UNIVERSITA’: non vi è distinzione tra università pubbliche o private ai fini  del riconoscimento del titolo conseguito all’estero

UNIVERSITA’: non vi è distinzione tra università pubbliche o private ai fini del riconoscimento del titolo conseguito all’estero

Vi è il riconoscimento del diritto, in capo al soggetto che ha conseguito la laurea o altro diploma all’estero, di vedersi valutare tale titolo in un altro Paese.

Questo il principio affermato dal T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda, con sentenza n 306 del 23 febbraio 2015.

Nel caso di specie il ricorrente, cittadino italiano, conseguiva presso l’Università non pubblica Kristal di Tirana il Diploma di laurea in stomatologia (odontoiatria).

Lo studente presentava presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro istanza per il riconoscimento accademico del titolo rilasciato dall’Università estera e il proseguimento degli studi universitari, al fine di conseguire in Italia la laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria.

Il Senato Accademico dell’Ateneo, in conformità con il parere sfavorevole reso dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, rigettava l’istanza. In particolare, “il rigetto trova la sua ragione nel fatto che il titolo è stato rilasciato da Università straniera privata”, e, dunque, per la sua riconoscibilità il Regolamento di Ateneo prevedeva la necessità di “un’apposita convenzione” con l’Università straniera, nel caso di specie non stipulata.

Il ricorrente domandava, tra l’altro, l’accertamento del diritto di ottenere l’ammissione al VI anno (o a quello che l’Ateneo avesse ritenuto più opportuno) del corso di laurea in odontoiatria( Per la preparazione al test in Italia: Alpha Test. Medicina, odontoiatria, veterinaria. Manuale di preparazione).

Il T.A.R. nel pronunciarsi nel merito della questione ha, nel principio espresso, accolto alcune delle richieste del ricorrente, tra queste quella in cui si assumevano violati gli artt. 1 e 2 l. 11 luglio 2002, n. 148, della Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997.

La Convenzione, infatti, nell’intento di rendere più celere ed armonioso il meccanismo di riconoscimento dei titoli esteri prevede, all’art. III.1, paragrafo 1, che “i possessori di titoli di studio rilasciati da una delle Parti, su richiesta dell’organismo preposto, avranno adeguato accesso ad una valutazione di titoli di studio”.

Il comma 2 del medesimo articolo chiarisce che “al riguardo non saranno effettuate discriminazioni per alcun motivo, quali sesso, razza, colore, disabilità, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origini nazionali, etniche o sociali, appartenenza a minoranze nazionali, proprietà, nascita o altro stato civile, ovvero per motivi di altro genere non attinenti al valore del titolo di studio del quale si chiede il riconoscimento. Per garantire tale diritto, ogni Paese si impegna ad adottare i provvedimenti atti a valutare adeguatamente una richiesta di riconoscimento dei titoli di studio esclusivamente sulla base delle conoscenze e competenze acquisite”.

Inoltre, l’art. III.3, ultimo comma, prescrive che “all’organismo che effettua la valutazione spetta dimostrare che un richiedente non soddisfa i requisiti”.

Infine, l’art. VI.1 stabilisce che “nella misura in cui una decisione di riconoscimento è basata sulle conoscenze e sulle abilità certificate da una qualifica di insegnamento superiore, ciascuna Parte riconosce le qualifiche di insegnamento superiore conferite in un’altra Parte, a meno che si possa dimostrare che esiste una differenza sostanziale tra la qualifica di cui viene domandato il riconoscimento ed il riconoscimento corrispondente nella Parte in cui viene domandato tale riconoscimento”.

Invero, dal quadro normativo qui enucleato emerge il riconoscimento del diritto, in capo al soggetto che ha conseguito la laurea o altro diploma all’estero, di vedersi valutare tale titolo in un altro Paese.

Nel caso di specie, il Regolamento di Ateneo, al contrario, prevedeva, ai fini del riconoscimento del titolo conseguito all’estero, una procedura diversa a seconda che l’Ateneo straniero abbia natura pubblica o privata, e addirittura escludeva in nuce la valutazione del titolo rilasciato da Istituzioni ed Università private, in assenza di apposite convenzioni stipulate con queste ultime.

E quindi proprio richiamando il trattato di Lisbona, il Giudice ha accolto la richiesta presentata dal ricorrente.

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