Sempre più precari i trasferimenti immobiliari gratuiti avverso le contestazioni creditorie
Tribunale di Milano, dott. Guido Macripò, 1 giugno 2015
a cura di Noemi Francesca Barbagallo
Azione revocatoria ammissibile contro la cessione dell’immobile all’ex moglie, a seguito di separazione consensuale, per evitare il pignoramento.
Con la sentenza dell’1 giugno 2015, il Tribunale di Milano ha confermato la revocabilità del trasferimento dell’immobile effettuato in favore dell’ex moglie in sede di separazione consensuale.
Diviene dunque precario l’accordo tra i due coniugi che, all’esito di una separazione consensuale, tentano di far passare il trasferimento della casa, dall’uno all’altro coniuge, come una misura assistenziale di mantenimento quando, invece, lo scopo effettivo è di sottrarre il bene al pignoramento dei creditori. L’atto di trasferimento immobiliare operato in esecuzione di una separazione consensuale tra coniugi – si legge nella sentenza in commento – può essere revocato se lede i diritti dei creditori.
Per approfondimenti: L’azione revocatoria. Orientamenti, annotazioni processuali e formule per gli adempimenti dell’avvocato
In forza di tale principio, il tribunale ha revocato il trasferimento di un appartamento che un uomo aveva disposto in favore dell’ex moglie in esecuzione di un accordo di separazione consensuale, tra i due siglato e fatto omologare dal tribunale. Nella fattispecie, l’accordo è sembrato, al tribunale, un vero e proprio espediente per evitare il pignoramento e far sì che i creditori rimanessero insoddisfatti. Sul punto si ricorda come anche la Corte di Cassazione ha chiarito che l’azione revocatoria di un atto a titolo gratuito può essere facilmente revocata se viene fornita la prova dell’intento, da parte del debitore, di arrecare un danno al creditore mediante l’atto di trasferimento: danno consistente nella semplice diminuzione del proprio patrimonio. In altre parole, per il creditore è sufficiente dimostrare che, all’esito della cessione dell’immobile, i beni da pignorare sono ridotti notevolmente, rendendo impossibile il recupero del credito.
Per una lettura interessante: L’arte della guerra – Copertina flessibile – 5 giu 2013
Nel caso di trasferimento a titolo oneroso, invece, è sufficiente che il debitore alienante e il terzo acquirente (la moglie) siano a conoscenza della diminuzione della garanzia per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo; non è necessario che vi sia una collusione tra di essi, né occorre che il terzo (la moglie) sia a conoscenza del debito del marito. Per cui, nella fattispecie in esame, non è necessaria la prova della conoscenza da parte della ex moglie dello specifico credito vantato dal soggetto che chiede la revocatoria.
Noemi Francesca Barbagallo
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