Una Costituzione “britannica” per le Isole Ionie
Sommario: 1. L’Eptaneso tra il Congresso di Vienna e Lord Maitland – 2 Analisi del Testo costituzionale – 3 Considerazioni conclusive
A Salvatore, ovunque tu sia…
1. L’Eptaneso tra il Congresso di Vienna e Lord Maitland
Immediatamente dopo la dissoluzione della Repubblica di Venezia, l’Impero britannico manifestò un interesse di dominio per le Isole Ionie. L’intento di conquista inglese dell’arcipelago nel Mar Ionio è mosso, ancor prima dell’apertura del Canale di Suez, da ragioni geo-strategiche, politiche ed economiche[1]. Chi possedeva queste piccole isole nel Mediterraneo si garantiva una preziosa base navale da cui controllare le rotte marittime verso l’Adriatico, principalmente attraverso Corfù, e l’Oriente, via Cefalonia e Zante. Quando i britannici acquisirono le Isole nel 1815, la restaurazione Viennese ne avallò il protettorato, aggiunsero un altro importante tassello al loro sistema di basi navali che includeva già la rocca di Gibilterra e l’isola di Malta[2]. Questo “blocco insulare” costruito dagli inglesi nel Mediterraneo assumeva vitale importanza nel garantire la sicurezza e il predominio delle rotte commerciali all’Impero, le quali spaziavano dal vicino Oriente fino all’India. Motivo ulteriore che indusse il Foreign Office al controllo dell’Eptaneso ionio derivava dal fatto che quest’ultimo si trovava a ridosso dell’Impero Ottomano, costituendo pertanto l’ultimo baluardo del cristianesimo e della civiltà occidentale nella regione. Gli inglesi, garantendosi il dominio sull’arcipelago, ebbero l’opportunità di osservare da vicino ciò che stava accadendo nelle terre della Sublime porta, in un periodo durante il quale la “questione orientale” era in piena evoluzione[3].
Per ciò che riguardava l’aspetto economico, le isole non solo offrivano agli inglesi risorse naturali, specialmente agricole, ampiamente sfruttabili ma soprattutto un nuova e sicura via commerciale per i mercati del Levante ai loro prodotti industriali. Inoltre è bene ricordare come i mercanti britannici vennero facilitati nelle loro transazioni da una tariffa doganale favorevole, che gli consentiva di importare prodotti industriali con una tassa che andava dal 2% al 7%, nettamente inferiore rispetto alla concorrenza locale, la quale pagava dazi per l’esportazione pari al 19,5%[4].
La presenza britannica nell’Eptaneso venne discussa alla Conferenza di Vienna nel 1815 e fu in seguito formalizzata quello stesso anno con il Trattato di Parigi; in tal modo le Isole Ionie furano dichiarate “uno stato unico, libero e indipendente, sotto la denominazione degli Stati Uniti delle Isole Ionie […] e sotto l’immediata ed esclusiva protezione di Sua Maestà il Re di Gran Bretagna“[5].
L’organizzazione amministrativa degli Stati Uniti delle Isole Ionie prevedeva come figura apicale della Nazione un Lord Alto Commissario, di nomina regia su proposta del Foreign Office, il quale come primo atto doveva avere la responsabilità della convocazione di una Assemblea costituente così da poter redigere una nuova Carta costituzionale di cui la neonata entità statale doveva dotarsi[6]. L’organo costituente venne formato dai più importanti esponenti dell’aristocrazia d’origine veneta che aveva sino ad allora dominato la scena politica locale ed inoltre, secondo il trattato di Parigi, gli inglesi si riservarono la facoltà di mantenere una guarnigione militare nelle isole così come il diritto di intervenire negli affari interni dello Stato[7].
Venne nominato primo Lord Alto Commissario Thomas Maitland, fino ad allora comandante delle forze britanniche nel Mediterraneo e governatore di Malta; figlio secondogenito del VII conte di Lauderdale era un esperto militare nonché veterano di Waterloo, possedeva notevoli capacità amministrative che utilizzava con decisionismo e fermezza. Il primo atto commissariale di lord Maitland fu quello di convocare l’Assemblea costituente, nell’aprile del 1817, così come era previsto secondo i termini del Trattato di Parigi. Dopo aver neutralizzato la locale opposizione liberale, avversa ad un eccessivo dominio inglese, il 26 agosto 1817 riuscì a imporre il suo progetto costituzionale facendolo votare ed in seguito, il 28 dicembre del medesimo anno, approvare dall’Assemblea. L’entrata in vigore della Carta venne fissata per il 1 gennaio 1818 ed essa si ispirava ai princìpi democratici di chiara matrice britannica, di cui lord Maitland si faceva promotore, mitigati però dagli interessi economici e militari che il governo di Londra desiderava tutelare per mezzo delle isole ionie[8].
