Quando la vacanza è un disastro
Il desiderio di una vacanza dopo un anno di routine il più delle volte stressante ci pare legittimo. Lo stesso nostro ordinamento legislativo tutela il diritto del turista-consumatore a godere del meritato relax, delineando la fattispecie del danno da vacanza rovinata, classificabile tra i danni non patrimoniali, ossia non prettamente economici, che si concretizza nel pregiudizio subito per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e/o riposo, allorquando l’agognata fuga dal quotidiano si trasformi in un piccolo grande incubo.
Ma in cosa si sostanzia il danno da vacanza rovinata, chi e cosa si può pretendere dall’organizzatore? A titolo esemplificativo, vengono spesso richiamate la cancellazione del volo, la mancata rispondenza delle caratteristiche dell’hotel o dei luoghi rispetto a quanto prospettato o visionato nell’opuscolo messo a disposizione dall’agenzia viaggi, la sorpresa di trovarsi senza servizi essenziali o con servizi scadenti e così via.
Dopo una lenta ma costante elaborazione giurisprudenziale e normativa, nel 2011 ha visto la luce il c.d. “codice del turismo” (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79), il cui art. 47 prevede: “nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta”. Dalla tutela resta del tutto escluso il turismo “fai da te”. La norma, infatti, si riferisce al “pacchetto turistico”, ossia al viaggio organizzato. Inoltre, il “pacchetto” deve avere ad oggetto “i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche” e deve caratterizzarsi per la prefissata combinazione di almeno due degli elementi rappresentati dal trasporto, dall’alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa di tale contratto. Si tratta di un contratto “all inclusive” stipulato dal turista-consumatore con il venditore-organizzatore: il tour operator è il solo responsabile delle problematiche sorte in relazione alla qualità dei servizi e degli inadempimenti causati dai fornitori da lui scelti (compagnia aerea, albergatori, guide turistiche), mentre l’agenzia di viaggi risponde limitatamente al corretto adempimento delle formalità di vendita, prenotazione e informazione del turista. Si è detto che l’inadempimento non deve avere scarsa importanza nell’economia del rapporto instauratosi tra turista e organizzatore. Questo significa che chi si ritiene danneggiato deve provare di aver subito un’effettiva lesione del pieno godimento del proprio tempo libero e, in particolare, della propria occasione di svago e di divertimento programmata, molto spesso, per un’occasione irripetibile (ipotesi tipica: il viaggio di nozze).
Per chi dovesse incappare in questa disavventura, buona regola resta quella di formulare un sollecito reclamo al rappresentante il loco del tour operator e, comunque, tornato a casa, denunciare entro 10 giorni il fatto per iscritto e tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando fotografie, testimonianze o quant’altro atto a comprovare l’inesatto adempimento e le difformità dagli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati. Altro elemento a cui prestare attenzione è il termine di prescrizione: dal rientro si ha un anno per intentare causa, che slitta a tre anni nel caso di lesioni personali. Invece, nel caso in cui l’inadempimento riguardi prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico, il termine è di diciotto o dodici mesi, a seconda che il viaggio avesse come destinazione Paesi fuori o dentro l’Europa.
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Roberta K. Colosso
Avv. Roberta K Colosso.
Conseguita l'abilitazione professionale nel 2000, ho maturato una significativa esperienza nell’ambito civilistico attraverso collaborazioni con diversi studi legali e la pratica in studio notarile. Nel 2012 ho intrapreso la professione in proprio, aprendo il mio studio in Ivrea (TO). Nel 2014 ho conseguito l’attestato di mediatore. Dal 2014 collaboro con un mensile locale per cui curo la rubrica legale “Diritto & Castigo” che affronta, con un linguaggio semplice e immediato, questioni di diritto su tematiche attuali.
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