Responsabilità degli insegnanti: se l’alunno si fa male nel cortile della scuola

Responsabilità degli insegnanti: se l’alunno si fa male nel cortile della scuola

Cassazione civile, sez. I, 9 maggio 2016, n. 9337

In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità, ex art. 2048 c.c., non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno.

Il caso.

In genitori di una minorenne convenivano in giudizio una scuola chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito dalla loro figlia, che all’epoca frequentava la prima elementare, in conseguenza di un evento lesivo verificatosi nel cortile scolastico.

Durante la ricreazione, la ragazzina veniva letteralmente travolta da un ragazzo di quarta elementare e, per effetto dell’urto, cadeva in terra battendo la testa e riportando lesioni personali.

In primo grado veniva accolta la domanda degli attori e la scuola veniva condannata al risarcimento dei danni in favore dei genitori. Avverso tale decisione proponeva però appello l’Istituto scolastico, che veniva accolto sulla base del fatto che l’amministrazione scolastica aveva in realtà fornito la prova liberatoria, in ordine all’imprevedibilità dell’evento lesivo.

La decisione degli Ermellini

La fattispecie in esame deve essere inquadrata nel disposto dell’art. 2048 cod. civ. trattandosi di danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo.

Orbene, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che, ex art. 2048 cod. civ., grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un in­tervento correttivo o repressivo, dopo l’inizio della serie causale sfo­ciante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostra­re di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di peri­colo favorevole al determinarsi di detta serie causale.

Tali misure vanno, peraltro, commisurate all’età ed al grado di ma­turazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, essendo dei tutto evidente che la sorveglianza dei minori dovrà essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età.

L’impianto motivazionale della decisione territoriale non sem­bra, invero, convincente laddove, dopo avere ritenuto dei tutto pre­vedibile e “normale” che, nel corso della ricreazione, i ragazzi pos­sano giocare rincorrendosi, ha poi considerato sufficiente il mero fatto della presenza in loco delle insegnanti (una per classe), non­ché la circostanza – emersa dalle testimonianze assunte – che que­ste avessero più volte raccomandato agli alunni “di non correre troppo“.

La decisione di appello ha, inoltre, valorizzato, dei pari in maniera non convincente, ai fini di pervenire alla conclusione che l’evento dannoso non poteva essere impedito dalle insegnanti, ai sensi dell’art. 2048, comma 3, cod. civ., la circostanza in sé, costi­tuita dal fatto che l’incidente si fosse verificato “in modo improvviso e repentino, tale da non poter essere in alcun modo previsto e dunque materialmente impedito“.

Invero, il ragazzo investitore era sbucato correndo velocemente, inseguito da un altro ragazzo di quinta, da dietro un muretto ubicato nel cortile nel quale si stava svolgendo la ricreazione.

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Tale circostanza evidenzia senza ombra di dubbio, che – nonostante la presenza delle insegnanti e di un’operatrice scolastica – la situazione all’interno del cortile della scuola era tutt’altro che sotto controllo. Ed è evidente che, in pre­senza di un volgere di eventi di tal fatta, il rischio che qualcuno dei bambini – soprattutto se più piccolo e fragile, come gli alunni di prima – potesse restare travolto dai più grandi, costituiva un fatto tutt’altro che imprevedibile.

Alla stregua di queste osservazioni deve ritenersi, allora, che nel caso concreto, l’accertamento della imprevedibilità ed inevitabilità del fatto, operato dal giudice di appello, non sia conforme al dettato dell’art. 2048 c.c.

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avv. Giacomo Romano

Ideatore, coordinatore e capo redazione at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.

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