Trenitalia, viaggio senza biglietto? La sanzione, se eccessiva, può essere ridotta
Cass. civ., sez. VI–2, ord. 14 maggio 2019, n. 12732
La vicenda. Il Giudice di pace di Modena rigettava l’opposizione proposta da un viaggiatore avverso l’ordinanza con cui Trenitalia gli intimava il pagamento di Euro 276,20, per titolo di viaggio mancante.
A seguito di appello, il Tribunale di Modena, affermando la natura contrattuale della sanzione irrogata da Trenitalia s.p.a., assimilabile ad una clausola penale ex art. 1382 c.c., ne dichiarava la manifesta eccessività e, accogliendo parzialmente il gravame, ne riduceva l’ammontare da Euro 200,00 a Euro 84,00.
Non contento, il viaggiatore proponeva ricorso per cassazione contestando la compensazione delle spese processuali. Ad avviso di parte ricorrente, <<la sentenza del Tribunale è viziata nella parte in cui dispone la compensazione delle spese dei giudizi, ritenendo sussistente un diverso orientamento della giurisprudenza amministrativa, non essendovi nella specie alcun mutamento giurisprudenziale in ordine alla natura della sanzione irrogata da Trenitalia per titolo di viaggio mancante>>.
La decisione. Il giudice di merito, effettuando una autonoma valutazione della giurisprudenza ritenuta rilevante nella specie, ha compensato le spese di lite rilevando la sussistenza di un problematica in ordine alla natura, pubblica o privata, della sanzione irrogata da Trenitalia s.p.a. in ipotesi di titolo di viaggio mancante. Il Tribunale ha, invero, da un lato, richiamato la sentenza del TAR Lazio, n. 12179/2015, che ha qualificato tale sanzione come pubblica, rinvenendone la fonte di legittimazione nell’art 23 del D.P.R. n. 753/1980, e, dall’altro, l’ordinanza della Corte costituzionale n. 184/2014, che ha affermato, con riferimento al trasporto ferroviario, la sussistenza di <<un affrancamento dall’antica fonte legislativa delle tariffe e condizioni generali del contratto … per essere trasferita all’autonomia regolativa dell’ente>>.
Orbene, non par dubbio che tale problematica ha avuto conseguenze rilevanti sull’esito del giudizio, in quanto solo la qualifica della sanzione irrogata da Trenitalia s.p.a. come clausola penale ha potuto consentirne una riduzione, ex art. 1384 c.c., per eccessiva onerosità.
In altri termini, il giudice del gravame ha statuito la compensazione delle spese processuali sull’assunto di un orientamento giurisprudenziale non univoco, peraltro in presenza di un accoglimento solo parziale dell’appello.
Precisano, poi, gli Ermellini che <<l’accertamento della presenza di tale contrasto è rimesso al giudice del merito e, ove lo stesso sussista (come nella specie), trattandosi di argomentazione niente affatto irragionevole, ma da sola sufficiente a giustificare la decisione, non può essere sindacata in sede di legittimità, considerato che la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese di lite va valutata ex ante, con riferimento, cioè, alla situazione giurisprudenziale esistente all’epoca della proposizione della domanda>>.
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Anna Romano
Co-responsabile di sezione at Salvis Juribus
Nata a Napoli nel 1993, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel marzo 2017 con votazione di 100/110, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in Cooperazione Giudiziaria dal titolo "Le procedure estradizionali nel contesto dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia", relatore Prof.ssa Fabiana Falato.
Spinta da una forte passione per le materie giuridiche, già durante il percorso universitario ha collaborato con una Rivista giuridica, Salvis Juribus, inizialmente redigendo articoli di approfondimento su specifiche tematiche inerenti l’ambito della contrattualistica, la responsabilità civile e l’edilizia. In seguito, ha rivestito un ruolo di responsabilità all’interno della medesima Rivista occupandosi del coordinamento degli Autori e della relativa gestione per quanto concerne la Sezione “Famiglia”.
Nel marzo 2017, inoltre, la tesi di laurea ha ricevuto la dignità scientifica essendo stata pubblicata sulla Rivista Salvis Juribus.
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