TFR non pagato. Come recuperarlo?
Sommario: 1. Linee generali sul TFR – 2. La normativa di riferimento – Art. 2120 c.c. – 3. Quando si prescrive il diritto al TFR? – 4. Cosa fare per ottenere il pagamento del TFR?
1. Linee generali sul TFR. L’acronimo TFR sta ad individuare il “Trattamento di Fine Rapporto” (nel gergo detto anche: liquidazione o più comunemente buonuscita).
Per meglio dire, è quella somma di denaro spettante al lavoratore nel momento in cui termina il suo rapporto di lavoro, qualunque sia la ragione.
Il diritto al TFR rientra nella categoria dlle c.d. Obbligazioni c.c. “portabili”, costituendo in capo al datore di lavoro un debito liquido e determinato nel suo ammontare o, determinabile.[1]
2. La normativa di riferimento – l’art. 2120 c.c. Il codice civile, all’interno del LIBRO V, Titolo II, Capo I, Sez. III, affronta all’art. 2120 la “Disciplina del trattamento di fine rapporto”.
Al Riguardo: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Ai fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: a) eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione”.[2]
Tuttavia, è bene precisare che La Corte Costituzionale, con la sentenza del 5 aprile 1991, n. 142 ha dichiarato l’illegittimità dell’ottavo comma, lett. b), “nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell’anticipazione in ipotesi di acquisto in itinere comprovato da mezzi idonei a dimostrarne l’effettività“.[3]
3. Quando si prescrive il diritto al TFR? Il diritto al TFR si prescrive nel termine cinque anni dal momento in cui è sorto.
Pertanto, è necessario adoperarsi in modo tempestivo, nel più breve tempo possibile.
4. Cosa fare per ottenere il pagamento del TFR? Quando nonostante i ripetuti solleciti fatti in via bonaria dal lavoratore al datore di lavoro e questi risultano non sortire alcun effetto sperato, appare necessario rivolgersi ad uno Studio Legale, il quale avvierà tutte le procedure necessarie al recupero della somma in esame.
Il primo passaggio utile é caratterizzato dall’invio della “c.d. lettera in via Stragiudiziale”, cercando di risolvere magari, ancora una volta, la vicenda in maniera del tutto estranea a quella dinanzi al Tribunale.
Se a questa non seguirà l’effetto sperato, si procederà giudizialmente, per tramite del ricorso per Decreto Ingiuntivo.
Questo sarà indirizzato al Tribunale Ordinario – Sezione Lavoro e, se ne ricorrono i presupposti, potrebbe altresì essere chiesta l’esecuzione provvisoria del D.I. (se vi è il fondato pericolo di subire un grave pregiudizio nel ritardo).
Ricordiamo che per ricorere al procedimento per Decreto Ingiuntivo, quale procedimento speciale sommario, è necessario che il credito in questione sia: Certo, Liquido ed Esigibile, nonché fondato su prova scritta.
Avviata tale fase, la speranza è che si venga a recuperare la somma pretesa, altrimenti, in caso di mancata opposizione al D.I. del debitore, si procederà con le fasi successive costituite: dall’atto di precetto ed a seguire, dall’atto di pignoramento.
Se nonostante quanto tutto su esposto, non è stato in alcun modo possibile recuperare il TFR, subentra il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” INPS.
Di fatti, questo è stato istituito con l’articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297, per il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente.
Inoltre, delle novità sono state introdotte dal decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 80, in tal senso, il fondo di garanzia subentra anche per le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto lavorativo.
Tuttavia, tale procedura è meritevole di un ulteriore e dettagliato approfondimento.
[1] Cass. 18/25716.
[2] Art. 2120 C.c.
[3] Corte Cost. 91/142.
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Giuseppe Milioto
Dott. Giuseppe Milioto, Avv. praticante operante sia nel ramo del Diritto Civile, che nel ramo del Diritto Penale.
Laureato in giurisprudenza con tesi di laurea in Diritto Internazionale trattante la disciplina normativa dell'immigrazione.
L'estratto della tesi è stato pubblicato nel potale dell'università quale contributo.
Scuola avvocatura Post-Laurea.
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