Se lo sportello cattura il bancomat, la banca risponde del danno

Se lo sportello cattura il bancomat, la banca risponde del danno

Cass. Civ., Sez. I, 19 gennaio 2016, n. 806

Il caso

Un comune cittadino va allo sportello bancomat della sua banca per effettuare un prelievo. Piuttosto ingenuamente, si fa “aiutare” nell’operazione da uno sconosciuto che staziona nei pressi, e che con la scusa di assisterlo approfitta per prendere nota del codice pin. Il bancomat, apparentemente per un malfunzionamento, non restituisce la carta e non eroga la somma. L’indomani il cliente si reca in banca, avvertendo verbalmente dell’accaduto. In vicedirettore della filiale, che si trovava presso l’istituto, lo invita a tornare il giorno dopo; ma la carta non viene rinvenuta, e, nel frattempo, ignoti la utilizzano per effettuare consistenti prelievi, per oltre 7000 Euro. A quel punto l’attore comunica per iscritto l’evento al vice direttore e sporge denuncia.

Il cliente chiede alla banca di essere risarcito per il danno subito, ma sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettano la domanda, rilevando che risulta eseguita regolare comunicazione entro 48 ore dall’accaduto così come prescritto dalle condizioni generali di contratto, e che, comunque, l’accaduto è da considerarsi ascrivibile in via esclusiva alla responsabilità del danneggiato, che aveva commesso l’imprudenza di digitare il PIN sotto gli occhi del truffatore, senza poi tempestivamente attivare il blocco, mediante numero verde così come sollecitato dal funzionario, limitandosi ad allertare il direttore della filiale della mancata restituzione della carta, ma omettendo di far menzione della presenza di un terzo. Oltretutto, secondo la Corte territoriale, l’appellante è pure responsabile per aver violato la disposizione contrattuale che impone la segretezza del PIN.

Ricorrendo in Cassazione, il danneggiato osserva che le sentenze di merito avevano posto l’accento soltanto sulle sue inadempienze, ma non avevano minimamente valutato le negligenze della banca, che, nonostante fosse stata immediatamente avvisata dell’accaduto, non aveva prestato alcuna assistenza al cliente, determinando un evidente aggravio del danno.

Inoltre, sebbene lo sportello fosse costantemente videosorvegliato, la banca non aveva vigilato adeguatamente contro la manomissione dello stesso. Per di più, il ladro aveva potuto compiere prelievi per importi superiori al plafond giornaliero contrattualmente previsto, sempre senza alcun intervento della banca.

La decisione

La Corte di Cassazione accoglie l’impostazione del ricorrente e censura sotto molteplici profili la sentenza di merito, per non aver valutato il comportamento della banca secondo il parametro della diligenza professionale ex art. 1176, secondo comma, cod. civ.

A tale riguardo, la Suprema Corte nota che la Corte territoriale non aveva valutato né la condotta del funzionario che aveva raccolto la denuncia del malfunzionamento del bancomat, senza fare nulla fino al giorno successivo, né la manomissione di uno sportello teoricamente sorvegliato ventiquattr’ore al giorno, alla stregua del parametro della “diligenza specifica” che deve caratterizzare la condotta della banca. Viene richiamato, a riguardo, il precedente di Cass. n. 13777/07, relativa a fattispecie sostanzialmente analoga. Tale sentenza imponeva di valutare, a prescindere dalla condotta del cliente, “la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni”, in quanto “la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere”.

Insomma, per quanto censurabile possa essere la condotta del cliente, che nella fattispecie è stato molto negligente, anche la condotta della banca va valutata, alla stregua del parametro della “diligenza qualificata” richiesta ad un operatore professionale.

La Cassazione si sofferma sul contenuto degli obblighi derivanti dall’applicazione dell’art. 1176 c.c., evidenziando la sussistenza di un “dovere di diligenza specifica derivante dal rapporto contrattuale” a fronte della denuncia, pur irrituale, da parte del cliente, e la “peculiarità degli obblighi di custodia dello sportello bancomat”.

È, dunque, compito del Giudice verificare quanta diligenza debba avere la banca nell’esercizio dell’obbligo di custodia di uno strumento esposto al pubblico avente ad oggetto l’erogazione di denaro, e se risponda al parametro stabilito dalla norma la condotta del funzionario notiziato del fatto, che si limita a rimandare il problema senza verificare se la carta sia ancora nella macchina, e senza assumere, in generale, alcuna iniziativa a tutela del cliente.

La Corte valorizza anche la circostanza, del tutto ignorata dalla sentenza di merito, “del prelievo in misura molto superiore al plafond contrattuale da ritenersi un ulteriore profilo di malfunzionamento del sistema da valutare ai fini di un esame complessivo della diligenza professionale posta a carico della banca”.

La sentenza di merito, in definitiva, viene pesantemente censurata per essersi concentrata solo sul lato del cliente, senza valutare in alcun modo la condotta della banca, che pure, a giudizio della Cassazione, pare connotata da evidenti errori ed inefficienze. Se da questo possa derivare una responsabilità, o corresponsabilità, della Banca, lo stabilirà il Giudice del rinvio.

In conclusione, la Cassazione ha evidenziato alcuni profili da cui può derivare una responsabilità della banca, ma la valutazione e la valorizzazione di tali profili spetterà alla Corte d’Appello in sede di rinvio.

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avv. Giacomo Romano

Ideatore, coordinatore e capo redazione at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.

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