Trascrizione dell’accettazione tacita di eredità anche in caso di denuncia di successione?

Trascrizione dell’accettazione tacita di eredità anche in caso di denuncia di successione?

Spesso, in occasione della vendita di un immobile ricevuto per successione, il notaio richiede le spese per procedere alla trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità nonostante si sia proceduto alla presentazione e trascrizione della denuncia di successione.

Se ti stai chiedendo perché sappi che ciò è assolutamente non solo normale ma quanto mai opportuno.

La denuncia di successione, infatti, ha solo valenza dal punto di vista fiscale ma non produce alcun effetto dal punto di vista civilistico, per cui la trascrizione assolve alla funzione di rendere palese il fatto che si sono pagate  nei confronti del fisco le imposte derivanti dalla successione.

La trascrizione dell’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, serve invece per tutelare l’acquirente in caso di acquisto dall’erede apparente.

Può accadere, infatti, che un soggetto ritenendosi in buona fede erede venda un immobile ereditario e successivamente si scopre l’esistenza di un testamento che attribuisce quel bene ad altro soggetto.

In tali casi esiste una norma del codice civile, l’art. 534 c.c., che tutela chi ha acquistato l’immobile da chi al momento della vendita appariva legittimato a ciò (l’erede apparente) purché l’acquisto dell’erede apparente e l’acquisto del terzo siano stati trascritti prima della trascrizione dell’erede vero o della domanda giudiziale da questi proposta.

In sostanza, per il principio della priorità delle trascrizioni, solo se l’erede apparente ha trascritto il suo acquisto dal defunto (trascrivendo appunto l’accettazione dell’eredità) e ha poi trascritto la vendita a favore del terzo acquirente, l’eventuale richiesta dell’erede vero non potrà essere rivolta contro il terzo acquirente che, quindi, fa salvo il suo acquisto.

Ecco che quindi appare evidente la necessità di procedere alla trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità, se non risulta già trascritta una accettazione espressa, per tutelare l’acquirente di un immobile derivante da successione.


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Barbara Bosso de Cardona

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