Se l’ex non paga il mantenimento, ci pensa lo Stato
Dal 1° gennaio, se il coniuge in stato di bisogno non riceve l’assegno di mantenimento dall’ex, lo pagherà lo Stato. La novità è prevista da uno degli ultimi emendamenti approvati in corsa alla legge di Stabilità 2016, che ha ricevuto l’ok dalla commissione bilancio e che è approdata da pochi giorni in aula a Montecitorio.
Come annunciato, il governo porrà la fiducia sul maxiemendamento che ricalcherà il testo approvato in commissione. Nasce anche un fondo di solidarietà per sostenere, con “anticipi statali”, il coniuge in stato di bisogno che non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento dall’ex.
Il nuovo comma 226-ter aggiunto al ddl prevede che “il coniuge in stato di bisogno che non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era dovuto può richiedere al Tribunale di residenza l’anticipazione di una somma fino all’entità dell’assegno medesimo“. Laddove il tribunale accolga la richiesta, la invia al Ministero della giustizia per la corresponsione della somma.
Il tutto sarà disciplinato però attraverso un decreto attuativo del ministero della giustizia, di concerto con quello dell’economia, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Rimangono ferme ovviamente tutte le conseguenze, sul piano civile e penale, che l’omesso mantenimento comporta nei confronti del coniuge che non ottempera al proprio obbligo, oltre, ovviamente al diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dell’onerato.
La ratio, infatti, è quella di “tamponare” le esigenze primarie di vita dei beneficiari che versano in stato di bisogno.
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Rita Mazzacano
Rita Mazzacano si è laureata nel 2011 in Giurisprudenza con 110 e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con una tesi in diritto amministrativo. Ha svolto il tirocinio forense presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli. Ha conseguito il titolo di Avvocato nel 2014 ed attualmente collabora con uno studio legale che si occupa principalmente di diritto del lavoro.
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