Si può impugnare il permesso di costruire di un’abitazione confinante
Tar Milano, 4 maggio 2015, n. 1081
Alcuni comproprietari di una civile abitazione, trovandosi a confine con un immobile interessato da un intervento edilizio di ristrutturazione e di recupero del sottotetto (assentito con apposito permesso di costruire) lo impugnano, sostenendo che numerosi sarebbero i vizi per i quali meriterebbe l’annullamento; nello specifico:
a) l’amministrazione avrebbe permesso il recupero di un sottotetto prima inesistente;
b) avrebbe permesso un aumento volumetrico;
c) il progetto avrebbe determinato un aumento del “peso insediativo” in assenza di una sorta di compensazione con dotazioni o monetizzazione;
d) il progetto avrebbe infine violato le distanze tra abitazioni, oltre che le altezze previste per il sottotetto.
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Il Tribunale ha affermato che affinché il ricorrente si possa ritenere legittimato ad agire in giudizio occorrerà che i pregiudizi da lui lamentati superino il semplice dato della “vicinanza” tra manufatti.
In altri termini: il giudice cercherà e selezionerà solo la posizione giuridica protetta dall’Ordinamento, non tutte le possibili posizioni di chi astrattamente potrebbe ricorrere.
Impostato così il problema, ne conseguirà che la legittimazione potrà aversi in tutti i casi nei quali la modifica del preesistente assetto edilizio debba ritenersi “icto oculi”, cioè sia di tale evidenza da pregiudicare visibilmente il paesaggio, l’urbanistica e così via.
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