The voucher job: storia di un lavoro accessorio mai nato

The voucher job: storia di un lavoro accessorio mai nato

Sviluppare un sistema in grado di permettere ai piccoli imprenditori ed ai liberi professionisti di pagare facilmente le prestazioni di lavoro accessorio: era sicuramente un impegno necessario.

E’ per questo che anche in Italia , sulla base del modello Tedesco, con il decreto legislativo 276 del 2003 si introdussero i voucher come pagamento per il ” lavoro accessorio”. Il decreto attuava la cosiddetta “legge Biagi” (cioè la legge delega 14 febbraio 2003, n. 30) sulla riforma del mercato del lavoro , il governo in carica era il secondo di Berlusconi, con Roberto Maroni ministro del Lavoro. I voucher, in origine regolamentati con limitazioni molto stringenti sia per i beneficiari sia per gli ambiti in cui potevano essere spesi, rimasero quasi invariati con il passare degli anni. Sarà a partire dalla legge n°191 del 23 dicembre 2009, durante il quarto governo Berlusconi con Maurizio Sacconi ministro del Lavoro, che inizierà quel lungo percorso di riforma che porterà ad ampliare i casi in cui si poteva ricorrere al lavoro occasionale ed accessorio , nonché la platea dei beneficiari.

I voucher, così come intesi oggi, furono introdotti attraverso il ” Job Act ” ( n°81/ 2015 ) come buoni lavoro del valore nominale di 10 Euro che contengono al loro interno anche i contributi previdenziali ed assistenziali. Dopo una breve sperimentazione in ambito agricolo , i voucher trovarono terreno fertile anche nel campo dell’industria, del commercio e dell’edilizia, arrivando nel 2015 ad essere emessi per una cifra superiore ai 100 milioni , ponendoli sotto la lente d’ingrandimento per ragioni elusivi sia dal punto di vista giuslavoristico che previdenziale.

Ma se da un lato gli esperti del settore inquadrano il fenomeno come un indice di ripresa dell’occupazione in Italia con l’emersione di ulteriore lavoro prestato ” in nero “, dall’altro ci si lamenta che l’uso distorto degli stessi possa far crescere esclusivamente il lavoro precario e senza regole in Italia.

Con l’incasso da parte del lavoratore del valore nominale del titolo al netto del versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e con la comunicazione preventiva dell’utilizzo degli stessi da parte del datore di lavoro, sembrerebbe tutto molto semplice. Ma tutto ciò nasconde delle perplessità di non poco conto: E’ lo stesso Tito Boeri, presidente INPS, nel febbraio 2017 a non nascondere dette perplessità e la possibilità di problemi futuri: con i buoni lavoro infatti il lavoratore non matura il trattamento di fine rapporto, non ha ferie, non ha diritto ad indennità di malattia, maternità o assegni familiari ed inoltre i controlli da effettuare sulla prestazione lavorativa e sulla gestione dell’inps sono quasi impossibili, soprattutto perché sarebbe impossibile verificare l’orario di effettivo inizio e fine del prestazione offerta.

Il legislatore, tuttavia, ha cercato di semplificare la prestazione di lavoro accessorio dal momento che il decreto legislativo 81 del 15/06/2015 all’art 48 specifica che ” la prestazione di lavoro non può dar luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7000 euro nel corso di un anno civile ” inoltre il secondo comma amplia la possibilità di dare vita a prestazioni di lavoro accessorio con riferimento ai percettori di prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito, ad eccezione dell’ambito agricolo in cui possono essere utilizzati esclusivamente per particolari tipologie di prestazioni.

A seguito dello stop, con effetto immediato , ordinato dell’Ufficio Centrale per i Referendum della Suprema Corte di Cassazione relativamente al nascituro referendum riguardante “l’abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti” e “l’abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio” e con l’attesa conversione del decreto legge 25/2017 , si chiude il rischio di referendum abrogativo promosso dalla CGIL e già programmato per il 28 maggio 2017 ( con grande entusiasmo della segretaria Camusso ).

Tuttavia, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore del decreto legge n°25 del 17 marzo 2017 crea un vuoto normativo di non poca difficoltà dal momento che questo stesso dispone l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. n. 81/2015, recanti la disciplina del lavoro accessorio prevedendo, inoltre, la possibilità di utilizzare i residui voucher già acquistati entro il 31 dicembre 2017 ma recando gravi carenze di cui si dirà appresso.

