Un femminicidio paradigmatico: la spinta propulsiva al rafforzamento del “Codice Rosso”.
Un femminicidio paradigmatico
Novembre 2023, un mese che ha segnato una linea di demarcazione per certi versi irremeabile in tema di violenza contro le donne.
Il terribile femminicidio occorso in un tranquillo paesino del Veneto orientale ha scosso le coscienze di tutti, anche dell’organo legislativo che, sulla stregua di un percorso di armonizzazione con la realtà fenomenica in continuo divenire, ha deciso di intervenire con un disegno di legge che i due rami del Parlamento hanno prontamente e plenariamente convertito in legge.
Come nel 1975, per l’omicidio del Circeo, quando l’uccisione, la tortura e lo stupro di due giovani ragazze hanno cambiato radicalmente la società italiana dell’epoca e contribuito alla riforma della normativa sullo stupro, così il 2023 potrebbe rappresentare il momento decisivo di una transizione verso una tutela più effettiva verso la violenza di genere.
La si pensi come la si pensi, la necessità di una tutela rafforzata verso le donne che decidono di denunciare eventi delittuosi che le vedono come persone offese è quanto mai inderogabile.
Da un’analisi dei dati deriva che, sebbene i femminicidi possano essere in lieve calo, è in forte aumento la commissione dei c.d. “reati spia” che sono connessi a questa dinamica di genere.
Il disegno di legge “Roccella” – il tentativo di arginare il fenomeno sociale della violenza di genere
L’intervento governativo si è concretizzando in un disegno di legge composto da 19 articoli a firma della Ministra Roccella, responsabile del ministero per le pari opportunità e la famiglia.
La disposizione di cui sopra mira a potenziare gli attuali dispositivi contemplati dal “Codice Rosso” del 2019, con l’obiettivo di salvaguardare le vittime di violenza e di prevenire tali episodi attraverso la semplificazione e il potenziamento di strumenti già in vigore, quali l’ammonimento del questore, l’utilizzo del braccialetto elettronico, l’arresto in flagranza differita e l’istituzione di una distanza minima di avvicinamento.
L’articolo 1 del disegno di legge Roccella introduce l’adozione della misura dell’ammonimento del questore, la quale può essere attuata d’ufficio o su richiesta della parte lesa; tale provvedimento costituisce un avvertimento da parte del questore oppure delle Forze dell’Ordine riguardo a una specifica situazione che viene portata all’attenzione delle ff.oo.
Nell’articolo 2 si stabilisce l’applicazione delle misure di prevenzione personali da parte dell’Autorità Giudiziaria per gli indiziati di reati gravi rientranti nell’ambito della violenza di genere e della violenza privata.
Per i reati di violenza domestica, si prevede l’adozione della misura di sorveglianza speciale, finora limitata all’ambito della lotta al terrorismo, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata.
L’articolo 3 ha come scopo quello di dare celerità e priorità ai processi concernenti: la violazione delle disposizioni di allontanamento dalla casa familiare; il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; i reati di costrizione o induzione al matrimonio; le lesioni personali aggravate; i reati di deformazione dell’aspetto della persona, ad esempio mediante l’utilizzo di acidi; l’interruzione di gravidanza non consensuale; il revenge porn.
L’articolo 4 stabilisce come debba essere attribuita priorità anche alle misure cautelari relative ai reati legati alla violenza di genere e a quella perpetrata nell’ambito domestico, o comunque legate ai reati di cui all’art. 3 del suddetto disegno di legge; l’articolo 5 sottolinea, invece, l’importanza di una maggiore preparazione da parte degli uffici responsabili del trattamento di tali crimini, con l’inquadramento di figure sempre più specializzate e qualificate.
L’articolo 6 prevede iniziative formative indirizzate agli operatori impegnati nella gestione delle questioni legate alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, in forza di una cooperazione sempre più efficace tra Procure, Forze dell’Ordine e figure qualificate affiancabili nella tutela delle vittime.
