Tutela degli orfani per “crimini domestici”

Tutela degli orfani per “crimini domestici”

Dal 2006 al 2016 le donne uccise in Italia sono state 1.740 e di queste 1.251 (cioè il 71,9%) in famiglia, 846 (cioè il 67,6%) all’interno della coppia, 224 (cioè il 26,5%) per mano di un ex compagno, fidanzato o marito!!!

L’altro lato della medaglia che si lega indissolubilmente ai “femminicidi”, è quello degli orfani: bambini spesso ancora minorenni che si ritrovano senza madre ed, a volte, con un padre in carcere.

Negli ultimi 15 anni il numero dei bambini che hanno perso la madre per colpa del padre (o del compagno) assassino, è salito fino a quota 1.628. Sono loro, dunque, le “vittime secondarie” di cui poco si parla ma sulle quali ricade veramente tutta la violenza di questi uomini assassini.

L’Assemblea della Camera dei deputati ha approvato, il 1° marzo 2017, la proposta di legge A.C. 3772, che mira a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

Col tale provvedimento si riconoscono maggiori tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e/o maggiorenni “economicamente non autosufficienti” della vittima di un omicidio commesso da:

– il coniuge, anche legalmente separato o divorziato;

– la parte dell’unione civile, anche se l’unione è cessata;

– una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.

Il provvedimento modifica il codice penale intervenendo sull’art. 577 c.p. e dunque sull’omicidio (art. 575 c.p.) aggravato dalle relazioni personali. Rispetto alla norma vigente che punisce l’uxoricidio (omicidio del coniuge) con la reclusione da 24 a 30 anni, con la proposta di legge de qua viene prevista la pena dell’ergastolo se il fatto è commesso contro:

– il coniuge, anche legalmente separato;

– la parte dell’unione civile;

– la persona legata all’omicida da stabile relazione affettiva e con esso stabilmente convivente.

Il provvedimento, dunque, non solo aumenta la pena per l’uxoricidio ma ne estende l’applicazione al rapporto di unione civile e alla convivenza, prevedendo l’ergastolo in caso di attualità del legame personale. Con i vigenti limiti di pena (reclusione da 24 a 30 anni) viene invece punito l’omicidio del coniuge divorziato o della parte della cessata unione civile.

Inoltre, dal punto di vista processuale, la proposta di legge intende rafforzare, già dalle prime fasi del processo penale, la tutela dei figli della vittima, modificando il testo unico sulle spese di giustizia, per consentire loro l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dai limiti di reddito.

La suddetta proposta intende rafforzare la tutela dei figli della vittima rispetto al loro diritto al risarcimento del danno, a tal fine, il provvedimento modifica l’art. 316 c.p.p., che disciplina l’istituto del sequestro conservativo, stabilendo l’obbligo per il pubblico ministero che procede per omicidio del coniuge (anche separato o divorziato), della parte dell’unione civile (anche se l’unione è cessata) o della persona legata all’imputato da relazione affettiva o stabile convivenza, di:

– verificare la presenza di figli della vittima (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti);

–  richiedere il sequestro conservativo dei beni dell’indagato in ogni stato e grado del processo.

La tutela degli orfani di crimini domestici viene perseguita anche attraverso le modifiche alla disciplina della provvisionale, la cui finalità è anticipare il più possibile la liquidazione del danno patito dalle vittime del reato. La provvisionale è una somma di denaro liquidata dal giudice in favore della parte danneggiata, come anticipo sull’importo integrale che le spetterà in via definitiva. La proposta di legge prevede, infatti, che quando si procede per omicidio del coniuge (anche separato o divorziato), della parte dell’unione civile (anche se l’unione è cessata) o della persona che sia o sia stata legata all’imputato da relazione affettiva o stabile convivenza, e le prove acquisite nel corso del procedimento penale non consentono la liquidazione del danno, in presenza di figli della vittima che si siano costituiti parte civile, il giudice in sede di condanna – a prescindere dal carattere definitivo della stessa – deve assegnare loro a titolo di provvisionale una somma pari almeno al 50% del presumibile danno, che sarà liquidato poi in sede civile.

Ma vi è di più,  la proposta di legge interviene, altresì, sull’istituto dell’indegnità a succedere con la finalità di renderne automatica l’applicazione in caso di condanna per omicidio in ambito domestico. In particolare, è sospesa la chiamata all’eredità dell’indagato per il delitto, anche tentato, di omicidio del coniuge (anche legalmente separato) o di omicidio dell’altra parte di un’unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento e, sarà lo stesso giudice penale, in sede di condanna ovvero in sede di patteggiamento della pena, a dover dichiarare l’indegnità a succedere, evitando così agli altri eredi di dover promuovere un’azione civile per ottenere lo stesso risultato.

Viene rivista anche la disciplina che già attualmente esclude dal diritto alla pensione di reversibilità l’autore dell’omicidio del pensionato. Il provvedimento prevede, infatti, già dalla fase delle indagini preliminari, la sospensione del diritto alla pensione salvo, in caso di archiviazione o di proscioglimento, il diritto a percepire gli arretrati. In caso di sospensione della pensione di reversibilità sono destinatari, senza obbligo di restituzione, della pensione di reversibilità del genitore indagato ovvero dell’indennità una tantum spettante alla persona rinviata a giudizio per l’omicidio volontario dell’altro genitore, i figli minorenni o economicamente non autosufficienti che siano anche figli della vittima. A favore degli stessi figli è disposto dal giudice il pagamento di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato fino alla sospensione a titolo di indennità una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilità.

Infine, viene incrementata la dotazione del Fondo di rotazione per le vittime dei crimini intenzionali violenti, destinandolo anche agli orfani per crimini domestici. In particolare, tale incremento è destinato all’erogazione di borse di studio per gli orfani, al finanziamento del loro reinserimento lavorativo e alla copertura delle spese per l’assistenza psicologica e sanitaria.

Allo Stato, alle Regioni e alle Autonomie locali viene demandato il compito di promuovere e organizzare forme di assistenza delle vittime, di promuovere servizi informativi, assistenziali e di consulenza; di predisporre misure per garantire il diritto allo studio e all’avviamento al lavoro per i figli delle vittime di crimini domestici; nonché, di prevedere forme di assistenza medico psicologica gratuita ed esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.


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