Sorveglianza sanitaria e visite mediche dei lavoratori

Sorveglianza sanitaria e visite mediche dei lavoratori

L’art. 41 D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente, oltre che a richiesta del lavoratore.

In tal modo si realizza una migliore tutela della salute dei lavoratori anche grazie alla possibilità di adeguarsi con immediatezza alle indicazioni della Commissione consultiva, i cui compiti sono, tra l’altro, quelli di:

  • esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

  • validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’art. 41, co. 2, lett. e-bis), D.Lgs. 81/2008, introdotto dal D.Lgs. 106/2009, prevede la possibilità di effettuare la visita medica preventiva anche in fase pre-assuntiva.

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase pre-assuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle Asl (art. 41, co. 3 bis).

In entrambi i casi si tratta di una visita medica preventiva, sia pure in fase pre-assuntiva; pertanto, la visita, gli accertamenti complementari e ogni altra indagine devono essere eseguiti sulla base del programma di sorveglianza sanitaria stabilito dal medico competente e riportato nel documento di valutazione dei rischi.

Appare quindi discutibile che tale visita venga eseguita da un medico della Asl che non conosce i rischi presenti in azienda; infatti, come precisato dal comma 3 bis, si tratta di visite preventive, e non di semplici visite pre-assuntive destinate a valutare un’idoneità generica al lavoro senza tenere conto dei rischi specifici ai quali sarà esposto il lavoratore.

Contro i giudizi del medico competente, compresi quelli formulati in fase pre-assuntiva, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso (art. 41, co. 9).

L’art. 41, co. 2, lett. e-ter) dispone l’esecuzione di una visita medica prima che il lavoratore riprenda il lavoro a seguito di un’assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

La disposizione deve essere, però, correttamente interpretata, poiché un lavoratore in malattia non può essere sottoposto a visita medica prima di riprendere il lavoro, come espressamente dispone l’art. 5 L. 300/1970, in base al quale “sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda”.

Pertanto, la lett. e-ter) deve intendersi nel senso che il lavoratore deve essere sottoposto a visita medica «prima di una nuova esposizione al rischio».

Responsabilita del Medico

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