Nel dettato dell’articolo 7, si stabilisce che il Pubblico Ministero debba richiedere l’applicazione di misure cautelari entro 30 giorni dall’iscrizione del reo nel registro delle notizie di reato (R.G.N.R.), mentre il Giudice deve pronunciarsi entro 20 giorni dal deposito dell’istanza cautelare in cancelleria.
L’articolo 8 dispone che il Procuratore Generale presso la Corte d’appello debba, ogni 3 mesi, acquisire i dati relativi al rispetto dei termini nei procedimenti concernenti la violenza e inviare una relazione almeno semestrale al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.
Si tratta, di fatto, di un controllo gerarchico sullo stato dei procedimenti dei gradi di giudizio inferiori, per evitare che si verifichino situazioni di acquiescenza e stallo.
Nell’articolo 9 si prevede un aumento edittale delle pene per la violazione delle disposizioni riguardanti: allontanamento dalla casa familiare; divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima; eventuali ordini di protezione emessi in sede civile.
Un nuovo articolo, il 382 bis, viene contestualmente introdotto nel codice di procedura penale, consentendo l’applicazione dell’arresto in flagranza “differita” nelle situazioni precedentemente citate, nonché nei casi di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p.
Quanto sopra è ciò che è stato disposto dall’articolo 10 del Ddl Roccella.
Con l’articolo 11, si amplia il novero di manovra con riferimento alla misura pre-cautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, la quale può essere disposta insieme al divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima, anche in assenza di flagranza di reato, qualora sussista il rischio di una reiterazione dell’atto criminoso.
L’articolo 12 introduce e regolamenta l’utilizzo del braccialetto elettronico, prevedendo la custodia cautelare in carcere in caso di manomissione.
Con l’articolo 13 vengono introdotte deroghe all’applicabilità delle misure cautelari coercitive, semplificando di fatto le possibilità d’arresto.
L’articolo 14 stabilisce, invece, l’obbligo di una comunicazione immediata alla persona offesa dei provvedimenti presi contro l’autore del reato alle vittime di violenza, mentre l’articolo 15 prevede che, per la sospensione della pena, non sarà sufficiente partecipare due volte a settimana a percorsi di recupero, ma sarà necessario superarli con esito positivo.
Per quanto concerne gli ulteriori articoli del disegno di legge Roccella:
l’articolo 16 apporta modifiche alla procedura di richiesta di indennizzo previsto per le vittime di crimini internazionali violenti.
Con l’articolo 17 si introduce una somma di denaro liquidata alle vittime di specifici reati o ai loro congiunti aventi diritto in caso di morte; a titolo di ristoro anticipato, in caso di omicidio, violenza sessuale, lesione personale gravissima o deformazione, commessi da coniuge/soggetto con relazione affettiva, si prevede la statuizione di una provvisionale che tenda a risarcire dei danni patiti dalla vittima di reato.
L’articolo 18 prevede che entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente disegno di legge, debbano essere approvate, mediante apposito decreto, le modalità per riconoscere e accreditare enti e associazioni abilitati a condurre corsi di recupero destinati agli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica.
L’articolo 19, infine, sancisce che non devono essere introdotti nuovi o maggiori oneri sulle spalle della finanza pubblica.
Considerazioni finali
Quest’ultimo inciso, vale a dire l’art. 19 di suddetto decreto, risulta un tentativo, speriamo non vano, di cercare di risolvere una problematica che negli anni ha assunto dimensioni sempre maggiori.
Per una tutela effettiva, e conseguentemente efficace, delle persone offese, oltre ad una svolta culturale auspicabile, servono cospicui investimenti su dispositivi quali braccialetti elettronici, implementazione del numero di ausiliari e funzionari all’interno delle Procure e dei Tribunali, corsi di formazioni specializzanti su tematiche di violenza di genere ecc.
Un passo verso il cambiamento è stato compiuto, ma non illudiamoci che solo ciò sia sufficiente per arginare un fenomeno tanto complesso quanto endemico.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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