Udienza predibattimentale e giudizio ordinario: l’intervento della corte costituzionale in relazione all’art. 34, co. 2, c.p.p.
Sommario: 1. Udienza predibattimentale: direzione teleologica della riforma – 2. Analogia udienza preliminare e predibattimentale – 3. Ratio dell’art. 34, co. 2, codice procedura penale – 4. La questione di legittimità costituzionale: la pronuncia della Corte Costituzionale
1. L’udienza predibattimentale: direzione teleologica della riforma
La riforma “Cartabia” n. 150/2022 ha introdotto gli artt. 554 bis e ss. nel codice di procedura penale prevedendo una udienza cosiddetta “filtro” sulla falsariga dell’udienza preliminare.
Prima della riforma Cartabia, l’art. 550 c.p.p. stabiliva, per determinati reati di competenza monocratica, la citazione diretta a giudizio. Il Legislatore, tout court, aveva ritenuto superfluo vagliare il compendio accusatorio prima di dare avvio al processo ordinario.
La necessità di snellire la mole di processi che occludono l’attività giudiziaria successiva alla fase delle indagini preliminare, ha inevitabilmente indotto il Legislatore a concepire un filtro anche per i reati a citazione diretta.
Dalla necessità deflattiva è germinato l’art. 554 bis c.p.p. che prevede una udienza di comparizione predibattimentale in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero e del Difensore dell’imputato.
Il successivo art. 554 ter, co. 3, c.p.p. prevede che se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il Giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale davanti ad un Giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del Pubblico Ministero.
Nonostante l’intellegibilità di quest’ultimo enunciato legislativo, in merito alla necessità di affidare l’incombenza di un eventuale giudizio ordinario ad altro Giudice rispetto a quello che ha pronunciato il provvedimento per la prosecuzione del giudizio, il Tribunale di Siena ha sollevato una questione di costituzionalità dell’art. 34, co. 2, c.p.p.
2. Analogia udienza preliminare e predibattimentale
L’udienza preliminare, istituto disciplinato dagli artt. 418 e ss. c.p.p., prevede che, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero, il Giudice stabilisca con decreto il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza in camera di consiglio […]
La fase dell’udienza preliminare ha la funzione di garantire il controllo giurisdizionale sulla richiesta di rinvio a giudizio proprio per evitare dibattimenti superflui, oltre alle funzioni di accedere ai riti alternativi.
Ed è proprio sul modello dell’udienza preliminare che la riforma “Cartabia” ha introdotto l’udienza predibattimentale replicando un “filtro” che, stando ai numeri di quanti varcano la soglia del dibattimento per poi essere assolti, risulta essere poco efficiente.
3. Ratio dell’ art. 34, co. 2, c.p.p.
L’ art. 34, co. 2, c.p.p. prevede che non può partecipare al giudizio il Giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso avverso la sentenza di non luogo a procedere.
È chiara la ratio della norma in esame che vuol evitare che lo stesso Giudice possa decidere in merito alla medesima res iudicanda salvaguardando, dunque, i valori della terzietà e imparzialità del Giudice da eventuali conferme di precedenti decisioni.
4. La questione di legittimità costituzionale e la pronuncia della Corte
Il Tribunale di Siena ha sollevato la questione di costituzionalità nell’ambito di un procedimento penale nel quale lo stesso Giudice che aveva tenuto l’udienza di comparizione predibattimentale si trovava a essere investito del giudizio dibattimentale.
Le censure sollevate dal Tribunale di Siena afferiscono alla circostanza che l’art. 554 ter, co. 3, c.p.p. si limita a porre la regola della diversità tra il Giudice dell’udienza predibattimentale e del dibattimento, ma non prevede l’incompatibilità di cui all’art. 34 c.p.p.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/2024, ha ritenuto fondata la censura sotto il profilo della violazione degli artt. 24, co. 2, e 111, co. 2, della Costituzione evidenziando che la mancata previsione di una vera e propria incompatibilità viola i principi costituzionali di terzietà e imparzialità del Giudice, quali presupposti dell’effettività della tutela giurisdizionale.
La Corte precisa che la sola prescrizione della diversità del Giudice del dibattimento rispetto a quello predibattimentale non è sufficiente ad assicurare la piena garanzia del giusto processo, trattandosi di fattispecie in cui il pregiudizio all’imparzialità e terzietà del Giudice del dibattimento è di gravità tale da dover essere necessariamente prevista in via generale e predeterminata come ipotesi di incompatibilità.
Infine, è stata anche rilevata la violazione dell’art. 3 della Costituzione a cagione del fatto che il Giudice dell’udienza preliminare e quello del predibattimento sono soggetti alla medesima regola di giudizio compendiata nel canone secondo cui <<il Giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere>> quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.
Da qui, dunque, l’irragionevolezza di una ingiustificata differenza legislativa che non annovera il Giudice dell’udienza predibattimentale nel secondo comma dell’art. 34 c.p.p.
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