La Costituzione degli Stati Uniti dell’Eptaneso ionico si presentava come un testo con i poteri statuali in condivisione con il Regno Unito, il quale riservava per se la facoltà di operare sostanziose ingerenze sia in tema di politica interna che estera; pertanto la neonata Repubblica seppur de jure poteva godere di una indipendenza riconosciuta anche a livello internazionale, de facto versava in uno stato di sovranità limitata sancendo pertanto un vero e proprio protettorato britannico.
Il Testo si articolava in VII capi, ripartiti in diverse sezioni ed a loro volta comprendenti numerosi articoli; la struttura su cui poggia lo stesso è, parimenti a quanto proposto nelle altre British islands del Mediterraneo, volta alla costruzione di un moderno Stato democratico con la tripartizione montesquieliana e i dogmi liberali inglesi a farne da capi saldi. La Carta fondamentale venne redatta in due versioni utilizzando le lingue italiana e inglese, la prima come segno evidente del retaggio veneziano e la seconda per via del protettorato appena instauratosi nell’arcipelago. La lingua greca, pur venendo riconosciuta come lingua ufficiale, non venne utilizzata in quanto l’élite sociale e politica componente l’organo costituente soleva utilizzare il più aulico italiano[9]. Di seguito verranno presi in analisi gli articoli più importanti del Testo che ne delineano la sua natura e le sue peculiarità costituzionali.
2. Analisi del Testo costituzionale
Il I capo riguarda l’ordinamento generale della Nazione e si compone di 23 articoli che delineano la struttura portante della neonata Repubblica ionica. La suddivisione geografica dello Stato, così come statuito all’articolo 1, viene ricompresa nelle isole di “Corfù, Cefalonia, Zante, Santa Maura, Itaca, Cerigo, Paxo e delle altre piccole isole situate lungo le coste dell’Albania e della Morea, le quali appartenevano altra volta alla repubblica di Venezia”. Questa suddivisione territoriale ricalcava perfettamente i confini di quello che fu lo Stato del Mar, ovvero l’antecedente dominio veneziano. L’articolo 2 stabilisce che il centro di governo e delle istituzioni deve risiedere a Corfù, l’isola più grande ed importante; l’articolo 3 sanciva la religione di Stato coincidente con quella cristiano ortodossa, tutelando però le altre confessioni cristiane. Gli articoli 4 e 5 affrontano il problema linguistico, poiché se da un lato l’italiano viene riconosciuta come lingua da utilizzare per gli atti di governo dall’altro lato al greco viene concesso lo status di lingua ufficiale della Nazione; in riferimento a quest’ultimo viene specificato che “ […]si dichiara essere della più grande importanza che la lingua nazionale divenga, il più presto possibile, quella in cui si dovranno scrivere tutti gli atti del governo e tutti i processi giudiziarii, quella che sarà riconosciuta come la sola lingua di cui si potrà far uso in qualunque scritto officiale.” Il Testo prosegue con gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 i quali esplicano la suddivisione dei poteri mitigata da quei checks and balances tipicamente di marca britannica in cui viene stabilito che “Il governo civile di questi stati sarà composto di un’assemblea legislativa, di un senato e di un potere giudiziario” e si continua con l’art 8 in cui si fa riferimento agli accordi parigini stabiliti dagli inglesi in cui “Il comando militare di questi stati essendo stato devoluto dal trattato di Parigi al comandante in capo degli eserciti di S.M. il re protettore, resta in mano dello stesso comandante.” Si fa menzione dell’assetto parlamentare con cui è costruita la Nazione e le modalità, censitarie, del voto “L’assemblea legislativa sarà eletta dal corpo dei nobili elettori, nel modo e nelle forme qui appresso.” Il Senato dell’Eptaneso era da intendersi, come vedremo più avanti, il detentore del potere esecutivo e pertanto “I senatori saranno eletti nel seno dell’assemblea legislativa, nel modo e nelle forme che si vedranno stabilite in appresso”. Concludendo con l’elencazione di questi cinque articoli si menziona l’ultimo dei tre poteri dello Stato ovvero “Il potere giudiziario sarà eletto dal senato nel modo e nelle forme che verranno indicate.” L’articolo 12 sancisce la durata degl’incarichi di governo stabilendo che “Queste elezioni, come quelle di qualunque altro impiego civile, non saranno valide che per cinque anni, salva la disposizione che si potrà prendere in appresso a questo proposito.”
