Tormentoni estivi ma non solo… le truffe on line

Tormentoni estivi ma non solo… le truffe on line

Nel report dell’Istat pubblicato in data 1 Febbraio 2019 si legge che nel periodo 2015-2016 il 10,2% dei cittadini sia stato vittima di reati nei 12 mesi precedenti l’indagine. Circa il 5% dei cittadini ha subito truffe informatiche e clonazione delle carte bancarie. In particolare, il phishing ha riguardato il 7,7% delle persone, le quali hanno risposto a e-mail false in cui si chiedevano credenziali; l’11,8% delle persone che comprano on line è stato vittima di una truffa; lo 0,6% di quanti utilizzano on-banking ha avuto perdite di denaro in operazioni bancarie on line[1].

Annunci on line, trattative, carte prepagate, acquisto, omessa consegna, vani tentativi di ricontattare il venditore = truffa.

L’idoneità dell’artificio o del raggiro non è esclusa dalla mancata diligenza della vittima e non rileva la volontaria esposizione ai rischi insiti in tale tipo di transazione.

Se il luogo di consumazione delle truffe ordite e consumate attraverso la vendita di prodotti on-line sia individuabile nel luogo fisico in cui si trovava l’agente nel momento in cui ha conseguito il profitto, è necessario attribuire rilievo alla particolare modalità di pagamento utilizzata poiché ne consegue che ove permetta un immediato ed irrevocabile arricchimento da parte del ricevente e, contestualmente, una deminutio patrimonii del soggetto passivo (Cass. pen. sez. II, 24 gennaio 2018, n. 3329) il luogo di consumazione nelle truffe on line sia quello ove la persona offesa effettui la ricarica.

Il luogo fisico rileva poiché si caratterizza, in particolare, per la distanza rispetto al luogo in cui si trovi l’acquirente. Si tratta di una condizione oggettiva, ben conosciuta dall’agente il quale deve consapevolmente approfittarne – valutazione che deve essere fatta “in concreto”, “caso per caso” e secondo una “valutazione complessiva” degli elementi disponibili – al fine di  integrare la “condizione di luogo” rilevante ai fini dell’aggravante di cui all’art. 61 comma 1 n.5 c.p. cui fa riferimento l’art. 640 co 2 n. 2-bis c.p. (ex plurimis Cassazione Penale n. 43705/2016).

Evidenzia la Corte di Cassazione che “proprio la distanza tra il luogo di commissione del reato, ove l’agente si trovi ed il luogo ove si trovi l’acquirente del prodotto online – che ne abbia pagato anticipatamente il prezzo, secondo quella che rappresenta la prassi di simili transizioni – è l’elemento che consente all’autore della truffa di porsi in una posizione di maggior favore rispetto alla vittima, di schermare la sua identità, di fuggire comodamente, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcune efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente; tutti vantaggi che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta comodità, se la vendita avvenisse de visu”.

La Suprema Corte (con la sentenza n. 17937/2017) precisa inoltre che la distanza, connessa alle particolari modalità di vendita con utilizzo del sistema informatico o telematico, di cui l’agente consapevolmente approfitta e cui si aggiunge di norma l’utilizzo di clausole contrattuali, che prevedono il pagamento anticipato del prezzo del bene venduto, configura l’aggravante menzionata, che connota la condotta dell’agente quale elemento ulteriore, peculiare e meramente eventuale, rispetto agli artifici e raggiri tipici della truffa semplice.

La truffa contrattuale è quindi configurabile allorché l’agente ponga in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato (Cass. n. 19923/2017).

La successiva inadempienza non costituisce illecito civile, ma la conclusione dell’attività criminosa.

L’elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei contraenti, falsandone il processo volitivo – avendolo determinato alla stipulazione del negozio in virtù dell’errore in lui generato mediante artifici o raggiri – rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (Cass. /1981 Rv. 149803 – Cass. /1983 Rv. 164164).

La valutazione “caso per caso” consente di discriminare condotte quali le menzionate, rispetto a situazioni di vendita contestualizzate in siti protetti o contenenti feedback forniti da altri utenti, conseguendo a ciò ad esempio la possibilità di acquisire notizie sulla correttezza e affidabilità del venditore potenzialmente idonea a eliminare gli svantaggi della distanza e a rendere la truffa qualificabile come semplice.


[1] https://www.istat.it/it/files//2019/02/Reati-contro-la-persona-e-contro-la-proprieta.pdf

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Veronica Ribbeni

Nel curriculum vitae et studiorum figurano, tra le altre esperienze formative e professionali, l'abilitazione e il pregresso esercizio della professione forense per numerosi anni, il Percorso Formativo Multidisciplinare per Avvocati per il conseguimento di uno specifico profilo professionale nelle materie attinenti a tutte le forma di violenza contro le donne organizzato dalla Fondazione dell’Avvocatura Italiana, al fine di promuovere l’attuazione del Protocollo di Intesa siglato con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il superamento dell'esame finale con lode del Master di I livello in scienze investigative, forensi, sociologiche e criminologiche presso l’Università degli Studi di Palermo - dipartimento di discipline processualpenalistiche. Autrice del manuale "Atti persecutori: ipotesi di reato" Mjm Editore Srl e dell'e-book "Difendersi in Internet" http://www.difesaconsumatori.com/ component/dms/view_document/3-difendersi-in-internet?Itemid=113

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