Tu chiamale, se vuoi, elezioni: reato di scambio elettorale politico-mafioso e democrazia
Il fenomeno dello scambio di voti tra associazioni criminali e rappresentanti politici, seppur radicato nel tessuto sociale, nasce in tempi più o meno recenti che corrispondono al momento in cui l’associazione mafiosa, da organizzazione criminale prevalentemente rurale, in concomitanza con l’industrializzazione dei territori del Meridione, inizierà quel processo di mimetizzazione nel mercato legale. Gli anni ’70 conoscono di una mafia che, nello svolgimento di attività edilizie e nell’aggiudicazione di lavori pubblici, si fa essa stessa impresa, attuando un capillare controllo del territorio e tentando di instaurare rapporti con la società civile al fine di realizzare i propri affari.
Da questo momento in poi, pertanto, scopo della criminalità organizzata sarà quello di infiltrarsi nell’ambiente politico per di ottenerne il controllo e, consequenzialmente, esercitarvi il potere. La principale pratica illegale utilizzata a tal fine sarà quella del voto di scambio politico-mafioso; un metodo, questo, con il quale un candidato, garantendo un tornaconto personale o mediante la mera promessa di questo, riuscirà ad aggiudicarsi il voto di un elettore disposto, in cambio del nulla o poco più, a rinunciare al proprio diritto di essere libero e sovrano. Ciò che ne deriva è la fusione tra l’apparato istituzionale e quello criminale; una relazione patologica in cui l’uno si serve dell’altro in un abbraccio mortale per la democrazia.
L’esigenza di punire detto comportamento trova realizzazione all’art. 416 ter del Codice Penale, norma particolarmente discussa tanto per il bene giuridico tutelato quanto per le criticità che, dal punto di vista penalistico, caratterizzano il campo che la disposizione in esame impone di analizzare[1]. La rilevante anticipazione di tutela a cui si è costretti a ricorrere per colpire tali condotte mette a dura prova la giurisdizione penale chiamata a muoversi su un terreno scivolosissimo, anzitutto sul versante probatorio, e che quindi impone di procedere con prudenza e ragionevolezza, evitando la strada più facile dell’emanazione di provvedimenti giustificati solo dal copioso consenso mediatico[2]. Per queste motivazioni, il reato di voto di scambio[3] è stato oggetto di ferventi discussioni da parte di quella dottrina che faticava a coordinare la nuova fattispecie con quelle già esistenti nell’ordinamento, relative ai reati elettorali e al concorso esterno in associazione mafiosa, e che, nelle sue posizioni più estreme, riteneva di dover radicalmente riformare – addirittura abrogare – la disposizione in questione.
Il bene giuridico di cui la norma si fa garante è plurimo: l’ordine pubblico, il retto svolgimento delle consultazioni elettorali, il buon andamento delle funzioni pubbliche e – più in generale – il libero esercizio del diritto di voto, requisito imprescindibile affinché ciascuno possa dirsi effettivamente sovrano del proprio democratico Stato di diritto. A tal fine, la legge 43/2019 è intervenuta sul trattamento sanzionatorio del reato aumentando la pena prevista per esso dall’originaria cornice edittale – che prevedeva la reclusione da 6 a 12 anni – a quella attuale il cui limite minimo è di 10 anni, quello massimo di 15 e a cui conseguirà la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il disvalore di una siffatta condotta è elevatissimo nonché letale per i diritti costituzionalmente riconosciuti all’uomo. Il metodo del voto di scambio, infatti, falsa la consultazione elettorale creando un sistema sociale e politico, fondato su clientelismo e corruzione, che mette a repentaglio la libertà dei cittadini di autodeterminarsi nell’agone politico[4], che mortifica la giustizia sociale e la tutela dei diritti dell’uomo.
Ferme restando le perplessità della novella legislativa – ispirata ad un rigore iper-repressivo ignaro delle esigenze di razionalità del sistema delle pene – occorre ricordare che il problema dell’inquinamento mafioso della politica rappresenta un pericolo serio per economia, diritti e democrazia[5] la cui risoluzione non può essere affidata alle illusioni degli slogan che invocano inasprimenti di pena, peraltro già molto rigorose sul versante antimafia. Prima di qualsivoglia intervento, finanche necessario, sul diritto penale sostanziale, una concreta possibilità di soluzione all’infiltrazione dell’elemento mafioso nell’istituzione politica va ricercata in un’opera di rinnovamento della coscienza sociale, cui si chiede il riconoscimento fermo e convinto dei valori costituzionali. Solo una ritrovata fiducia in essi, difatti, può rendere evidente che talune condotte siano in grado di integrare vere e proprie violazioni massicce dei diritti umani costituzionalmente garantiti. È questa l’importanza civile, ancor prima che giuridica, svolta dalle denunce e dalle iniziative contro queste attività, al di là della punizione più o meno severa di esse. Solo la creazione della percezione sociale della loro illegalità, oltre che della loro immoralità, è in grado di arginare la loro accettazione acritica – o peggio il loro aperto sostegno[6] – e di consentire alla più nobile forma di democrazia di maturare senza nemici interni che ne ostacolino il cammino.
[1] C. Visconti, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso: andiamo avanti, ma con giudizio, in Diritto penale contemporaneo, 2013, 3, p. 124.
[2] C. Visconti, op. cit.
[3] Introdotto dal D.L. 306/1992 – cd. decreto Martelli – e convertito dalla legge 356/1992 recante “Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”.
[4] C. Visconti, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso: andiamo avanti, ma con giudizio, in Diritto penale contemporaneo, 2013, 3, p. 124.
[5] P. Mosorini, Inquinamento mafioso della politica e legge penale, in Questione Giustizia, 2019.
[6] L. Ferrajoli, Il populismo penale nell’età dei populismi politici, in Questione Giustizia, 2019.
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