Truffa aggravata: quando il mago chiede soldi

Truffa aggravata: quando il mago chiede soldi

Le cronache giornaliere riportano, molto spesso, le storie di persone che si rivolgono a chi si attribuisce il titolo di guaritore, di mago, o più in generale di guida spirituale, che operano con inganno.

Si tratta di un fenomeno molto diffuso nel nostro paese, dal momento che milioni sono gli italiani che decidono di mettere la propria vita nelle mani di questi individui: per risolvere un problema di lavoro, per trovare una soluzione alle proprie pene d’amore, per un problema di salute o più in generale per avere una guida spirituale.

Per quanto si possa dubitare della autenticità e della efficacia di tali pratiche, la lettura delle carte o  il dare consigli su come affrontare i problemi della vita di per sé non costituiscono reato, sempre che non ledano la credulità altrui; tuttavia il discorso assume dei connotati allarmanti quando coloro che forniscono questi servizi di assistenza e aiuto (il fenomeno attualmente risulta essere molto ingente sui social, dove è possibile trovare pagine e profili di maghi e guide spirituali online) chiedono somme di denaro ai propri clienti, con la promessa di fornire una soluzione al loro problema, cosa che purtroppo non accade.

Tali soggetti. dunque, giocano sulla sensibilità e l’ingenuità delle persone che a loro si rivolgono, dal momento che fanno leva sui loro bisogni che costano, spesse volte, ingenti quantitativi di denaro, e che purtroppo non sono soddisfatti. In altre parole, si pone in essere una vera e propria truffa.

La truffa in questione presenta i caratteri tipici della fattispecie delittuosa così come disciplinata dall’art. 640 del codice penale: 1.Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: – se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; – se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità; – se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’art. 61, numero 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’art. 61, primo comma, numero 7.

Il reo (in questo caso mago, guaritore o guru) induce qualcuno in errore, con artifizi e raggiri, facendo appunto leva sul bisogno personale da soddisfare, dietro il pagamento di somme di denaro, da cui trae profitto, senza risolvere il problema della persona offesa, che in questo modo subisce solamente un danno.

Per questa specifica tipologia di truffa, sussistono di base gli elementi del reato, e si aggiunge un aspetto aggravante, come disciplinato dal n. 2 del comma 2 dell’art. 640 del codice penale, che prevede come circostanza aggravante il fatto che la truffa sia perpetrata ai danni di un soggetto in cui si ingenera il timore di un pericolo immaginario, facendo leva sul senso di fragilità psichica e di mancata diligenza dello stesso.

Infatti il reato di truffa aggravata si configura anche in caso di mancata diligenza, controllo e verifica da parte della persona offesa, perché il truffatore è in grado di far sorgere un sentimento di fiducia nei suoi confronti; una situazione di fragilità di fondo non esclude la configurabilità del reato in esame, anzi lo rende più agevolmente possibile nella sua realizzazione (a riguardo Cass. II, n. 42941/2014 e Cass. II, n. 46118/2015, secondo cui sussiste il reato di truffa anche quando manca la diligenza della persona offesa, dal momento che idonei sono i mezzi con cui si pone in essere la truffa).

Inoltre, gli strumenti utilizzati da santoni e guaritori sono i più disparati: si pensi a tutta l’oggettistica in stile “nativo”, come piume, mazzetti di salvia, conchiglie di abalone, acchiappasogni, per passare alle pratiche ritualistiche propinate per risolvere ogni tipo di problema, come il rito della capanna sudatoria, le sedute di cura dell’anima, gli incontri con i medium, per parlare con persone care, ma che ormai sono defunte, i circoli sciamanici e le guarigioni quantiche, il tutto dietro pagamento di somme di denaro ingenti.

Tali pratiche costituiscono il mezzo con cui la truffa aggravata è posta in essere: infatti esse fanno percepire in maniera distorta la realtà, in termini di artifizio, e poggiano su un vero e proprio raggiro, una menzogna, che influisce in maniera diretta sulla psiche del soggetto passivo, il quale crede che le pratiche prima menzionate siano di aiuto per il proprio problema, a cui poi si associano eventuali e possibili ragionamenti e modi di pensare fuorvianti del reo che fanno apparire le tecniche rituali come la soluzione per eccellenza.

Quindi, si tratta di una distorsione della realtà che procura seri danni alla vittima, già provata psicologicamente e in aggiunta danneggiata anche da un punto di vista economico. Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione , con la sentenza n. 49519/2019, che ha sottolineato la natura aggravata del reato di truffa ai danni della persona offesa, debole da un punto di vista psicologico. Nella fattispecie, si tratta di truffa aggravata in quanto il sedicente mago ha chiesto una ingente somma di danaro ad una ragazza, fortemente superstiziosa e affascinata dai rituali magici, con la scusa di liberare il fidanzato da una pratica occulta. Il tutto sfociato in un nulla.

Data la natura aggravata, il reato di truffa in questione è procedibile anche d’ufficio (a differenza della truffa semplice che è procedibile a querela di parte). Inoltre si prescrive nel termine di sei anni.

Un tema collegato ai riti magici è quello delle sette e delle pseudo organizzazioni religiose, i cui leader o guru di riferimento adescano le vittime facendo proprio leva sul sentimento religioso che le anima e le spinge verso le pratiche della setta, ma una volta entrate subiscono le vere intenzioni del guru, che sfociano prima di tutto in truffa, per i soldi che vengono puntualmente richiesti; entrare in una setta comporta anche altre conseguenze, dal momento che si possono subire ulteriori atti penalmente rilevanti, come  la minaccia ed ogni sorta di violenza (ad esempio le percosse ex art. 581 del codice penale, fino ad arrivare alla violenza sessuale (art. 609 bis del codice penale) e nei casi estremi anche all’istigazione al suicidio (art.580 del codice penale) e all’omicidio  (art. 575 del codice penale).


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Emanuela Fico

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