Reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p.: ipotesi di aggravanti

Reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p.: ipotesi di aggravanti

Il reato di stalking, tristemente protagonista quasi quotidianamente nelle nostre pagine di cronaca, è stato inserito con il D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009.

Il nuovo art. 612 bis c.p. punisce “chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

I commi successivi prevedono varie aggravanti, tra cui l’aver commesso il fatto in danno dell’ex coniuge o partner, di un minore o di una donna in stato di gravidanza.

Con riferimento all’aggravante di aver commesso il reato nei confronti di una donna in stato di gravidanza, riportiamo un’interessante vicenda che trae origine nel genovese.

La Corte di Cassazione si è infatti trovata a decidere su un ricorso in cui si lamentava l’insussistenza dell’aggravante in questione poichè all’epoca dei fatti la donna non era in gravidanza, bensì aveva appena partorito.

La Cassazione ha ritenuto dunque non sussistente l’aggravante, poichè la norma parla chiaramente di stato di gravidanza, ma ha comunque ritenuto di valutare più duramente i fatti poichè la donna, avendo appena partorito, si trovava comunque in uno stato di minor difesa.

La Corte ha pertanto rinviato al grado di appello per la riquantificazione della pena.

Un’altra ipotesi di aggravante riguarda il caso in cui gli atti persecutori siano stati posti in essere in un luogo aperto al pubblico.

Come infatti già evidenziato, il reato di stalking si realizza come un’intromissione nella sfera privata della vittima che comporti un perdurante stato d’ansia o un timore.

Detta sensazione ben può essere ingenerata dal timore di frequentare luoghi pubblici e, come ha precisato la Corte, anche nei luoghi di svago possono concretizzarsi le condotte persecutorie.

Infine, diamo atto di una recente sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stato condannato per stalking un ex marito il cui luogo di lavoro era situato vicino a casa della ex moglie.

Detta circostanza non avrebbe certo avuto rilevanza penale se non si fosse altresì tenuto conto del temperamento aggressivo dell’uomo, che non perdeva occasione, recandosi al lavoro, di ingiuriare la donna.

Il fatto che gli incontri avvenissero in un percorso obbligato certo non elimina la gravità del comportamento dell’uomo che approfittava del percorso per tenere un comportamento persecutorio.

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Avv. Camilla Fasciolo

Nata il 07.09.1987 a Finale Ligure (SV), ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel luglio 2006 con una tesi in procedura penale, "La disciplina del patrocinio a spese dello stato nei procedimenti penali". Nel giugno 2013 si diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Genova, con una tesi in diritto di famiglia riguardante il nesso di causalità nell'addebito della separazione. Esercita la professione di avvocato dal Gennaio 2015.

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