Se la madre impedisce al padre di vedere i figli nei giorni e nelle ore indicate nel provvedimento del Giudice, quale reato commette?

Se la madre impedisce al padre di vedere i figli nei giorni e nelle ore indicate nel provvedimento del Giudice, quale reato commette?

Capita spesso, dopo la separazione, che il genitore presso cui i figli minori sono collocati impedisca all’altro di esercitare il suo diritto di visita nei giorni e nelle ore stabilite eludendo, così, il provvedimento presidenziale di separazione. In una simile condotta è ravvisabile il reato di cui all’art. 388 c.p. “Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice”.

Tale comportamento si estrinseca nel porre in essere un atteggiamento di non collaborazione con il coniuge, impedendogli di esercitare il diritto di visita e incidendo negativamente sul rapporto padre-figlio, rapporto che deve essere volto a far sì che il minore costruisca e mantenga anche con il genitore non affidatario un rapporto equilibrato e continuativo con lo stesso, nel rispetto del principio del diritto alla bigenitorialità. Tale principio è qualificato come diritto fondamentale e, pertanto, inviolabile.

Solo in presenza di gravi ragioni e nel precipuo interesse del minore a crescere sereno il genitore collocatario può interrompere l’esercizio del diritto di visita dell’altro genitore senza incorrere in alcuna condanna penale in attesa che il Giudice, a seguito di ricorso, si pronunci di nuovo in merito all’affidamento dei figli.

Chi scrive ritiene precisare che diritto alla bigenitorialità significa diritto per ciascuno dei genitori di mantenere un legame con i figli, legame che richiede delicatezza e continuità senza mai privilegiare un genitore (di solito la madre) in danno dell’altro (il padre). Evitare di porsi l’uno contro l’altro evita danni all’equilibrata  e serena crescita del minore.

Che fare nel caso in cui il principio del diritto alla bigenitorialità sia violato od ostacolato?

Poiché i provvedimenti adottati nel diritto di famiglia sono adottati “rebus sic stantibus” (stando così le cose) è possibile modificarli quando si verificano circostanze che lo richiedono.

Pertanto, nel caso in cui il diritto alla bigenitorialità venga ostacolato od esercitato in modo scorretto ovvero tale da arrecare grave pregiudizio al minore è necessario modificare i provvedimenti in vigore presentando ricorso al Giudice ex art. 709 –ter c.p.c. “Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni”.

BIGENITORIALITA’: E’ UN DIRITTO DEL MINORE E NON UN MOTIVO DI CONFLITTO TRA I GENITORI.

Avv. Luisa Camboni

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Luisa Camboni

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