Il padre depresso può violare comunque gli obblighi di assistenza familiare

Il padre depresso può violare comunque gli obblighi di assistenza familiare

a cura di Giuseppe Di Micco

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione con una sentenza depositata il 22 marzo scorso ha affermato che seppur il padre versi in situazioni di difficoltà sia fisiche che economiche, non per questo vien meno l’obbligo di assistenza a carico dei figli minori inerenti alla sua potestà genitoriale.

Infatti, argomentano gli Ermellini, la condotta sanzionata dall’art. 570 c.p., secondo comma, presuppone uno stato di bisogno, in quanto l’omessa assistenza deve avere l’effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, situazione che non si identifica né con l’obbligo di mantenimento, né con quello alimentare che hanno una portata più ampia. Lo stato di bisogno e l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi. Per escludere tale responsabilità, deve trattarsi di un’impossibilità assoluta tale da costituire una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole disponibilità di introiti e l’imputato ha l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi la sua impossibilità di adempiere all’obbligazione, ma non vale a tal fine la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà.

Nel caso di specie, il padre essendo un uomo giovane e sano di mente, poiché la depressione che lo avrebbe colpito era meramente asserita ma non adeguatamente dimostrata, e le dazioni di denaro o di altri beni non sono tali da escludere la configurazione di reato contestatagli.

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Giuseppe Di Micco

Laureato in Giurisprudenza con votazione di 110 e lode, tesi in diritto canonico, relatore prof. Mario Tedeschi. Ha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, mediante una diretta attività di partecipazione alle udienze in tribunale, nonché nello studio dei casi pratici per la redazione di atti giudiziari e pareri. Praticante abilitato, collabora presso studi legali in materia di diritto civile e diritto del lavoro. Dottore di ricerca in diritto canonico ed ecclesiastico presso l’Università degli Studi di Milano, ha approfondito come tema di ricerca il problema della consumazione del matrimonio nei diritti religiosi (diritto ebraico, canonico, ed islamico). Collaboratore alle cattedre di diritto ecclesiastico, diritto canonico, diritti confessionali e storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa, del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli. Collabora attivamente anche presso le strutture ecclesiali, in particolare negli ambiti liturgici e della formazione giovanile.

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