Tribunale di Roma: decadenza dalla responsabilità genitoriale per il genitore che commette violenza psicologica
Una donna, separata da anni, si rivolge al Tribunale di Roma al fine di ottenere l’autorizzazione alla psicoterapia per il figlio minore di 8 anni, il quale, da tempo manifestava gravi sintomi di agitazione, pianto disperato, ansia, timore di abbandono, difficoltà a rimanere in classe. Avendo, in ultimo, il bambino minacciato di uccidersi con le forbici, la donna spaventata, lo conduce in pronto soccorso di un Ospedale pediatrico pubblico ove gli viene prescritta la psicoterapia e parent training. Il padre continuava ad opporsi fermamente anche solo ad una valutazione psicologica ed, anzi, ridicolizzava i timori della madre e la insultava e denigrava quotidianamente, anche in presenza di entrambi i figli, tanto che ella decide di rivolgersi al giudice, lamentando, fra l’altro, una serie di inadempimenti rispetto alla sentenza di separazione tra i quali il mancato rispetto delle visite alla prole, mancato versamento del mantenimento, seppure in presenza di un elevato reddito e tenore di vita.
Il Tribunale di Roma dispone una CTU durante la quale la donna continua a subire pesanti insulti e denigrazioni anche in presenza del consulente tecnico. Nelle more del processo, difatti, il comportamento riconducibile a violenza psicologica ed economica e di violenza assistita perdura, ma le prove via via depositate, non sono valutate dal consulente tecnico. Questi, senza descrivere in modo compiuto gli atteggiamenti di prevaricazione dell’uomo, si limita a brevi cenni circa i suoi tratti narcisistici di personalità e conferma che il minore presenta episodi di depressione che lo pongono a rischio di sviluppo di disturbi psicopatologici, concludendo, si badi bene, per l’aumento dei tempi di permanenza del minore con il padre, omettendo le valutazioni sugli abusi.
Intanto, la signora è costretta a depositare una querela per maltrattamenti in famiglia e poi, acuitasi la violenza verbale e l’incessante richiesta di contatto teso a minacciare, svilire, insultare la donna in presenza dei figli, una seconda.
A distanza di anni dalle querele, l’uomo è rinviato a giudizio per maltrattamenti aggravati perché commessi in presenza dei minori e stalking, mentre, in sede civile, il procedimento è ancora pendente.
Il bambino, tuttavia, in totale emulazione del comportamento paterno, inizia ad accanirsi contro la mamma e, recatosi dal padre per alcuni giorni, non fa più rientro presso la sua abitazione. Il minore, che ha ormai circa 10 anni e che sino ad allora aveva serenamente convissuto con la mamma, presso cui era collocato in via prevalente e dalla quale si rifugiava cercando conforto durante le su descritte crisi, di punto in bianco, subito dopo i comportamenti persecutori che sono valsi il rinvio a giudizio del padre, oppone un fermo rifiuto ad incontrare la madre e tutti i membri della famiglia materna con i quali aveva avuto sempre uno strettissimo rapporto, ed inizia ad inveire contro la donna, minacciandola di morte ed insultandola gravemente.
Il Tribunale di Roma dispone l’affidamento al servizio Sociale e nomina il curatore speciale allo scopo di ripristinare il rapporto madre-figlio e di supportare il ragazzo con una terapia psicologica, cui il padre ancora si oppone. Il bambino, tuttavia, rifiuta il sostegno e mantiene un comportamento molto aggressivo con la mamma, mentre il padre persiste nell’atteggiamento di violenza descritto.
Vengono, altresì, azionati una serie di percorsi di sostegno alla genitorialità, rigorosamente a pagamento, sebbene, in presenza di violenza domestica, essi siano vietati e che, ovviamente, non avranno alcun esito salvo le ripetute esposizioni della donna agli abusi che, ancora, mai emergono nelle relazioni.
