Uso personale degli anabolizzanti : punibile anche al di fuori di manifestazioni sportive
La giurisprudenza di merito chiarisce la natura del ‘profitto’ con riferimento al reato di cui all’art. 648 c.p. .
La questione è stata chiarita da una recente sentenza della Cassazione la n° 15680 del 14/4/2016. Il Tribunale di primo grado aveva aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato, non può consistere in una mera utilità negativa, che si verifica ogni qual volta l’agente agisca allo scopo di commettere un azione esclusivamente in danno a se stesso (Cass. sez. 2^ sentenza del 19/12/2012 n° 843; Cass. sez. 2^ sentenza n° 28410 del 12.6.2013). secondo l’orientamento a cui aveva aderita il Tribunale di Torino, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, il dolo necessario per integrare la condotta delittuosa in esame, non può consistere in una mera utilità fantastica o immaginaria, se pure in danno a se stesso; diversamente sarebbero da ricondurre alla nozione di utilità negativa.
La sentenza n° 15680/2016 è andata oltre, configurando tale ipotesi delittuosa, anche nel caso in cui non si tratti di manifestazioni sportive.
L’assunto si base su una diversa valutazione della nozione di profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione anche se non ha natura patrimoniale: secondo questo diverso orientamento, il patrimonio del soggetto agente si incrementa di un bene, ogni qual volta ne trae vantaggio, e quindi è in sé idoneo a soddisfare un bisogno umano, sia esso di natura economico o spirituale.
Ai fini della configurabilità della fattispecie delittuosa di cui all’art. 648 c.p., è irrilevante il movente, ossia la causa psichica che ha indotto ad agire l’agente, valutabile ai soli fini del trattamento sanzionatorio. E’ appena il caso di precisare che la nozione di profitto, fondata, su una utilità positiva del profitto, secondo l’interpretazione della giurisprudenza maggioritaria, rende punibile la ricettazione di sostanze dopanti, anche nel caso in cui il soggetto attivo acquisti da canali illegali sostanze dopanti per farne un uso personale, al di fuori delle manifestazioni sportive.
Superfluo osservare che è punibile di per sé, la condotta di chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricomprese nelle classi di cui all’art. 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie e dai dispensari ( art. 9 comma 7 della legge 14/1272000 n. 376).
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