Tutela dell’immagine generata da AI
Immagine generata da AI: per un Tribunale cinese può essere tutelata dal diritto d’autore
Un primo confronto con la giurisprudenza americana.
di Michele Di Salvo
Ha fatto molto discutere, recentemente, una decisione di un tribunale cinese (Beijing Internet Court), che ha affrontato il tema del rapporto tra intelligenza artificiale generativa e diritto d’autore, regolamentato dal “The right of authorship under Chinese Copyright Law.”
[https://english.bjinternetcourt.gov.cn/pdf/BeijingInternetCourtCivilJudgment112792023.pdf]
Il tribunale pechinese ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla tutelabilità di un’opera creata con l’ausilio di un’intelligenza artificiale generativa.
Nel caso di specie, il ricorrente (Li), dopo aver creato, tramite il software di intelligenza artificiale di conversione testo-immagine Stable Diffusion (di titolarità della società StabilityAI), l’immagine di una giovane donna asiatica, la pubblicava sulla piattaforma social cinese “Xiaohongshu”.
Poco tempo dopo, lo stesso si accorgeva che l’immagine era stata pubblicata, in assenza di autorizzazione o licenza, da un blogger in un’altra piattaforma di condivisione di contenuti.
Su queste premesse, Li adiva la Corte Internet di Pechino, la quale si trovava a dover affrontare tre principali questioni:
a) se l’immagine in questione può costituire un’“opera d’arte” ai sensi della legge cinese sul diritto d’autore,
b) se lo stesso può essere qualificato come autore di tale opera, ed infine
c) se la controparte, ripubblicando l’immagine, si è resa responsabile di una violazione dei diritti d’autore del ricorrente.
Con una decisione che avrà implicazioni di vasta portata per future controversie in materia, la Corte cinese ha risposto a tali interrogativi con le motivazioni seguenti.
a) Se l’immagine in questione può costituire un’“opera d’arte” ai sensi della legge cinese sul diritto d’autore
La corte ha applicato un test di quattro elementi per determinare se l’immagine contestata costituisce un’opera ai sensi della legge cinese sul copyright: (1) appartenente ai campi della letteratura, dell’arte o della scienza; (2) possedere originalità; (3) avere una forma di espressione; e (4) essere il risultato di “risultati intellettuali”. Ha prestato particolare attenzione agli elementi di “risultato intellettuale” e di “originalità”.
“Conseguimento intellettuale” si riferisce al risultato delle attività intellettuali di un essere umano. L’attività intellettuale dell’attore si manifesta dall’ideazione alla realizzazione finale dell’immagine contestata. Attraverso la diffusione stabile, il querelante ha selezionato oltre 150 suggerimenti, ne ha organizzato l’ordine e ha impostato parametri specifici. Ha continuato ad aggiustare e modificare quei suggerimenti e parametri finché l’immagine finale non si è allineata alla sua concezione. Questi passaggi dimostrano sufficientemente che l’immagine contestata è stata creata come risultato degli input intellettuali del querelante.
Inoltre, l’“originalità” si manifesta nelle scelte personalizzate e nel giudizio estetico del Ricorrente durante tutto il processo di generazione. Ciò ha comportato non solo la selezione e la disposizione dei prompt e dei parametri, ma anche il perfezionamento dell’output finale. Pertanto, tali “conquiste intellettuali” trascendevano quelle meramente “meccaniche” prive di originalità.
b) Se lo stesso può essere qualificato come autore di tale opera
Sul secondo quesito, la corte ha innanzitutto escluso la possibilità che il modello AI potesse essere un autore perché l’articolo 11 della legge cinese sul copyright limita esplicitamente la definizione di “autore” alle persone fisiche o giuridiche. Inoltre, i progettisti del modello di intelligenza artificiale non sono autori, poiché il loro contributo intellettuale risiede nella creazione dello strumento di intelligenza artificiale piuttosto che nell’immagine generata stessa.
Al contrario, il querelante ha scelto e organizzato deliberatamente molteplici suggerimenti che hanno portato alla creazione dell’immagine contestata. Riconoscendo il suo contributo intellettuale diretto, la corte ha attribuito la paternità al querelante. Tuttavia, la corte ha sottolineato la necessità di divulgare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, per una questione di buona fede e di pubblicità.
