Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari: guida allo stage ex art. 73 DL 69/2013
L’articolo 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) ha introdotto il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari.
Il tirocinio rappresenta per gli aspiranti magistrati, ad oggi, l’unico canale alternativo alle scuole di specializzazione per le professioni legali: l’aver concluso positivamente il periodo di 18 mesi di stage, costituisce infatti titolo di accesso al concorso per magistrato ordinario al pari del diploma di specializzazione.
Sebbene la gran parte degli uffici stia già sperimentando la presenza dei tirocinanti in formazione, molti sono i dubbi e le domande degli aspiranti stagisti.
Requisiti. Possono accedere al tirocinio formativo i laureati in giurisprudenza che abbiano conseguito:
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Un punteggio di laurea non inferiore a 105/110
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Alternativamente, una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo
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Non abbiano compiuto i 30 anni di età.
Il tirocinio può essere svolto presso i Tribunali ordinari, le Corti d’Appello, gli Uffici e i Tribunali di Sorveglianza, le Procure, i TAR, il Consiglio di Stato.
La legge dispone qualora le domande superino i posti messi a disposizione dagli uffici, costituiscono titolo preferenziale, nell’ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.
Quando e come inoltrare la domanda. La domanda va consegnata presso le segreterie delle Presidenze degli uffici dove si intende svolgere lo stage, compilando il modello standard pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia. La maggioranza degli uffici regola il reclutamento dei tirocinanti attraverso bandi periodici, pubblicati sui propri siti internet.
Compiti del tirocinante. I tirocinanti coadiuvano e assistono i magistrati nello svolgimento delle loro attività ordinarie, consultano i fascicoli processuali (tranne quando sorga un conflitto di interessi), partecipano alle udienze e agli incontri di formazione a loro dedicati dalla Scuola superiore della Magistratura.
Borsa di studio. Il tirocinio non da’ diritto a nessun compenso o trattamento previdenziale da parte della Pubblica Amministrazione e non costituisce rapporto di lavoro subordinato. Il Ministro della Giustizia, determina annualmente, i requisiti per l’attribuzione di una borsa di studio di ammontare di 400,00 euro e l’effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle predette borse di studio.
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Cinzia Di Monte
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