L’articolo 19 statuisce che “Il potere di convocare o di prorogare il parlamento in caso di urgenza risiede nell’E.S. il lord alto commissario del re protettore: ma in questo caso il parlamento non potrà essere prorogato oltre a sei mesi”, di seguito con l’articolo 20 si afferma che “Il potere di sciogliere il parlamento in caso d’urgenza è riserbato a S.M. il re protettore col mezzo di un ordine emanato dal suo consiglio” entrambi i provvedimenti erano segni tangibili del grado d’ingerenza britannico nel governo locale.
Il capo II si apre con la prima sezione, composta da quattro articoli, denominata “Del Senato in generale”; qui vengono trattati i temi generici sul funzionamento dell’organo esecutivo e viene statuito che lo stesso è “composto di sei persone, cioè: di un presidente e di cinque membri” ed ancora che “Il presidente del senato degli Stati Uniti delle isole Jonie avrà il titolo di Altezza: ciascuno dei membri del senato, quelle di prestantissimo.” La sezione si chiude con un riconoscimento del “presidente del senato degli Stati Uniti delle isole Jonie” in cui si specifica che quest’ultimo “godrà intieramente e in qualunque circostanza degli stessi onori militari che sono dovuti a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore”.
La seconda sezione spiega le modalità tramite la quale si sceglieva il presidente ovvero che “La nomina di S.A. il presidente del senato degli Stati Uniti delle isole Jonie è riservata a S.M. il re protettore, e sarà fatta col mezzo di S.E. il lord alto commissario. Il presidente del senato debb’essere nativo delle isole Jonie e nobile” quest’ultimo aspetto rimarca il carattere fortemente elitario dell’impostazione di governo proposto, plasmato su quella che fu la secolare esperienza oligarchica della Serenissima. Il Testo prosegue con l’analisi sulla modalità di elezione degli altri componenti dell’esecutivo, prevedendo che “I prestantissimi senatori saranno eletti dai nobilissimi membri del corpo legislativo e nel suo seno, nel modo e nelle proporzioni che seguono: Corfù, uno; Cefalonia, uno; Zante, uno; Santa Maura, uno; Itaca, Cerigo e Paxo, uno; totale, cinque”; si stabilisce anche la durata dell’incarico secondo il quale “I prestantissimi membri del senato rimarranno in funzione solamente per lo spazio di cinque anni: S.A. il presidente non vi rimarrà che la metà di questo tempo. I due anni e mezzo passati, S.E. il lord alto commissario del re protettore potrà nominare un’altra persona per succedere ad esso, ovvero potrà autorizzare il medesimo presidente a continuare nelle sue funzioni, salvo ed eccettuato ciò che potrebbe venire stabilito a questo riguardo”.
La III sezione, composta da ben diciassette articoli, enuncia i poteri dell’organo legislativo enunciati con l’articolo 1 in cui si afferma che “Le sei persone designate che compongono il senato, decideranno di tutte le quistioni a pluralità di voti, e a voti eguali quello di S.A. il presidente avrà doppio valore.” Di seguito all’articolo 2 viene spiegato il funzionamento del potere d’iniziativa dell’esecutivo nei termini secondo i quali “Nel senato, l’iniziativa appartiene esclusivamente a S.A. il presidente. Tuttavolta, qualunque senatore avrà il diritto di far conoscere verbalmente, e per una sola volta durante la stessa riunione del parlamento, il progetto ch’egli crederà utile al Paese, e ciò nello scopo di persuadere a S.A. il presidente di presentarne proposizione al senato.” L’articolo 8 dispone la suddivisione dei ruoli dell’esecutivo in tre differenti dipartimenti di governo e pertanto lo stesso recita che “Il senato avrà il diritto di nominare suoi uffiziali ministeriali, salve le eccezioni che saranno dichiarate in appresso. Questo corpo si distinguerà in tre dipartimenti: dipartimento generale, dipartimento politico e dipartimento delle finanze.” L’articolo 10 risulta essere fondamentale in quanto entra nel vivo dei meccanismi di funzionamento di governo ed enuncia che “Le attribuzioni di questi tre dipartimenti saranno le seguenti: il dipartimento generale regolerà tutti i piccoli affari relativi all’amministrazione generale del governo, che non fossero abbastanza importanti per richiedere l’attenzione