Truffa on line: è applicabile l’aggravante della “minorata difesa”?
Con la sentenza n. 43705 depositata il 14/10/2016 la seconda sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla possibilità di applicare la circostanza aggravante della c.d. “minorata difesa”, prevista dall’art. 61 n. 5 del codice penale, al reato di truffa ex art. 640 c.p. commesso attraverso vendite on line.
Il Codice Penale dispone all’articolo 640 c.p., che “chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: (omissis) 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).”
L’articolo 61 c.p. richiamato dispone che “aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti: (omissis) 5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
Nel caso oggetto della pronuncia l’indagato, dopo aver pubblicato su vari siti internet diversi annunci di vendita di telefoni cellulari o di personal computer, perfezionava le vendite on line incassando le somme di denaro tramite bonifici su conto corrente o accredito su carte prepagate senza mai inviare la merce oggetto delle vendite.
Il Giudice per le Indagini Preliminari aveva identificato in tale condotta il reato di truffa, ritenendo sussistente anche l’aggravante di cui all’art. 640, comma 2, n. 2 bis c.p., per aver commesso il fatto attraverso contatti telematici che ostacolano la privata difesa poiché non consentono alla persona offesa di verificare l’identità e la veridicità dell’interlocutore, né la reale esistenza del bene offerto.
Il Tribunale di Brescia, su impugnazione dell’indagato, annullava l’ ordinanza del G.i.p., non individuando gli elementi ulteriori che giustificassero l’applicazione della suddetta aggravante.
Con ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, affermando che, proprio le particolari modalità delle vendite on line sono caratterizzate da speciali requisiti oggettivi idonei a porre il venditore in una posizione di forza, approfittandone in danno dell’acquirente.
La Suprema Corte in primo luogo, richiama la consolidata giurisprudenza formatasi sull’ applicazione dell’aggravante di cui al n. 5 dell’art 61 c.p., secondo la quale è necessaria la presenza di condizioni oggettive conosciute dall’ agente, di cui abbia volontariamente approfittato, valutando tali condizioni “in concreto”, “caso per caso” e secondo una “valutazione complessiva” degli elementi disponibili.
Tali condizioni, secondo la norma, possono essere di luogo, di tempo o di persona e nel caso in esame la circostanza aggravante è stata contestata come circostanza di luogo e di tempo.
Ed invero, nelle vendite on line, dal momento che le parti contraenti perfezionano un contratto senza conoscersi personalmente, non potrebbero consentire alcun approfittamento da parte dell’agente le circostanze legate alla persona dell’acquirente, le quali possono consistere in uno stato di debolezza fisica o psichica che devono essere conosciute dall’agente.
Neppure sono individuabili circostanze di tempo tali da aver favorito la condotta dell’agente, continua la Corte. Infatti, in ordine a tali circostanze la giurisprudenza di legittimità fa riferimento solo agli orari in cui la condotta dell’agente è stata commessa. Pertanto, nel caso di specie nessun aspetto della condotta commessa dall’indagato è ricollegabile al tempo in cui la medesima è stata commessa.
Resta da valutare la possibilità di individuare l’aggravante con riferimento al luogo di commissione del fatto, che dottrina e giurisprudenza hanno sempre individuato con esclusivo riferimento “fisico”.
Orbene, la Corte ritiene sussistente la circostanza aggravante, richiamando la motivazione di un’importante sentenza delle Sezioni Unite al fine di specificare cosa debba intendersi per “luogo”. (S.U. n. 17325/2015).
Nella citata pronuncia con riferimento al reato di cui all’art. 615-ter c.p. le Sezioni Unite osservavano che il circuito di internet è un “non luogo”: infatti nel cyberspace i criteri tradizionali per collocare le condotte umane nel tempo e nello spazio entrano in crisi, poiché si tratta di una dimensione “smaterializzata”. Pertanto, si individuava il luogo del commesso reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, in quello in cui l’agente aveva effettuato l’intrusione indebita nel circuito internet.
Allo stesso modo, nella caso di truffa commessa on line è individuabile un luogo fisico del commesso reato che è il luogo in cui si trova l’agente al momento in cui ha conseguito il profitto. Questo luogo ha la caratteristica peculiare di essere distante rispetto al luogo in cui si trova l’acquirente, ed inoltre, si tratta di una circostanza ben conosciuta dall’agente e della quale ha approfittato, come richiesto dall’art. 61 n. 5 c.p.
La Corte ritiene allora che proprio la distanza tra il luogo di commissione del reato ed il luogo in cui si trova l’acquirente del prodotto on line “è l’elemento che consente all’autore della truffa di porsi in una posizione di maggior vantaggio rispetto alla vittima, di schermare la sua identità, di fuggire comodamente, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente; tutti vantaggi che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta comodità, se la vendita avvenisse de visu.”
Di ciò ha consapevolmente approfittato l’agente, aggiungendo a tale condotta l’utilizzo di clausole contrattuali che prevedono il pagamento anticipato del prezzo del bene venduto, arricchendo in tal modo la condotta illecita di quegli ulteriori elementi esterni rispetto agli artifici e raggiri del reato di truffa semplice.
In conclusione, la Corte ritiene applicabile al reato di truffa l’aggravante della minorata difesa ex art. 61 n.5 c.p. e annulla il provvedimento impugnato rinviando al Tribunale per un nuovo esame.
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Alessandra Giannone
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