Tipi societari e ripartizione degli utili e delle perdite

Tipi societari e ripartizione degli utili e delle perdite

L’attività societaria in generale e a maggior ragione nel nostro ordinamento  passa  necessariamente per l’esercizio in comune di un’attività economica,  accompagnata dall’individuazione e dallo stesso esercizio comune  sotto una ragione sociale.

Società significa in primis società di esercizio collettivo e  particolare ( non  certo universale) riguardante un’attività economica,  al fine unico della produzione di un profitto da potersi ripartire.

Affinché possa parlarsi di contratto di società alla comunanza di mezzi deve affiancarsi  la comunanza dell’attività,  al fine unico della produzione di un profitto e quindi di utili da poter ripartire fra i soci.

La comunanza di attività si rivela nei confronti dei terzi in quanto l’azione sociale sia attua nel nome della società  che  risulta essere costituito, appunto  dalla  ragione sociale.  in capo ai soci  si riscontrano dunque  un insieme di diritti doveri e poteri che possono essere ricondotti in due momenti, un primo momento deliberativo è un secondo momento esecutivo.  Il momento deliberativo è costituito dal potere di determinare l’attività sociale, mentre il momento esecutivo consiste nell’attività, cioè nei risultati positivi o negativi riguardanti tutti i soci.

Il potere di determinare l’attività manca nelle associazioni le quali pertanto non sono società. In caso di produzione degli utili, questi dovranno essere ripartiti secondo i criteri legali e quelli eventuali fissati nell’atto costitutivo.

Questo consiste nello scopo egoistico ( un c.d.  scopo economico qualificato) di realizzare un utile e cioè un incremento patrimoniale da parte del socio realizzando un collegamento tra società e impresa.  La partecipazione si attua nei modi più disparati, con il solo limite che una partecipazione vi sia, sancendo il divieto del patto leonino.

Si ha società anche quando il guadagno di ciascun socio consiste nella realizzazione di un prezzo di vendita superiore, come  avviene nelle cooperative.

Fondamentale è che la partecipazione agli utili sia proporzionale ai conferimenti anche se  il contratto sociale può stabilire diversamente, salvo restando il divieto del patto leonino cioè il divieto di esclusione totale dagli utili, partecipazione irrisoria o mera possibilità. Di partecipazione alle perdite non se ne fa cenno nella nozione legislativa del contratto di società, ma essa è la contropartita della partecipazione agli utili ed è espressamente posto il divieto di esclusione del socio da essa.

Le società si differenziano in varie tipologie.

Nel codice civile manca uno schema generale di società, ma sotto l’aspetto organizzativo la società si differenzia in tipi esattamente individuati e caratterizzati, anche a seconda se operino sul mercato oppure si propongano invece uno scopo mutualistico. Sono società a struttura chiusa le Snc, Sas, Sapa, Spa già conosciute anche dal codice del commercio del 1882 più le Ss e Srl.

Sono società  a struttura aperta, le società cooperative, le Spa se non superano alcuni limiti dimensionali, nonché le Srl, ai sensi dell’articolo 2519  del codice civile

A queste si aggiunga la nuova società a responsabilità limitata semplificata, Srls, introdotta dal D. L. n. 1 del 2012, all’art. 2463 – bis c.c. per agevolare i giovani al di sotto dei trentacinque  anni d’età e che può essere costituita con solo 1 € (un euro)  di capitale sociale ( fino ad un massimo di 9.999,00 €) senza alcun onorario notarile e bolli. Non sono ammessi tipi diversi da quelli espressamente regolati, trovandosi di fronte a numero chiuso.  La scelta è rimessa alla volontà delle parti tranne che per le società esercenti attività commerciale, le quali non possono assumere il tipo di società semplice. Per le società che non svolgono attività commerciale ai sensi dell’articolo   2195 c.c.  si applicano le norme sulle società semplici,  salvo il caso in cui i soci non abbiano manifestato diversa volontà (quindi atto costitutivo più  iscrizione).

Per le imprese bancarie ed assicurative si impone la Spa o Società cooperativa per azioni.

 


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