immediata del senato nella sua piena autorità o che richiedessero una pronta esecuzione. Il dipartimento politico e quello delle finanze avranno nel medesimo senso e nei casi medesimi la stessa facoltà. Tuttavolta, nessun atto di qualunque dipartimento sarà considerato come valido finché non abbia ricevuta l’approvazione di tutto il senato. Tutti gli atti debbono essere presentati al senato raccolto nella prima seduta che succede alle deliberazioni prese dai varii dipartimenti: e perché l’atto di adesione del senato sia valido, è d’uopo che sia firmato dal segretario del dipartimento da cui l’atto emana e dal segretario del dipartimento generale.” L’organo esecutivo si riserva inoltre la facoltà di nomina delle cariche pubbliche di rilievo, così come statuiva l’articolo 13 “Il senato avrà il potere di nominare a tutte le cariche del governo generale, i reggenti dei varii governi locali, i giudici in tutte le isole e in generale a tutti gli impieghi, eccettuati quelli che sono puramente municipali: questo potere sarà esercitato a termini delle instruzioni e delle riserve che saranno più sotto indicate.” Importante potere senatoriale è quello di porre il veto sui progetti di legge votati in parlamento così come statuisce l’articolo 15 “Quando un progetto di legge sarà passato all’assemblea legislativa e sarà approvato da essa, il senato avrà ancora il potere di pronunziare un atto diretto negativo, esponendo i motivi che ve lo determinano, e trasmetterà quest’atto all’assemblea legislativa nello spazio di tre giorni. In questo caso il progetto di legge diviene nullo, e non si potrà proporlo di nuovo durante la riunione dello stesso parlamento.”
Il capo III, suddiviso in tre sezioni, prende in esame il funzionamento dell’assemblea legislativa; la prima sezione formata solamente da due articoli indica che “L’assemblea legislativa degli Stati Uniti delle isole Jonie sarà composta di quaranta membri, compreso il presidente” ed ancora che “Il prestantissimo presidente dell’assemblea legislativa godrà degli onori che sono dovuti ad un senatore, e i membri dell’assemblea avranno il titolo di nobilissimi”. La seconda sezione si occupa delle modalità di elezione dell’organo legislativo ed in essa l’articolo 3 recita che “I quaranta nobilissimi membri dell’assemblea legislativa saranno composti di undici membri integranti e di ventinove eleggibili” specificando, all’articolo 4, che “Gli undici membri integranti, nei casi in cui il parlamento cessa naturalmente, vale a dire dopo aver terminato il suo intiero corso di cinque anni, saranno: il presidente e i membri dell’ultimo senato, i quattro reggenti delle grandi isole durante l’ultimo parlamento, e uno dei reggenti delle tre isole minori prese a volta a volta, come segue: Itaca, Cerigo, Paxo.” Per ciò che concerne i membri eleggibili è l’articolo 6 del Testo a chiarire che “I ventinove membri eleggibili dell’assemblea legislativa saranno eletti dalle diverse isole nelle proporzioni seguenti: Corfù, sette; Cefalonia, sette; Zante, sette; Santa Maura, quattro; Itaca, uno; Cerigo, uno; Paxo, uno; totale 28. Ciascuno di queste tre ultime, eccetto quella di cui il reggente diviene membro integrante dell’assemblea legislativa, darà un secondo membro secondo la volta qui sopra indicata.” All’articolo 7 viene stabilito che “I nobilissimi membri dell’assemblea legislativa eleggibili nelle varie isole saranno scelti nel corpo dei nobili elettori dell’isola, a cui l’elezione appartiene” ribadendo nuovamente il carattere fortemente elitario del Testo costituzionale. Con l’articolo 12 si affronta il modus operandi nell’ipotesi di crisi parlamentare sancendo che “In tutti i casi, sia che il parlamento cessi naturalmente, sia che si trovi disciolto, l’assemblea legislativa dovrà riunirsi nella capitale degli Stati Uniti al più tardi in venti giorni a partire da quello della sua elezione, o più presto se le circostanze lo permettano. Ciò avrà luogo in seguito ad un mandato di S.M. il presidente del senato degli Stati Uniti delle isole Jonie, che sarà comunicato in tempo conveniente. Sua Altezza, nella sua qualità di presidente del nobilissimo consiglio primario, trasmetterà la doppia lista alle isole”.