Intanto, il ragazzo peggiora sotto il profilo del comportamento ed immutate restano le circostanze gravissime e pregiudizievoli per entrambi i ragazzi costretti ad assistere alla campagna di distruzione della madre, tacciata continuamente come “grassa, brutta, stupida, schifosa, di merda, pezzente”, minacciata di perdere entrambi i figli, privata del mantenimento per oltre 3 anni.
Il Tribunale ordinario di Roma, all’esito di quattro anni di giudizio, il 5 dicembre 2022, emette il decreto N. 16444/2022 che si può definire storico. Il Collegio, dopo aver valutato gli atti penali trasmessi, dopo aver valutato le relazioni del TSMREE che attestavano il malessere del fanciullo e l’ immotivato odio contro la madre, dopo aver esaminato decine di documenti prodotti dalla donna ed attestanti la grave violenza psicologica subita, va contro il parere del curatore speciale e del Servizio Sociale, i quali da mesi consigliavano una conciliazione e la remissione delle querele, così come il padre insisteva avvenisse, ed emette il provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale del padre ritenuto figura pregiudizievole per i figli per la violenza psicologica e assistita agita contro la ex moglie ed i figli e dispone l’allontanamento del minore dal padre ed incontri protetti con lui.
Il provvedimento definitivo del Tribunale di Roma si rileva storico perché, in assenza di condanna penale, dispone la decadenza della responsabilità genitoriale dell’uomo rinviato a giudizio ed autore di violenza psicologica e fonda la propria decisione sulle produzioni documentali della parte abusata, sull’attento esame degli atti che richiede alla Procura, non ritenendo, al contrario, di aderire ai pareri e al contenuto delle relazioni del Servizio Sociale, all’esito del confronto con le prove raccolte, che anzi denomina affermazioni gratuite contro la donna.
Il decreto è, altresì, storico giacché esplicitamente dà dignità alla donna riconoscendole gli sforzi fatti al fine di tutelare l’interesse ed il rapporto con i figli.
Si legge testualmente “ritenuto che l’uomo pronuncia frasi minacciose e parole altamente offensive, in presenza dei figli, con una condotta di prevaricazione che, a prescindere dall’esito dei procedimenti penali pendenti nei suoi confronti, è pregiudizievole nei confronti dei figli e alimenta l’atteggiamento del bambino di profondo disprezzo nei confronti della madre incarnando un modello di violenza verbale, psicologica ed economica ai danni della signora… (cfr. trascrizioni di telefonate intercorse tra le parti) – che l’oppositività relazionale del minore si è estesa ai membri della famiglia di origine materna, rendendo impossibile il collocamento presso altri familiari- considerate le richieste di rinvio a giudizio di…(per maltrattamenti in famiglia e stalking); che Il padre sottovaluta altresì le difficoltà scolastiche del figlio chiaramente evidenziate nella relazione dell’ASL Roma. Pertanto, posto che la responsabilità genitoriale del …era già stata sospesa con decreto provvisorio di questo Tribunale, per le ragioni sopra esposta, va ora dichiarata la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli testimoni delle vessazioni psicologiche a cui è stato sottoposto l’intero nucleo familiare. Quanto alla madre va evidenziato che, pur destinataria di costanti frasi ingiuriose e reiterati atteggiamenti svilenti da parte dell’ex marito e dello stesso figlio, non si è sottratta ai percorsi intrapresi, anche se dolorosi, pur di ripristinare il rapporto con il figlio.
