Trasferimento di residenza del figlio minore in caso di disgregazione del nucleo familiare: è necessario il consenso dell’altro genitore?
Per rispondere al quesito la norma cui fare riferimento è contenuta nell’art. 316 c.c. “Responsabilità genitoriale” che al primo comma recita:”[…] I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore”.
Che cosa si intende per “residenza abituale del minore”?
Si intende il luogo in cui il minore “ ha stabilito la sede prevalente dei suoi interessi e affetti” e deve essere stabilita di comune accordo dai genitori.
E se il nucleo familiare si disgrega a chi il compito di fissare la residenza del minore?
Poiché la fissazione della residenza ricade tra le questioni di maggiore interesse per la vita del minore, anche nel caso in cui il nucleo familiare si disgrega, il compito di scegliere la residenza abituale – secondo quanto stabilito dal nostro Legislatore – spetta di comune accordo ad entrambi i genitori.
Ed in caso di disaccordo tra gli stessi?
In caso di disaccordo occorrerà, quindi, fare riferimento al Giudice il quale dovrà assumere la decisione in conformità al principio della prevalenza dell’interesse del minore. Pertanto, nel caso in cui il genitore non collocatario si opponga al trasferimento del figlio minore – in quanto ritenuto trasferimento di ostacolo all’esercizio del proprio diritto di visita – il Giudice, sempre nel rispetto del principio della prevalenza dell’interesse del minore, dovrà valutare se detto trasferimento incida negativamente sullo sviluppo armonico ed equilibrato della personalità del minore che si sostanzia anche nel mantenere, in caso di separazione dei genitori, armoniosi ed adeguati contatti e rapporti con gli stessi.
Avv. Luisa Camboni
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Luisa Camboni
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