In questo senso, la decisione del tribunale cinese risulta interessante anche per gli ordinamenti europei, nel senso che adotta un parametro cui spesso ha fatto ricorso la Corte di Giustizia, riconoscendo tutela nel caso in cui l’autore abbia operato una selezione tra diverse possibilità tecniche disponibili (cfr. ad esempio Painer, C-145/10, EU:C:2013:138, che, riallacciandosi al Considerando n. 17 della Direttiva sul noleggio, ha affermato che una “creazione è di proprietà dell’autore se riflette la sua personalità” e che “l’autore è stato in grado di esprimere le sue capacità creative nella produzione dell’opera facendo […] scelte libere e creative in vari modi e in vari punti della sua produzione”).
Parimenti, l’originalità si manifesterebbe nelle scelte personalizzate dell’autore (ossia nella sua capacità di selezionare tra diverse opzioni) e nel giudizio estetico durante tutto il processo di generazione. Questo avrebbe interessato non solo la selezione e l’organizzazione dei suggerimenti e dei parametri, ma anche il perfezionamento dell’output finale. Pertanto, tali “risultati intellettuali” trascendevano i meri comandi “meccanici”, privi di originalità.
Storicamente, la tutela autoriale è riconosciuta agli esseri umani che siano capaci di esprimere creatività e originalità; gli strumenti utilizzati sono al più “prolungamenti” che aiutano l’autore a esprimersi, sono, cioè, oggetti nelle mani degli esseri umani, che attraverso di essi realizzano opere dell’ingegno. Negli ordinamenti di common law è diffusa l’idea, tipica della dottrina utilitaristica, che il copyright debba mirare ad un’utilità sociale, aumentando la ricchezza [su tale teoria, per tutti v. J.C. Fromer, Expressive Incentives in Intellectual Property, Virginia L. Rev. 1745 (2012) con gli ulteriori riferimenti ivi citati]: ora, riconoscere diritti a creazioni automatizzate, nelle quali non c’è alcuno sforzo intellettuale e nelle quali con facilità e rapidità le tecnologie di intelligenza artificiale sono in grado di generare testi, disegni, suoni, e così via discorrendo, determina un disincentivo economico alla creazione delle opere.
Se si parte dall’idea che il diritto d’autore sia una spinta, anche economica, alla creatività, allora dovrebbe convenirsi che la scelta di negare tutela autoriale alla realizzazione di opere generate autonomamente da una macchina sia giustificata dall’esigenza di non creare posizioni monopolistiche, in assenza di uno sforzo creativo e di un reale impegno da parte dell’autore. Del resto i gestori dei servizi, sebbene consentano agli utenti di utilizzare le opere create, si riservano una co-licenza sugli stessi.
La medesima impostazione sembra aver guidato il tribunale cinese, che ha negato cittadinanza alla possibilità che fossero riconosciuti diritti allo sviluppatore della macchina. Sul punto, c’è un passaggio interessante, in cui la Corte si dilunga sull’individuazione del soggetto, ritenuto appunto l’utente del sistema, che avrebbe realizzato un “investimento intellettuale” e le cui opere (ossia le immagini) rifletterebbero, riprendendo le parole della decisione, la sua “espressione personalizzata”.
Pertanto, sebbene il punto non sia esplicitato nella motivazione, sembrerebbe che l’opinione dei giudici distingua tra i diritti riconosciuti per lo sviluppo del software e le opere generate, per mezzo di un processo di selezione tra diverse alternative, da un utente: due diritti distinti, soluzione che risulta apprezzabile anche nella prospettiva del diritto eurounitario, che distingue tra i diritti riconosciuti agli sviluppatori e quelli assegnati agli autori che utilizzano il software.
c) Se la controparte, ripubblicando l’immagine, si è resa responsabile di una violazione dei diritti d’autore del ricorrente.
Sul terzo punto la corte ha ritenuto che il Convenuto avesse rimosso la filigrana originale dell’immagine, che indicava l’identità del querelante come creatore dell’immagine, e il Convenuto non poteva fornire la fonte specifica da cui aveva acquisito l’immagine. La Corte ha pertanto stabilito che il Convenuto ha violato il diritto d’autore del querelante.
Nella valutazione sulla responsabilità in capo al resistente per la violazione del diritto d’autore della controparte, la Corte cinese fa riferimento alla cancellazione del c.d. watermark. Nello specifico, la tecnologia del watermarking consiste nell’apporre una sorta di filigrana elettronica ad un’immagine creata da un modello di intelligenza artificiale, capace di contrassegnare tale opera in modo permanente. Tale contrassegno, nell’opera utilizzata da parte resistente, risultava assente.