Invero, mentre per il figlio maggiore può essere confermato il collocamento presso la madre, il collocamento del figlio minore presso il padre non è realizzabile per tutte le ragioni sopra esposte, fondanti la pronuncia di decadenza dell’uomo, confermate dal fatto che il gravissimo rischio psicopatologico per il minore è rimasto immutato nel tempo nonostante il ragazzino viva con il padre, senza rapporti con la madre da circa tre anni (il che rende del tutto gratuite le valutazioni del Servizio sociale nei confronti della madre nell’irrituale supplemento di indagine sociale del 08.11.2022, non essendo certamente la donna il genitore in grado di influenzare il figlio). Quanto al collocamento eterofamiliare, contrastato dal padre e non richiesto neppure dalla madre nelle sue conclusioni, osserva il Collegio che trattasi di misura necessaria per tutelare il bambino dalla condotta del padre che si è rivelato un genitore non tutelante e pregiudizievole, che dirige a comando il figlio, aggravando il rischio psicopatologico a cui è esposto. Si evidenzia che la signora è stata vittima di attacchi da parte del figlio anche sotto tale profilo (in quanto possibile artefice del suo allontanamento dal padre cfr. trascrizione del…). In relazione alla convivente del padre si evidenzia che il clima di tranquillità familiare diffusamente descritto dal Servizio nella relazione del… è palesemente contraddetto dall’episodio del 04.04.2021, nel corso del quale entrambi i conviventi hanno riportato lesioni, che ha originato l’intervento delle forze dell’Ordine. La irrilevanza penale del fatto – richiesta di archiviazione del 27.10.2021 – non ravvisandosi reati procedibili d’ufficio ed essendo state rimesse le querele originariamente presentate, non esclude la sua rilevanza nel presente procedimento essendo avvenuto alla presenza dei minori.
La violenza psicologica e la violenza assistita sono raramente considerate nella loro gravità e pregiudizialità e troppo frequentemente, sono confuse con la conflittualità di coppia, determinando la deresponsabilizzazione del soggetto abusante e l’assenza di pronunce a tutela delle vittime.
La mancata interruzione del ciclo della volenza e la prolungata esposizione delle vittime, soprattutto se bambini, ai comportamenti vessatori di un genitore verso l’altro, hanno conseguenze gravi che, in taluni casi, come è accaduto in quello esaminato, comportano l’emulazione del soggetto abusante.
La scienza è da tempo concorde nel ritenere che i traumi e le esperienze tossiche vissute da piccoli rimangano impresse e determinino modifiche organiche addirittura trasmissibili ai figli attraverso mutazione genetiche.
I traumi derivanti dalla violenza psicologica, fisica e sessuale vissuta da bambini comportano un maggiore rischio di psicopatologie quali l’abuso di alcool, droga, depressione, disturbi alimentari, disturbi di personalità
La violenza psicologica non rappresenta una forma di violenza meno grave poiché ferisce gravemente le funzioni emozionali e l’equilibrio mentale e, pur non ferendo immediatamente il corpo, lo espone, nel medio e lungo termine, anche a malattie fisiche.
La formazione dei giudici e di ogni operatore attivo nell’ambito delle relazioni familiari è oramai una priorità per l’apprendimento di corretti sistemi di valutazione circa le dinamiche del contesto violento di coppia. Gli strumenti formativi e metodologici debbono essere acclarati dalla scienza psichiatrica, dalla normativa internazionale e nazionale affinché sia distinta la violenza domestica, nelle sue accezioni di violenza psicologica, fisica, sessuale ed assistita, dalle ipotesi di mera conflittualità della coppia e della coppia genitoriale, al fine di creare una preliminare biforcazione nella scelta delle strategie e misure di intervento, gestione, supporto, istanze, valutazioni, protocolli, misure di intervento e conseguenti provvedimenti giurisdizionali ed amministrativi.
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L'Avv. Marina Marconato è un avvocato Cassazionista e Criminologa già membro della Commissione Famiglia dell'Ordine degli Avvocati di Velletri, Consigliera delegata alla lotta contro la violenza domestica ed abusi sui minori di Terziario Donna Confcommercio di Roma. Esercita la professione di avvocato dal 1996 nell'ambito del diritto di Famiglia. E' riservata particolare attenzione ai casi di violenza psicologica e fisica nella coppia ed alla violenza sui minori. Esperta nella trattazione dei casi di violenza riconducibili a disturbi psicopatologici quali la psicopatia ed il narcisismo patologico
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