dal dichiarante, non possono arricchirne la sfera reddituale perché non coabitanti con il medesimo o perché dimoranti in Comune diverso.
Illogico ed anche incostituzionale a parere del Collegio sarebbe dunque il far discendere dalla mera residenza formale, non assistita dal requisito della coabitazione, conseguenze preclusive all’ottenimento delle provvidenze che postulano che il soggetto abbia un reddito effettivo non superiore ai determinati limiti massimi.
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