Truffe online: come tutelarsi

Truffe online: come tutelarsi

In un periodo di crisi, si cercano nuovi modi per risparmiare. Proliferano così gli acquisti dell’usato, specialmente tramite internet e gruppi Facebook. Ma, parallelamente, aumenta anche il rischio di truffe. Una fra tante: effettuare il pagamento e non ricevere la merce.

Ebbene, oggi vediamo come tutelarsi in queste ipotesi.

Intanto, preliminarmente, al fine di ottenere un più facile rimborso, suggeriamo di utilizzare sempre un metodo di pagamento affidabile.

Con questo, intendiamo l’apertura di un conto paypal e l’utilizzo esclusivo dell’opzione “acquisto di beni e servizi”.

Questo canale garantisce, infatti, una procedura di contestazione e rimborso qualora non si riceva la merce acquistata o risulti essere difforme da quanto descritto.

E se, invece, si è proceduto al pagamento tramite ricarica postepay?

La giurisprudenza, benché altalenante, riconosce anche in questa ipotesi il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 c.p..

Ed infatti, avremmo un soggetto che mediante raggiri (promettendo un bene che non spedirà) induce la nostra vittima a compiere una disposizione economica (una ricarica postepay).

Non sono pochi i dubbi e problemi che insorgono intorno a questa fattispecie.

Se, infatti, è piuttosto agevole la configurazione di un delitto, piuttosto tortuosi appaiono gli aspetti procedurali ad esso collegati.

Ed infatti, l’accredito di una somma di una carta prepagata non comporta lo spostamento di denaro su un altro conto corrente acceso presso un istituto bancario di un certo luogo.

E quindi, dove si consuma il fatto e quale sarà il giudice competente?

La questione è stata recentemente risolta dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione, sent. 7294/2017), la quale ha stabilito che, nel caso di ricariche di carte prepagate, il reato si intenda consumato nel luogo in cui la persona offesa ha effettuato la ricarica.

Ne consegue che il Giudice competente sarà quello del luogo in cui è stato disposto l’accredito.

Giova tuttavia ricordare che tutto ciò non assicura il recupero della somma.

Ed infatti, il riconoscimento della realizzazione del reato di truffa non comporta, automaticamente, la restituzione di quanto ottenuto illegalmente.

Sarà necessaria una pronuncia del Giudice che ordini la restituzione e, conseguentemente, un procedimento di esecuzione qualora il condannato non ottemperi spontaneamente.

Ne consegue che, se quest’ultimo risultasse nulla tenente, sarebbe difficile recuperare le somme dovute.

Al fine di evitare di ritrovarsi con una vittoria di Pirro, il consiglio è quello di affidarsi sempre e solo a canali di pagamento ufficiali.


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Avv. Camilla Fasciolo

Nata il 07.09.1987 a Finale Ligure (SV), ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel luglio 2011 con una tesi in procedura penale, "La disciplina del patrocinio a spese dello stato nei procedimenti penali". Nel giugno 2013 si diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Genova, con una tesi in diritto di famiglia riguardante il nesso di causalità nell'addebito della separazione. Esercita la professione di avvocato dal Gennaio 2015.

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