Trust e fondo patrimoniale: analogie e differenze
Trust e fondo patrimoniale in Italia: quali sono le differenze?
Il trust e il fondo patrimoniale sono due istituti differenti tra loro.
Il fondo patrimoniale, quale istituto di diritto di famiglia, ha lo scopo di vincolare dei beni di vario genere (mobili o immobili, ma anche titoli di credito) per garantire il soddisfacimento dei bisogni familiari. La costituzione del fondo patrimoniale determina un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi.
Contrariamente, il trust, quale istituto atipico, proprio degli ordinamenti di common law, da vita ad un rapporto obbligatorio, la cui validità è data dalla possibilità e liceità degli interessi del disponente.
Quel che accomuna i due istituti è sicuramente la separazione patrimoniale. Diversamente, quel che li differenzia è l’affidamento, tipico del trust.
Altresì, se nel trust i beneficiari sono individuati nell’atto istitutivo, nel fondo patrimoniale non sono individuabili.
Trust e fondo patrimoniale: azione revocatoria
La Suprema Corte di Cassazione, con una recentissima pronuncia, sentenza n. 19376 del 3 agosto 2017, ha statuito che è da considerarsi legittima la dichiarazione di inefficacia degli atti di costituzione del fondo patrimoniale e di istituzione del trust per esigenze familiari, laddove i medesimi siano costituiti dal debitore con atti aventi natura gratuita, successivamente all’insorgenza di un debito, con la consapevolezza del pregiudizio che verrà recato alle ragioni creditorie.
La Cassazione precisa, infatti, che si tratta di operazioni dolosamente preordinate alla sottrazione dei beni alla garanzia dei creditori e, pertanto, possono essere legittimamente dichiarate inefficaci ai sensi del disposto di cui all’articolo 2901 cod. civ..
Trust e fondo patrimoniale: qual è lo scopo del trust?
Per capire meglio le differenze tra Trust e fondo patrimoniale esaminiamo bene il Trust.
Cos’è il Trust?
Con il termine “trust” si vuole intendere l’istituto giuridico/istituto di gestione che consente ad un soggetto (disponente o settlor) di trasferire ad un altro (trustee) la proprietà di un bene, gestito e controllato da quest’ultimo al fine di raggiungere le finalità prescritte dal disponente, nell’interesse di uno o più beneficiari (beneficiary). Il beneficiario è infatti il soggetto nel cui interesse è costituito il trust, poiché al termine del trust, i beni che ne sono oggetto saranno a lui trasferiti. Oggetti del trust possono essere beni immobili, beni mobili registrati, titoli di credito e partecipazioni societarie.
Il bene affidato al trustee non è da considerare parte integrante del suo patrimonio personale, bensì resta distinto e gestito nel solo interesse del beneficiario o in vista della realizzazione di uno scopo determinato (trust di scopo), in virtù delle direttive del disponente. Consequenzialmente, i beni oggetto del trust, in quanto sottoposti a vincolo di destinazione, non possono essere oggetto di azioni esecutive da parte dei creditori del disponente (in quanto non più proprietario), del beneficiario (non ancora proprietario) o del trustee. Pertanto, potranno essere aggrediti solamente dai creditori del trust.
Le tre figure che compongono tale istituto sono: – il disponente/settlor che costituisce il trust, sottoscrivendo un atto istitutivo e nominando il trustee; – il fiduciario/trustee, persona fisica o giuridica, che riceve in proprietà i beni e li amministra; – il beneficiario, ovvero il soggetto nel cui interesse è costituito il trust.
Altro soggetto che può essere presente è il guardiano (protector), il quale è chiamato a controllare l’operato del trustee, oltre ad avere il potere di opporre l’esistenza del trust verso i terzi.
I trust possono essere di diverso tipo, ovvero: – quelli di interesse familiare, ad esempio quelli aventi lo scopo di offrire assistenza a soggetti deboli o che preordinano una successione ereditaria; – quelli di interesse imprenditoriale o finanziario, tra i quali la garanzia di un prestito obbligazionario, investimenti compiuti da più soggetti o i patti di sindacato; – di gestione mobiliare o immobiliare; – per fronteggiare la crisi di impresa e assicurare l’integrità del controllo di un gruppo societario (trust societari).
Trust e fondo patrimoniale: ma il Trust è utile per la salvaguardia del patrimonio?
Spesso quando si parla di trust e fondo patrimoniale si pone sempre il problema della salvaguardia del patrimonio.
Il trust è da considerare, dunque, per il disponente, quale strumento per la protezione dei propri beni da eventi futuri ed incerti, sia di carattere personale che patrimoniale, idonei a distogliere gli stessi dalla loro destinazione.
Viene da sé, dunque, che qualsiasi trust garantisce una protezione patrimoniale, proprio in virtù del fatto che i beni conferiti al trustee escono dalla sfera giuridica del disponente, rendendoli così’ inattaccabili da parte dei creditori di questi ultimi, per debiti di natura personale, non riconducibili al trust.
Requisito indefettibile al fine di poter costituire un trust è che il disponente non abbia situazioni pregresse di debito.
Tra le finalità più frequenti che inducono al trust vi è quella della protezione dei beni immobili, i quali diventano così impignorabili. Ma il trust è per lo più impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare soggetti il cui patrimonio potrebbe essere compromesso dall’attività professionale svolta.
Il trust si istituisce mediante atto unilaterale a forma scritta, quale condizione di validità.
Non deve essere necessariamente un atto pubblico, fatto salvo che abbia ad oggetto l’alienazione di immobili, partecipazioni o altri beni/diritti per i quali è richiesta ex lege.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo discutendo una tesi sperimentale in Diritto Penale Tributario e ha ottenuto il Diploma di Specializzazione in Professioni Legali preso la medesima Università.
Al termine del percorso post laurea ha svolto un tirocinio presso gli Uffici della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha conseguito un Diploma in Diritto Tributario Europeo ed Internazionale, ha frequentato un corso telematico in Diritto Penale Internazionale organizzato dalla School of Law della Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio (USA) e ha inoltre frequentato il Master biennale in Difensore Tributario organizzato dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi.
Negli anni ha maturato una specifica competenza in tema di Diritto internazionale, Diritto immobiliare Diritto tributario, Diritto dell’Immigrazione, nonché in tema di reati fiscali ed reati economici. Approfondito il settore dell'assistenza alle imprese e specificamente dell’auto-imprenditorialità (valido strumento per la creazione di opportunità professionali giovanili), fornisce specifica assistenza in tema di Start-up, Start-up innovative ed internazionalizzazione delle PMI, in stretta correlazione con la nuova normativa italiana in tema di microcredito e mentoring.
Di lingua madre italiana, parla fluentemente la lingua inglese e conosce la lingua francese.
Latest posts by Gioia Arnone (see all)
- Fenomeno BITCOIN - 29 June 2019
- L’estradizione - 27 June 2019
- Mandato di arresto europeo - 26 June 2019