Con l’abrogazione dei suddetti articoli, si è creata, infatti , una criticità di notevole portata, dal momento che tutt’oggi non si trova alcun riferimento normativo per risolvere l’eventuale conflitto cui potrebbe sorgere da un elevato utilizzo dei restanti voucher: dal momento che il lavoro accessorio rimane al di fuori della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, sarà quindi alquanto difficoltoso riuscire a risolvere il conflitto applicando una normativa che lo riconduca all’una o all’altra disciplina, rendendo quasi impossibile una possibilità di conversione della medesima prestazione.

Inoltre, si crea un’ulteriore problema di tipo formale: il nuovo dato normativo non comporta la necessità della preventiva comunicazione di utilizzo degli stessi e, conseguentemente, la possibilità di applicazione delle pesanti sanzioni in caso di mancata comunicazione.

Il problema dell’inesistente regolamentazione e del vuoto normativo per i voucher ancora utilizzabili, risulta tuttavia essere ” sanato ” in modo abbastanza bizzarro da parte del Ministero del Lavoro arrivando ad affermare la necessità del rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto.

A partire dal 2003, infatti, i voucher hanno subito molti cambiamenti e modifiche fino ad arrivare alla liberalizzazione delle prestazioni del 2012 , ma la flessibilità introdotta ha dato luogo ad abusi tali da trasformare la prestazione lavorativa di un un singolo lavoratore della prestazione di più operai che si alternano nella stessa postazione di lavoro.

Si vocifera l’introduzione futura di una forma tutta italiana degli “cèchque emploi” Francesi ossia “assegni di lavoro” come forma di assistenza sociale ( detti anche CESU ), i quali hanno limiti temporali e di guadagno abbastanza stringenti ma soprattutto trovano dei limiti stringenti circa il loro utilizzo in quanto sono dei voucher emessi tramite un centro nazionale che si occupa di gestire l’intero sistema previdenziale e contributivo. Saranno però da valutare gli elevati costi di mantenimento e di manutenzione, costi sicuramente non assicurati dalla copertura finanziaria tramite l’emissione dei voucher stessi.

Seguendo l’esempio di un’altra grande nazione, i mini job introdotti in Germania nel 2003 portarono ad una grande liberalizzazione del mercato, dal momento che questi possono essere richiesti ed utilizzati da chiunque e servono a pagare ogni forma di prestazione di lavoro occasionale. Sebbene abbiano un tetto annuale massimo di Euro 5400 ( superabili in caso di picchi stagionali di particolare intensità ), finirebbero con l’introdurre le stesse perplessità dei voucher italiani soprattutto perché ci sarebbero nuove critiche agli abusi ed alla concorrenza che questa tipologia di strumento andrebbe a creare.

In previsione futura, si parla già di un prossimo decreto legge con la proposta di una scelta su due vie complementari: lavoro breve e lavoro intermittente ” liberalizzato “, prevedendo la prevalenza del secondo in caso di prestazioni lavorative saltuarie ma ricorrenti.

E’ auspicabile, a contrario, rafforzare l’ambito sanzionatorio relativo ad uso costante e frequente delle stesse prestazioni di lavoro occasionali ed accessorie al fine di tutelare al meglio le parti in gioco. La compensazione di un eccessivo utilizzo degli stessi da parte del datore di lavoro nonché la riduzione delle condizioni precarie cui potrebbero i lavoratori essere perennemente indotti , passa sicuramente da un pesante regime sanzionatorio, riuscendo ad arrivare alla sanzione massima di conversione da prestazioni di lavoro occasionali a forme di lavoro part time , maggiormente regolamentate dal punto di vista previdenziale e sociale e maggiormente volti alla tutela del contraente debole per eccellenza: il lavoratore.

E’ di comune avviso che la deregulation normativa ha provocato una rapida ed assai diversificata diffusione dei voucher ma ha anche creato una stabile precarizzazione di soggetti intrappolati nel mondo dei voucher che faticano ad uscire. Si preferisca , pertanto , un ritorno alle origini con una regolamentazione molto più stringente in termini di tipologie di committenti ammessi e di tetto massimo annuale di utilizzo, intendendo il lavoro accessorio come una risorsa per la regolamentazione minima della prestazione lavorativa di un soggetto altrimenti estraneo ad ogni tipologia di tutela.


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