Se l’ex moglie vive con i figli, può restare nella casa prestata dalle cognate

Se l’ex moglie vive con i figli, può restare nella casa prestata dalle cognate

Cass. Civ., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24618

a cura di Giuseppe Di Micco

E’ ciò che ha espresso la Terza Sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza depositata il 3 dicembre scorso, accogliendo il ricorso proposto dall’ex moglie avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che aveva ritenuto risolto per mutuo consenso, il contratto di comodato dell’immobile adibito a casa coniugale, in virtù di una lettera del marito, inviata a seguito della separazione giudiziale, nella quale manifestava la volontà alle sorelle di lasciare l’immobile, in quanto il vincolo di destinazione per le esigenze familiari non comporta il sorgere di obblighi e diritti nascenti dal contratto di comodato in capo agli altri membri della famiglia, con la conseguenza che in caso di risoluzione per mutuo consenso, non vi è la necessità che tale volontà sia espressa dagli altri membri della famiglia.

Gli Ermellini ribaltano il ragionamento della Corte di Appello, sostenendo che qualora il contratto di comodato di un immobile sia stato stipulato in favore di un nucleo famigliare già formato o in via di formazione, si ha l’ipotesi di comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari, non solo a titolo personale del comodatario, idoneo a conferire all’uso, il carattere implicito della durata del rapporto anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, ad nutum, del comodante, tranne nel caso in cui vi fosse un bisogno di sopravvenienza ai sensi dell’art. 1809, comma 2, cod. civ., caratterizzato dai requisiti dell’urgenza e della non prevedibilità.

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Giuseppe Di Micco

Laureato in Giurisprudenza con votazione di 110 e lode, tesi in diritto canonico, relatore prof. Mario Tedeschi. Ha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, mediante una diretta attività di partecipazione alle udienze in tribunale, nonché nello studio dei casi pratici per la redazione di atti giudiziari e pareri. Praticante abilitato, collabora presso studi legali in materia di diritto civile e diritto del lavoro. Dottore di ricerca in diritto canonico ed ecclesiastico presso l’Università degli Studi di Milano, ha approfondito come tema di ricerca il problema della consumazione del matrimonio nei diritti religiosi (diritto ebraico, canonico, ed islamico). Collaboratore alle cattedre di diritto ecclesiastico, diritto canonico, diritti confessionali e storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa, del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli. Collabora attivamente anche presso le strutture ecclesiali, in particolare negli ambiti liturgici e della formazione giovanile.

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