Esame avvocato 2015, Brescia: vinto il ricorso, prove scritte annullate dal Tribunale

Esame avvocato 2015, Brescia: vinto il ricorso, prove scritte annullate dal Tribunale

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 3 novembre 2016, n. 1444

Il ricorrente partecipava agli esami per ottenere l’abilitazione alla professione di avvocato della sessione 2015 presso la Corte d’Appello di Brescia (con correzione delle prove presso la Corte d’Appello di Ancona) senza raggiungere, in relazione alla prove scritte, la soglia di sufficienza per poter accedere alla prova orale, avendo ottenuto 32 punti per il parere di diritto civile, 25 punti per il parere di diritto penale e 30 punti per l’atto giudiziario. ed ha quindi impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, gli esiti di detto esame e gli ulteriori atti in epigrafe indicati.

In sintesi, il ricorrente lamentava l’illegittima composizione della Sottocommissione che ha corretto le prove scritte, nella quale erano presenti quattro avvocati e un docente universitario e nessun magistrato, con conseguente violazione dell’art. 47 della legge n. 247/2012.

Il Tribunale ha ritenuto fondato la censura in quanto la legge n. 247/2012 non riproduce la previsione contenuta nel previgente art. 22, comma 5, della R.D. n. 1578/1933 relativamente alla fungibilità tra membri titolari e membri supplenti, secondo la quale “….I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo”. Tale circostanza induce a ritenere che il legislatore abbia inteso far venir meno il principio di fungibilità tra membri effettivi e membri supplenti indipendentemente dalla qualifica professionale ricoperta.

Tanto precisato, i giudici hanno richiamato una recentissima pronuncia del TAR Lombardia, sede Milano, (sez. III, 12 settembre 2016, n. 1647) con la quale si è affermato che la necessaria presenza nelle sedute delle commissioni di esame di membri appartenenti alle tre diverse realtà del mondo giuridico (forense, di magistratura ed accademica) nelle proporzioni stabilite dal menzionato art. 47 si giustifica in base alla considerazione che gli esponenti di ciascuna delle tre categorie sono portatori di sensibilità giuridiche diverse, connotate da diversi accenti e sfumature, che potrebbero condurre, in sede di correzione degli elaborati, a valorizzare differenti aspetti delle prove di esame, con la conseguenza che l’alterazione del peso delle componenti interne alla commissione potrebbe determinare un diverso esito dell’esame stesso.

Pertanto, il Tribunale ha disposto la rinnovazione della correzione delle prove scritte del ricorrente. A tal fine, la Sottocommissione dovrà essere composta secondo le previsioni di cui all’art. 47, comma 1, della legge n. 247/2012.

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avv. Giacomo Romano

Ideatore, coordinatore e capo redazione at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.

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