Verifica d’ufficio del giudice sulle clausole abusive nei contratti dei consumatori dai quali scaturiscono decreti ingiuntivi esecutivi

Verifica d’ufficio del giudice sulle clausole abusive nei contratti dei consumatori dai quali scaturiscono decreti ingiuntivi esecutivi

Nella causa C-49/14, la Corte di Giustizia Europea ha precisato i poteri del giudice nazionale in applicazione della direttiva n. 93/13 CEE, relativa alle clausole abusive nei contratti conclusi dai consumatori.

Nello specifico, la Corte si è pronunciata sull’obbligo del giudice di effettuare d’ufficio la verifica delle clausole abusive nel caso di un decreto ingiuntivo non opposto e passato in giudicato, che costituisca titolo esecutivo.

La fattispecie concreta concerneva una società spagnola, la Finanmadrid, operante nel settore del credito al consumo, che chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un debitore insolvente, al quale aveva concesso un finanziamento attraverso un contratto nel quale erano contenute clausole potenzialmente abusive.

In Spagna, la competenza a svolgere il procedimento di ingiunzione non è attribuita ad un organo giurisdizionale, ma al “secretario judicial”, un funzionario tecnico ausiliario dell’amministrazione giudiziaria, l’equivalente del cancelliere nel nostro ordinamento.

Questi si limita a controllare il rispetto formale dei requisiti previsti per l’emissione del decreto, in particolare l’esattezza dell’importo richiesto.

Il funzionario citato, tuttavia, non può valutare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo del contratto azionato dal creditore, non avendo neanche l’obbligo di informare il giudice, qualora subodori tale eventualità, il quale resta quindi totalmente estraneo al procedimento ingiuntivo.

Qualora il debitore non proponga opposizione al decreto ingiuntivo, allo stesso è attribuita autorità di cosa giudicata ed efficacia di titolo esecutivo.

Iniziata l’esecuzione da parte della società creditrice, il giudice dell’esecuzione spagnolo ebbe agio di accertare l’omissione, nella fase monitoria, di qualsiasi controllo relativo al potenziale carattere abusivo della clausole del contratto che costituiva il titolo esecutivo del creditore.

Parimenti, il giudice rilevava anche la preclusione intervenuta a cagione del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, che non avrebbe consentito al debitore esecutato di opporsi all’esecuzione.

L’assenza di un controllo obbligatorio delle clausole abusive portava il giudice a dubitare della conformità di un procedimento monitorio, con siffatte caratteristiche, al diritto comunitario, tanto da indurlo a sollevare la questione alla Corte di Giustizia Europea.

La domanda sottoposta a quest’ultima, indi, concerne se l’autorità giurisdizionale incaricata dell’esecuzione di un decreto ingiuntivo sia obbligata o meno a controllare d’ufficio le clausole abusive del contratto che ha formato il titolo esecutivo, posto che il secretario judicial è incompetente, e la legittimità del carattere soltanto eventuale dell’opposizione, fattori che potrebbero privare il consumatore della tutela imperativa e giurisdizionale effettive, così come previste rispettivamente dalla direttiva 93/13 CEE e dall’art. 47 CEDU.

La Corte ha accolto le conclusioni dell’Avvocato generale, confermando la soluzione espressa nel precedente “Banco Espanol de Credito”.

In quella sentenza, la Corte di Giustizia UE aveva stabilito che il giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento deve potere esaminare d’ufficio le clausole abusive, in qualsiasi fase del processo, ed anche in assenza di opposizione proposta dal consumatore.

Estendendo le motivazioni al caso di specie, la Corte di Lussemburgo ha dichiarato competente ad esperire l’attività testé menzionata anche il giudice dell’esecuzione.

La motivazione è in linea con la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia: la mancanza di armonizzazione a livello europeo implica l’autonomia processuale degli Stati membri in materia di procedimenti nazionali d’ingiunzione di pagamento, temperata dal principio di equivalenza e di effettività della tutela giurisdizionale.

Ergo, il legislatore nazionale non può assoggettare la tutela dei diritti garantiti dall’Unione Europea a condizioni meno favorevoli o efficaci rispetto alla tutela di situazioni analoghe concernenti il solo diritto interno.

Sotto il profilo dell’equivalenza della tutela, i giudici europei rilevano come l’esecuzione del decreto ingiuntivo non opposto si svolga con le stesse modalità sia nei casi che rientrino nell’applicazione della direttiva 93/13 CEE che in quelli che da quest’ultima esulino.

In merito all’aspetto dell’effettività della tutela dei diritti garantiti, la Corte di Giustizia ritiene che confinare la tutela contro le clausole abusive alla sola eventuale opposizione del decreto ingiuntivo renda eccessivamente difficoltoso ai consumatori l’esercizio dei loro diritti.

In conclusione, dunque, il giudice nazionale è abilitato ad operare un controllo d’ufficio sulle clausole abusive inserite in un contratto di consumo che abbia costituito titolo per l’emanazione di un decreto ingiuntivo passato in giudicato, nel caso in cui tale controllo non abbia avuto luogo nel procedimento relativo all’ingiunzione di pagamento.

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