Un dibattito sulla legalità costituzionale del green pass
Molti sono i profili di legalità costituzionale che l’obbligo di Green Pass involve. Innanzitutto giova ricordare come l’articolo 2 della cost. afferma che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Dal 15 ottobre scatta l’obbligo di possedere ed esibire su richiesta il green pass per tutti i lavoratori del settore privato, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro. L’obbligo è al momento previsto fino al 31 dicembre 2021, data in cui, salvo proroghe, terminerà lo stato di emergenza sanitaria.
Chi è obbligato a possedere il green pass per accedere al luogo di lavoro
Chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è obbligato ad avere la certificazione verde Covid-19 e ciò a prescindere dal tipo di contratto. Ciò significa che nell’obbligo rientrano anche i lavoratori con contratti esterni, a titolo di volontariato, per formazione e libera professione. Sono esclusi solo coloro che, sulla base di idonea certificazione medica, non possono fare il vaccino.
Gli obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve verificare il possesso del green pass da parte dei suoi dipendenti e di tutti gli altri soggetti che per svolgere la loro attività lavorativa debbano accedere al luogo di lavoro. Inoltre, entro il 15 ottobre, i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, da effettuare prioritariamente, quando possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuare con atto formale il soggetto deputato a tale controllo.
Cosa succede al dipendente che non ha il green pass
I lavoratori che comunicano di non avere la certificazione verde Covid-19 o che ne risultino privi al momento dell’accertamento sul luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del certificato verde. Non avranno retribuzione o altro compenso, fino alla presentazione del green pass o comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Il decreto precisa che non ci saranno conseguenze disciplinari e il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti è possibile sostituire temporaneamente il lavoratore che non ha il green pass. Dopo infatti il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Le sanzioni per il lavoratore
Il lavoratore che entra a lavoro sprovvisto di green pass è punibile con una sanzione amministrativa di importo compreso tra 600 e 1.500 euro che viene comminata dal prefetto ed eventualmente anche con una sanzione disciplinare, comminabile dal datore di lavoro secondo le previsioni dei codici disciplinari vigenti in azienda.
Le sanzioni per il datore di lavoro
I datori di lavoro che non verificano il possesso di green pass da parte dei lavoratori o che non definiscono entro il 15 ottobre le modalità operative per il controllo, sono punibili con sanzione da 400 a 1.000 euro.
Il lavoro come bene costituzionale da bilanciare con il diritto alla salute
Il lavoro è un bene costituzionale di rilevante importanza che tuttavia deve essere bilanciato con altri valori costituzionali quali il diritto alla salute ex art 32 Cost. Secondo l’art 2087 c.c. è compito del datore di lavoro garantire l’integrità psico-fisica dei dipendenti, adottando tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono adatte a tale scopo. Ebbene, Il Green Pass sembra poter rientrare tra queste misure e sembra essere attuazione dell’obbligo di sicurezza gravante in capo al datore di lavoro. Secondo l’art. 20 del TESTO Unico in materia di lavoro “Ogni lavoratore deve tutelare la propria salute e quella degli altri lavoratori, in conformità alle istruzioni impartite dal datore di lavoro. Il Green Pass tutela la salute dei lavoratori, che pure vengono responsabilizzati.
Green pass e trattamento sanitario obbligatorio
L’art 32 Cost stabilisce che “nessun trattamento sanitario obbligatorio può essere introdotto se non in base alla legge”. Ebbene bisogna fare una precisazione: il Green Pass è sì un tentativo di invitare e spronare i cittadini alla vaccinazione, ma è al contempo un certificato che può essere rilasciato anche sottoponendosi a tampone che risulti negativo o dimostrando l’avvenuta guarigione. Dunque bisogna considerare come l’obbligo vaccinale non sia l’unica soluzione prevista per avere tale certificazione, e conseguentemente il D.L.105/2021 non è un atto avente valore di legge che impone un trattamento sanitario obbligatorio vero e proprio.
Green pass e articolo 16 Cost.
L’art 16 Cost. sancisce che la libertà di circolazione può essere limitata per motivi di sanità pubblica. Lo Stato con il Decreto-Legge 105/2021 ha sancito legittime limitazioni all’interno degli Stati membri per causa Covid: chi sostiene che il green pass sia contrario al regolamento UE 953/21[1] non lo ha letto o compreso. Il regolamento vieta che si possa usare la vaccinazione come indiretto modo per limitare la libertà di circolazione tra Stati dell’UE, senza menzionare le limitazioni interne. Anzi, giustificandole. Tant’è che riporta testualmente quanto segue: «In conformità del diritto dell’Unione, gli Stati membri possono limitare il diritto fondamentale alla libera circolazione per motivi di sanità pubblica[2].
Green pass e principio di uguaglianza
Il principio di uguaglianza di cui all’art 3 Cost. viene rispettato perché bisogna trattare situazioni uguali in maniera uguale e situazioni diverse in maniera diversa.
I soggetti vaccinati non sono uguali ai non vaccinati, perché, se è vero che possono anch’essi positivizzarsi, ammalarsi di Covid-19 e contagiare gli altri, è altresì vero che, per loro, è meno probabile che ciò accada e, se anche dovesse accadere, comunque la malattia per loro produce conseguenze meno pericolose. Dunque, indirettamente, i vaccinati proteggono i non vaccinati (a) sia perché si ammalano di meno, (b) sia perché, se anche si ammalano, sono meno contagiosi, (c) sia perché, se anche si ammalano, hanno minore necessità di cure sanitarie, lasciando le risorse del Servizio sanitario nazionale libere di intervenire a tutela degli altri malati (di Covid-19 o altre patologie): per tutti questi motivi, dunque, il green pass consente ai vaccinati di partecipare in relativa sicurezza – e comunque mantenendo sempre attive tutte le precauzioni relative a mascherine, distanziamento fisico ecc. – ad alcune attività sociali dalle quali è, invece, meglio che siano esclusi i non vaccinati. Dunque legittima è l’imposizione di un certificato per poter circolare e chiara è la non violazione del principio di uguaglianza.
Green pass e privacy
Altro profilo è quello della violazione del regolamento europeo sulla privacy. Tuttavia limitazioni alla privacy possono essere disposte dalle autorità per motivi di salute pubblica; ai privati è comunque fatto obbligo di non trattare i dati dei clienti che esibiscono il green pass; il green pass finisce per essere una documentazione al pari di un documento personale, da non pubblicare ma da esibire solo all’occorrenza come avviene appunto con gli attuali documenti di riconoscimento. Sarebbe come dire che viola la privacy il titolare del bar che chiede la carta d’identità al minorenne prima di dargli alcolici.
[1] La legge uguale per tutti, “Il Green Pass è incostituzionale?”, 30/07/2021,
[2] Altalex, “Il Green Pass rispetta la privacy sanitaria”, 20/09/2021, Laura Biarella
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Valerio Carlesimo
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