L’articolo 1 della sezione terza del capo III statuisce quelli che sono “i modi di procedere e i poteri dell’assemblea legislativa” nei casi in cui vi sia una vacatio del presidente dell’organo legislativo “In caso di morte, d’assenza o d’indisposizione del prestantissimo presidente dell’assemblea legislativa, durante la riunione del parlamento, l’assemblea nominerà nella sua prima seduta dietro alle norme precedentemente stabilite pel caso di morte, un altro presidente: e nei due altri casi, un presidente provvisorio che prenderà il titolo di vice-presidente dell’assemblea legislativa”. L’articolo 2 pone i requisiti minimi per poter considerare valida una riunione dei lavori legislativi, enunciando che “La presenza del presidente o vice presidente e almeno di dieci membri sarà indispensabile perché una seduta dell’assemblea legislativa sia legale” ed ancora l’articolo 3 si occupa delle regole per una nuova convocazione assembleare, stabilendo che “In caso che il numero prescritto non si trovi presente un’ora dopo il momento stabilito per la seduta, il prestantissimo presidente dell’assemblea, e in sua assenza il vice-presidente, aggiornerà la seduta al giorno stabilito per la seduta prossima.” Le modalità di voto all’interno dell’organo legislativo vengono esplicate dall’articolo 6 in cui si indica che “Qualunque quistione, qual sia la sua natura, verrà decisa dai nobilissimi membri presenti a maggioranza di voti, salvo ciò che potesse venire stabilito in appresso su questo proposito: a voti eguali, quello del presidente avrà doppio valore nell’assemblea legislativa, come quello di S.A. il presidente del senato nel senato a termini dell’articolo 1 della sezione terza del capo 2”. Il Testo prevede inoltre la nomina di due segretari dell’organo parlamentare così come stabilito dagli articoli 9 e 10 “L’assemblea legislativa avrà due segretarii: l’uno sarà chiamato il segretario dell’assemblea legislativa: l’altro avrà il titolo di segretario del consiglio primario. Tutti e due saranno eguali in grado” ed ancora “La nomina del segretario del consiglio primario è riserbata a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore. Questo segretario può essere o nativo delle isole Jonie o suddito della Gran Bretagna”. L’articolo 13 afferma che “L’assemblea legislativa avrà il potere esclusivo di far leggi in questi stati per le parti che li riguardano.” Il potere di iniziativa legislativa viene ben delineato all’interno dell’articolo 14 laddove si stabilisce che “Si recheranno in tre modi le leggi alla considerazione dell’assemblea legislativa:
1) S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore avrà il potere di trasmettere all’assemblea legislativa progetti di legge col mezzo del senato degli Stati Uniti delle isole Jonie.
2) Il prestantissimo senato avrà il potere di trasmettere all’assemblea legislativa i progetti di quelle leggi ch’egli crederà convenienti ed opportune.
3) Ciascun membro dell’assemblea legislativa è in diritto di sottomettere un progetto di legge qualunque alla considerazione dell’assemblea. In ciascuno di questi due primi casi, l’assemblea legislativa sarà tenuta di prendere in considerazione il progetto di legge in quistione, a termini delle disposizioni che saranno esposte più sotto sui progetti di legge che gli individui potranno presentare e sommettere alla considerazione dell’assemblea.”. Diventa importante sottolineare come il variegato numero di soggetti aventi il potere di proporre una disegno di legge costituisca, per l’epoca dell’emanazione della Testo, una assoluta novità dal punto di vista costituzionale. L’approvazione di un disegno di legge da parte dell’assemblea comporta il transito della proposta legislativa al Senato che dovrà fornire il proprio beneplacito o meno, così come viene sancito dall’articolo 19 “Quando l’assemblea legislativa darà una legge, qualunque sia la sua origine, questa legge, nelle ventiquattro ore dopo la sanzione, sarà trasmessa dal prestantissimo presidente dell’assemblea legislativa, colla sua segnatura e con quella dei due segretari, al senato che l’approverà o la rigetterà.”. Dopo aver avuto anche l’approvazione governativa l’ultimo passaggio consiste nell’apposizione della firma del Capo del governo che ne suggella l’approvazione, così come formalmente esplicitato all’articolo 20 “Quando la legge avrà ottenuto l’approvazione del senato, dovrà essere sottoscritta da S.A. il presidente, e contrassegnata dal segretario del dipartimento generale.” nel caso contrario ovvero di rigetto dell’Esecutivo della proposta accade quanto segue nell’articolo 21 “Nel caso che questa legge sia disapprovata dal prestantissimo senato, sarà firmata da S.A. il presidente, contrassegnata dal segretario del dipartimento generale, e rimandata così al presidente dell’assemblea legislativa, significandogli la negativa del senato.”. Tutto quanto fino ad ora esposto deve sottostare al poter di veto che il Lord alto commissario inglese potrà apporre o meno, così l’art 22 “Quando un bill è approvato dal senato, S.A. il presidente lo trasmette fra ventiquattro ore a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore, il quale l’approverà o lo rifiuterà immediatamente, segnandolo e facendolo contrassegnare dal suo segretario.” ed ancora l’articolo 23 enuncia le due ipotesi che possono configurarsi in base alla scelta che verrà presa dal rappresentante del governo inglese presso l’Eptaneso. “S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore trasmetterà sul campo lo stesso bill colla sua approvazione o col suo rifiuto a S.A. il presidente del senato: il presidente lo rimanderà nel modo medesimo al presidente dell’assemblea legislativa. Quando la legge sarà emanata, la si deporrà nelle mani dell’archivista del governo degli Stati Uniti delle isole Jonie per essere registrato come legge del paese: quando sarà stata rifiutata, sia dal prestantissimo senato, sia da Sua Eccellenza, sarà nulla e di nessun valore.”
