Trappola per topi. Le strategie dei commercianti per attrarre la clientela
Introduzione. Siamo nel pieno dei saldi invernali, e il periodo carnevalesco, si sa, incentiva maggiormente i consumatori a rinnovare il proprio guardaroba, anche per fini diversi dal travestimento.
Tale dettaglio è ben noto ai commercianti, i quali, desiderosi di incassare qualche centinaio (o migliaio) d’euro in più rispetto all’ordinario, cercano in tutti i modi possibili di rifilare alla clientela gli articoli presenti all’interno delle loro botteghe, finanche quelli di pessima qualità.
Quante volte ci è capitato di leggere, all’esterno dei negozi, manifesti dal tenore “affarone!”, “maxi sconto!”, “fuori tutto”, e via dicendo? Purtroppo, c’è da osservare che nella stragrande maggioranza dei casi, non si tratta di informazioni veritiere: in altri termini, questi slogan assolvono alle medesime funzioni di una trappola per topi!
Comportarsi in tal maniera, benvero, non è sempre conforme alle disposizioni legislative: nelle righe seguenti s’illustrerà la motivazione di tale assunto.
La disciplina legislativa. L’esposizione di un etichetta recante il prezzo riferito ad un determinato bene costituisce un esempio lampante di offerta al pubblico, istituto disciplinato dall’art. 1336 del Codice Civile.
Sebbene il Legislatore non si sia premurato di definirla chiaramente, il tenore letterale della norma poc’anzi richiamata lascia intendere piuttosto agevolmente che l’offerta in parola altro non è che uno strumento per proporre, ad una pluralità indistinta di soggetti, di concludere un determinato accordo avente natura contrattuale, salvo che le circostanze o gli usi non dispongano diversamente.
Il comma secondo chiarisce, poi, che il proponente è legittimato a modificare o revocare l’offerta, a condizione che ciò avvenga prima che l’altra parte vi aderisca e nella medesima forma utilizzata per la prima offerta, ovvero in una forma equipollente: in tal caso, la nuova proposta diverrà efficace anche verso chi non abbia avuto notizia della modifica o della revoca.
Nel caso del negoziante, si può legittimamente affermare che questi, all’atto dell’ostensione del prezzo relativo ad un certo articolo (ad esempio, “SALDI: vestiti da uomo 80 Euro”), propone alla collettività di concludere un contratto di compravendita, nel cui ambito la corresponsione del prezzo comporta il trasferimento della proprietà del bene dedotto (pago gli ottanta Euro ed il vestito diventa mio).
Qualora il commerciante, nonostante il cliente abbia scelto di acquistare l’articolo oggetto di offerta, chieda, alla cassa, la corresponsione di un importo maggiore, adducendo un pretesto balordo (del tipo, “io avevo scritto che costava ottanta euro al pezzo”, oppure “il prodotto era sullo stand, ma non è in saldo”, etc.), commette senz’altro una violazione del disposto ex art. 1336 c.c.: il potenziale acquirente potrà, quindi, esigere di pagare ottanta euro Euro per divenire proprietario del capo prelevato dall’espositore, dacché, portandolo alla cassa, aveva già accettato l’offerta.
A quanto sin qui descritto aggiungasi che l’art. 14 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (la c.d. “Legge Bersani”) impone all’esercente di indicare il prezzo di vendita «in modo chiaro e ben leggibile», comminando una sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque ometta di provvedervi.
Non da ultimo, va segnalato ai gentili Lettori che, laddove la merce sia in saldo, il commerciante sarà altresì tenuto a mostrare anche il prezzo pieno del prodotto e la percentuale di sconto effettivamente applicata.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Adriano Javier Spagnuolo Vigorita
Laureato in giurisprudenza con una tesi sulla natura giuridica dei rapporti di lavoro secondo la disciplina del Jobs Act (relatore il prof. Francesco Santoni), Adriano Spagnuolo Vigorita (noto anche con il soprannome di "Javier") ha iniziato il suo percorso forense in seno ad un rinomato studio legale napoletano, ove ha sviluppato le proprie capacità di ricerca e, contestualmente, incrementato le conoscenze giuridiche acquisite, con particolare riguardo al diritto civile e del lavoro.
Si occupa attualmente della cura di liti giudiziali e stragiudiziali nelle cennate materie e, dal 20 gennaio 2022, è pienamente abilitato all'esercizio dell'avvocatura, professione dei suoi avi.
Parla fluentemente l'inglese ed il tedesco, appresi durante le sue numerose esperienze all'estero, ed è in grado di comprendere la lingua spagnola.
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