Un omicidio non è omicidio se la vittima non è “under the Queen’s peace”
Nel sistema legale inglese il reato di omicidio viene definito quale <<the unlawful killing of a human being in the Queen’s peace, with malice aforethought>> ovvero come l’illecita uccisione di un essere umano che si trova “sotto la pace della regina”, nel momento in cui ciò avviene con predeterminazione.
Anche il famigerato giurista e politico britannico Sir Edward Coke si pronunciò sul merito nella Institutes of the Laws of England (1797) affermando che <<Murder is when a man of sound memory, and of the age of discretion, unlawfully killeth within any country of the realm any reasonable creature in rerum natura under the King’s peace, with malice aforethought>>.
Il richiamo alla “pace della regina” viene assunto al fine di escludere il reato di omicidio nelle ipotesi di uccisione dei nemici di guerra durante i periodi bellici, secondo quanto statuito dal precedente giurisprudenziale R v Page (1954) 1 QB 170. Più esattamente in questo caso la Corte statuì che il requisito “sotto la pace della regina” impedisce che l’uccisione di nemici nel corso della guerra sia classificata come omicidio, anche se questo fosse avvenuto al fuori del territorio nazionale.
Prima ancora di tale decisione, nel Regno Unito si intervenne sul punto anche con il caso Maria v Hall (1807) a seguito del quale viene stabilito che nel diverso caso in cui l’omicidio di un nemico avvenga al di fuori del corso della guerra, questo verrà considerato quale omicidio.
La medesima disciplina sostanziale emergerebbe indirettamente anche dal codice penale militare di guerra dell’ordinamento giuridico italiano e più esattamente dall’art. 185 (rubricato “Violenza di militari italiani contro privati nemici o di abitanti dei territori occupati contro militari italiani”) dello stesso nella parte in cui afferma che <<Il militare, che, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro privati nemici, che non prendono parte alle operazioni militari, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni. Se la violenza consiste nell’omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave , si applicano le pene stabilite dal codice penale>>. Nel merito, all’interno della suddetta codificazione, è rinvenibile anche l’art. 200 (“Violenza o minaccia contro militari dello Stato italiano”) a norma del quale nel caso in cui il prigioniero di guerra eserciti violenza contro un militare dello Stato italiano <<se la violenza consiste nell’omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale>>.
Con questo ultimo riferimento si vuole far emergere la differenza tra intercorre tra i due ordinamenti. Nella legislazione italiana si parla di fatti criminosi perpetrati contro soggetti appartenenti ad una determinata comunità: lo Stato italiano. Nella normativa anglosassone di parla di persone under the Queen’s peace.
Nonostante la legislazione italiana sia derivazione diretta del sistema giurisdizionale della Roma antica, in questo specifico caso sembra essere la disciplina anglosassone ad avervi un collegamento diretto. Questo perché nella giustizia penale romana, in un determinato periodo storico, il reato rivolto contro il sovrano (ovvero il cosiddetto crimen maiestatis) era, in inevitabile conseguenza, diretto anche contro l’integrità dell’impero in quanto si riteneva che esso ne costituisse l’impersonificazione. Tale meccanismo sembra essere lo stesso che sottende alla previsione del reato di omicidio quale fattispecie criminosa commessa verso le persone che sono sotto la pace della regina: caso in cui la figura del monarca viene impiegata come identificazione del bene supremo da tutelare, testimonianza della complessità del sistema politico del Regno Unito caratterizzato da monarchia e parlamentarismo.
Fonti:
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/camblj1954&div=21&id=&page=
Within the Queen’s peace – Lucid Law
https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/95805_CPMG.pdf
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Marta Fioretti
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