RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE: la pubblica amministrazione risponde anche ex art. 1338 c.c.

RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE: la pubblica amministrazione risponde anche ex art. 1338 c.c.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 12/05/2015, n. 9636

a cura della redazione di Salvis Juribus

Nel caso in cui, all’esito della procedura di evidenza pubblica, sia stipulato il contratto la cui efficacia sia condizionata all’approvazione da parte dell’autorità di controllo (nella specie, alla registrazione del decreto di approvazione da parte della Corte dei conti), l’Amministrazione committente ha l’obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza ( artt. 1337 e 1338 c.c. ), cioè di tenere informato l’altro contraente delle vicende attinenti al procedimento di controllo e di fare in modo che non subisca i pregiudizi connessi agli sviluppi e all’esito del medesimo procedimento, essendo in condizioni di farlo, in ragione del suo status professionale nel quale è implicita una posizione di garanzia nei confronti di coloro che si rapportano ad essa; l’Amministrazione è quindi responsabile qualora, avendo preteso l’anticipata esecuzione della prestazione, abbia accettato il rischio del successivo mancato avveramento della condizione di efficacia del contratto a causa della mancata registrazione del decreto di approvazione, in tal modo frustrando il legittimo e ragionevole affidamento del privato nella eseguibilità del contratto.

Per approfondire il tema della responsabilità contrattuale della P.A.: La responsabilità precontrattuale della P.A.        ed ancora Responsabilità pre-contrattuale nei contratti pubblici. Danni patrimoniali e danni non patrimoniali           

Nel caso di specie la p.a., aggiudicato e stipulato il contratto, aveva richiesto l’anticipata realizzazione dei lavori in via d’urgenza, malgrado il decreto di approvazione non fosse stato ancora registrato dalla Corte dei Conti (condicio iuris).

Secondo la Cassazione, all’esito del diniego di registrazione in ragione della non fattibilità dell’opera – e dunque del mancato avverarsi della condicio iuris – occorre valutare se la p.a., non comunicando elementi di diritto e di fatto dalla stessa conosciuti o conoscibili, abbia leso l’affidamento incolpevole del contraente alla conclusione di un contratto efficace (peraltro in parte eseguito). L’ affidamento non può considerarsi in astratto colpevole in ragione del principio “ignorantia juris non excusat”.

Pertanto, il principio ignorantia legis non excusat, in materia contrattuale, non ha un valore generale e assoluto dal quale si possa desumere in modo incondizionato e aprioristico l’inescusabilità dell’ignoranza dell’invalidità contrattuale che trovi fondamento (come di regola) in norme di legge, dovendosi piuttosto indagare caso per caso sulla diligenza e, quindi, sulla scusabilità dell’affidamento del contraente, avendo riguardo non solo (e non tanto) alla conoscibilità astratta della norma, ma anche all’esistenza di interpretazioni univoche della stessa e, soprattutto, alla conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l’invalidità. Infatti, come notato da autorevole dottrina, il contraente che ignori una norma di legge o intenda sottrarsi alla sua osservanza si trova in una situazione ben diversa dal contraente che, eventualmente in presenza di interpretazioni non univoche della giurisprudenza, credeva che la fattispecie concreta fosse tale da non rientrare nella previsione legale d’invalidità a lui nota. In tale secondo caso, l’astratta conoscibilità della norma non dimostra necessariamente che il privato sia in colpa, specialmente quando questi contragga con un’Amministrazione che non solo rimanga silente, ma improvvidamente conduca il procedimento sino alla stipulazione di un contratto destinato ad essere caducato o a rimanere inefficace e talora ne pretenda l’anticipata esecuzione, in tal modo frustrando il suo legittimo affidamento nell’eseguibilità dello stesso e nella legalità dell’azione amministrativa.

In altri termini, l’astratta conoscenza della norma non è elemento decisivo per la percezione – che rileva ai fini applicativi dell’art. 1338 c.c. – della invalidità o inefficacia del contratto, per la quale spesso si richiede la necessaria cooperazione dell’altro contraente, il quale è tenuto a comunicare le circostanze di fatto cui la legge ricollega la invalidità o inefficacia, quando ne sia (o ne debba essere) informato in ragione delle sue qualità professionali o istituzionali e, in mancanza, non può sfuggire alla responsabilità per culpa in contrahendo.

Basti qui osservare che in dottrina si è autorevolmente osservato – Sacco [e De Nova], Il contratto, 2, in Trattato di diritto civile diretto da Sacco, Torino, 1993, 573 – che «ogni e qualsiasi nullità dipende da una legge, e dal mancato adeguamento del comportamento privato alle previsioni della legge: a questo punto, se veramente la violazione di una legge desse luogo all’irrisarcibilità del danno patito dal contraente che ha avuto fiducia, l’art. 1338 c. c. avrebbe già cessato di operare».

FONTE [www.dirittocivilecontemporaneo.com]
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