TFR. E se l’azienda fallisce? Non tutto è perduto!

TFR. E se l’azienda fallisce? Non tutto è perduto!

Sommario1. Cos’è il TFR – 2. Se la mia azienda fallisce, perdo tutto? – 3. Come recuperare il TFR grazie all’Inps

 

 

1. Cos’è il TFR

Il trattamento di fine rapporto, o comunemente denominato TFR, è la prestazione economica che compete al lavoratore subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro. Nel nostro ordinamento è l’art. 2120 del codice civile a dettare una disciplina generale in materia di TFR.

Ed infatti secondo quanto disposto dall’art. 2120 1 comma c.c.: “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto”. È quindi indifferente se il lavoratore si sia dimesso, sia stato licenziato o sia andato in pensione, per avere diritto al TFR.

Il meccanismo, enunciato dall’art. 2120 c.c., prevede che il TFR si calcoli sommando per ogni anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione annua dovuta, divisa per 13,5.

L’art. 2120, comma 6 e ss., c.c. prevede che il lavoratore, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, possa chiedere, in costanza di rapporto, un’anticipazione del TFR non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Il datore di lavoro concede le anticipazioni richieste annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.

Come espressamente disposto dall’art. 2120 c.c., la richiesta deve però essere giustificata dalla necessità di far fronte: a) a spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b)  all’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene dunque detratta dal trattamento di fine rapporto che spetta al lavoratore al termine della sua attività lavorativa.

2. Se la mia azienda fallisce, perdo tutto?

Oggi più che mai a causa della crisi economica che sta attraversando il nostro Paese esiste il rischio che diverse imprese, piccole o grandi che siano, falliscano.

Cresce dunque in capo a tutti i dipendenti di tali imprese la paura non soltanto della perdita del lavoro, ma anche di non poter recuperare il trattamento di  fine rapporto maturato nel corso degli anni, per il lavoro svolto presso la propria azienda.

Indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia stato dipendente di un’azienda per poco tempo e per diversi anni, il TFR dovrà comunque essere corrisposto allo stesso.

In caso di fallimento dell’azienda ed insolvenza della stessa, il lavoratore potrà recuperare il TFR grazie ad un Fondo di garanzia istituito presso l’INPS.

3. Come recuperare il TFR grazie all’Inps

L’art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297 ha istituito presso l’INPS il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di intervenire nel pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest’ultimo.

Mediante tale fondo è possibile altresì recuperare le ultime tre mensilità del rapporto di lavoro.

Possono presentare domanda tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo al Fondo di garanzia (compresi apprendisti e dirigenti di aziende industriali), che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato.

Possono presentare domanda anche gli eredi (coniuge e figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo – art. 2122 c.c.) ed i cessionari a titolo oneroso del TFR (circ. 89/2012).

Il Fondo di Garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali (Circ. n. 74 del 15/07/2008).

Nel caso di datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti per l’intervento del Fondo sono:- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato; -Accertamento dello stato d’insolvenza: apertura di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria); -Accertamento dell’esistenza del credito a titolo di T.F.R. e/o ultime tre mensilità. Tale accertamento nel Fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avviene con l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell’obbligazione del Fondo di Garanzia.
In caso di concordato preventivo sono soggetti al concorso solo i crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura.

La domanda al Fondo di garanzia Inps è possibile anche se di datore di lavoro non sia soggetto alle procedure concorsuali   ma non ha comunque sufficienti garanzie patrimoniali per soddisfare il lavoratore e ciò a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata.

Ma come presentare la domanda all’INPS?

Dal 1° aprile 2012 le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica, mediante patronati – attraverso i servizi telematici offerti agli stessi o per mezzo di un legale.

Le domande inviate vengono indirizzate direttamente alla struttura territoriale competente individuata sulla base della residenza dichiarata dal lavoratore.

La domanda può essere presentata a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione di cui all’art. 97 L.F., con la quale il curatore informa che lo stato passivo è stato reso esecutivo. Quando il datore di lavoro sia stato assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, la domanda può essere presentata a partire dal 30° giorno successivo al deposito dello stato passivo di cui art. 209 L.F..

Nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo al deposito del decreto che decide su di esse.

Qualora la domanda venga inoltrata da un patronato o dal legale, è necessario allegare copia del documento di identità del lavoratore e il mandato di assistenza e rappresentanza.

In caso di fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, è necessario allegare: copia autentica dello stato passivo esecutivo; dichiarazione sostitutiva del certificato del Tribunale che attesta che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell’art. 98 LF; a partire dal 21 marzo 2014. Detta dichiarazione è integrata nella domanda telematica di intervento dei Fondi di garanzia; SR52 debitamente compilato e firmato dal responsabile della procedura concorsuale. In caso di comprovato rifiuto di compilazione da parte del responsabile della procedura di concorsuale, si dovrà compilare il Mod. SR54 sottoscritto dal lavoratore; copia autentica del decreto che ha deciso l’eventuale azione di opposizione o impugnazione; copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione.

L’Istituto è tenuto a liquidare le prestazioni entro 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda completa di tutti i documenti previsti. Trascorsi 60 giorni senza che l’INPS abbia lavorato la pratica è possibile proporre ricorso amministrativo che deve essere presentato utilizzando la procedura “Ricorsi on line” (RiOL) disponibile nell’ area dedicata ai servizi on line del portale web, direttamente o oppure per il tramite di un ente di patronato o altri intermediari abilitati

Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, il lavoratore può proporre azione giudiziaria entro il termine di decadenza di un anno. Il ricorso amministrativo, presentato oltre il termine di decadenza previsto per l’azione giudiziaria, non può essere esaminato nel merito dal Comitato Provinciale

La legge 297/82 non ha previsto un particolare termine di prescrizione entro il quale con la domanda di liquidazione del T.F.R. a carico del Fondo di garanzia deve essere esercitato il relativo diritto: esso, pertanto, rimane quello quinquennale stabilito dall’art. 2948 p. 5) c.c. per il T.F.R..

Con riferimento ai crediti di lavoro, invece, l’art. 2 co. 5 del Dl.gs n. 80/92 ha previsto che il diritto alla prestazione si prescrive in un anno.

Pertanto, seppure mediante una farraginosa procedura è possibile recuperare il trattamento di fine rapporto maturato nel corso degli anni per l’attività svolta presso la propria azienda.


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Avv. Stefania Puccio

Avv. Stefania Puccio, nata a Palermo il 2 giugno 1990. Nel 2016 ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Palermo. Ha svolto la pratica forense presso uno Studio Legale. Ha conseguito la qualifica di difensore di Ufficio presso il Tribunale per i Minorenni, rilasciata dalla Camera Penale G. Bellavista di Palermo. Nel 2019 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la corte di Appello di Palermo. Attualmente svolge la professione di Avvocato e collabora con uno studio legale .

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