Sulla base di tutte queste premesse, la Corte Internet di Pechino ha ritenuto quest’ultimo responsabile di una violazione del diritto d’autore del ricorrente, per aver pubblicato, in assenza di autorizzazione o licenza, l’immagine creata mediante l’utilizzo di un software di intelligenza artificiale e per aver altresì rimosso il watermark dall’immagine.
Il principale obiettivo politico alla base della decisione del BIC è promuovere l’innovazione attraverso le più recenti tecnologie di intelligenza artificiale generativa. La corte ha ritenuto che la legge sul diritto d’autore dovrebbe essere applicata per incentivare la creatività e l’innovazione utilizzando gli strumenti più recenti, il che richiede l’adattamento dei tradizionali quadri di diritto d’autore all’evoluzione delle tecnologie di intelligenza artificiale. In una recente intervista, il giudice che presiede il caso Li vs. Liu ha ribadito questa considerazione politica, sottolineando l’importanza di questa decisione nel definire una guida chiara per i futuri innovatori nel settore dell’intelligenza artificiale.
Stati Uniti e Cina: due approcci al copyright dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale (AIGC)
Mentre la sentenza BIC ha affermato che l’attivazione di uno strumento di intelligenza artificiale da testo a immagine potrebbe essere un coinvolgimento creativo sufficiente per essere considerato l’autore dell’immagine risultante, le recenti sentenze dell’US Copyright Office (USCO) raggiungono il risultato opposto.
L’USCO ha pubblicato una guida alla registrazione
[https://www.federalregister.gov/documents/2023/03/16/2023-05321/copyright-registration-guidance-works-containing-material-generated-by-artificial-intelligence]
rifiutando in particolare il materiale prodotto attraverso la tecnologia guidata in cui l’utilizzo dell’intelligenza artificiale è più che minimo. Innanzitutto ha rifiutato di registrare una rivendicazione di copyright su un’opera che sarebbe stata creata indipendentemente da un’intelligenza artificiale senza il suggerimento umano, vedasi A Recent Entry to Paradise,
[https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/a-recent-entrance-to-paradise.pdf]
sentenza confermata da una corte distrettuale degli Stati Uniti nel caso Thaler v. Perlmutter
[https://ecf.dcd.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2022cv1564-24]
Sebbene tale sentenza sia probabilmente coerente con l’interpretazione della legge cinese da parte della BIC, l’USCO ha poi rifiutato di registrare rivendicazioni di diritto d’autore su opere create attraverso un sostanziale suggerimento iterativo di uno strumento di intelligenza artificiale generativa, vedasi Théâtre D’opéra Spatial e Zarya of the Dawn.
[https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/Theatre-Dopera-Spatial.pdf
https://www.copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf ]
Tali sentenze hanno una visione più ristretta della paternità, in base alla quale un suggeritore umano di uno strumento di intelligenza artificiale non sarà considerato un autore dell’output se i dettagli dell’output non possono essere previsti in anticipo. L’USCO ha recentemente riaffermato questa visione più ristretta in una lettera che nega la registrazione di un AIGC per la quarta volta, vedi Suryast.
[https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/SURYAST.pdf]
Prime implicazioni
I tribunali cinesi si sono pronunciati sull’ammissibilità dell’AIGC alla protezione del copyright nel caso Li v. Liu , ma non hanno ancora raggiunto un consenso. Nel caso Feilin contro Baidu,
[https://www.chinadaily.com.cn/specials/BeijingInternetCourtCivilJudgment(2018)Jing0491MinChuNo.239.pdf]
BIC ha rifiutato la tutela del diritto d’autore di un rapporto generato dall’intelligenza artificiale a causa della mancanza di originalità. Tuttavia, il tribunale distrettuale di Shenzhen ha concesso la protezione del copyright a un articolo generato dall’intelligenza artificiale nel caso Tencent v. Yingxun.
[https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-020-00944-9]
La decisione Li vs Liu sposta nuovamente l’ago della bilancia verso il riconoscimento del diritto d’autore da parte dell’AIGC nello schema cinese del copyright.
Va notato che la sentenza Li vs. Liu è stata emessa dal Tribunale di primo grado e la giurisprudenza cinese non applica la dottrina del common law dello stare decisis. Pertanto, non sono determinati se la sentenza BIC verrà confermata a livello di appello e i suoi effetti sul diritto internazionale della proprietà intellettuale. Tuttavia, l’interpretazione dinamica della legge cinese sul copyright nella decisione Li vs. Liu ha portato una nuova prospettiva al dibattito sul copyright dell’IA.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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