Il testo prosegue con il capo IV, sezione prima, denominato “Dei governi locali” e regolamenta la il funzionamento degli organismi periferici dello Stato. L’articolo 1 statuisce che “Oltre al governo generale degli Stati Uniti delle isole Jonie, vi avrà in ciascuna isola un governo locale che agirà in virtù di poteri e sotto gli ordini del governo generale.”. Continuando con l’articolo 2 viene disciplinato che “Alla testa del governo locale residente in ciascuna isola vi avrà un reggente. Gli uffiziali ministeriali sotto gli ordini del reggente saranno: un segretario, un avvocato fiscale, un archivista, e un tesoriere.” specificando all’articolo 3 che “Il prestantissimo reggente di ciascuna isola godrà, in tutta l’estensione dell’isola, in cui governerà, gli onori che si debbono ad un senatore degli Stati Uniti delle isole Jonie.”. L’articolo 4 prevede che ogni isola dell’arcipelago ionio possa avere un rappresentante del Lord alto commissario che assuma le sue funzioni localmente “S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore, nello scopo di dare un pieno ed intiero effetto al diritto inerente di alta protezione sotto cui questi stati si trovano posti, nominerà per risiedere in ciascuna isola un delegato, rappresentante la sua persona, che avrà il titolo di residente di S.E. e godrà assolutamente in questa qualità degli onori che sono dovuti a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore.” con l’articolo 5 si stabilisce che il rappresentante locale della Corona britannica debba essere nativo del Regno Unito e all’articolo 6, concludente la prima sezione, viene enunciata la presenza di organismi municipali per l’amministrazione dei comuni, intesi come ultimo gradino di governo degli enti locali.
La sezione seconda del IV capo formula le modalità di nomina degli organi istituzionali locali, seguendo quanto stabilito dagli articoli 1 a 7. All’articolo 1 si sancisce che “Il prestantissimo reggente di ciascuna isola sarà nominato dal senato: ma S.E. il lord alto commissario avrà, per ciò che riguarda queste elezioni, lo stesso potere ch’egli ha nelle elezioni dei senatori fatte dall’assemblea legislativa, a termini degli articoli 5, 6 e 7 della sezione seconda del capo secondo.”. L’articolo 2 statuisce che “Il prestantissimo reggente di ciascuna isola sarà d’ordinario nativo dell’isola, in cui è chiamato ad esercitare le sue funzioni: nulladimanco, il senato, in caso di bisogno straordinario, avrà il potere di nominare una persona nativa d’un’altra isola qualunque, mediante l’approvazione di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore.” L’articolo 3 si occupa della nomina della figura fiscale all’interno del singolo governo locale ovvero “L’avvocato fiscale di ciascuna isola sarà nominato direttamente dal prestantissimo senato. Nullameno, questa elezione sarà soggetta alla stessa negativa di S.E. il lord alto commissario, a cui soggiacciono le elezioni dei reggenti.” Grazie all’articolo 4 viene chiarito che “Il segretario e l’archivista saranno nominati dai reggenti, e queste elezioni soggiaceranno alla negativa del senato, come le elezioni dei reggenti lo sono per riguardo a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore.”. Quanto stabilito dall’articolo 5 riguarda “Il tesoriere locale sarà nominato dal tesoriere del governo generale degli Stati Uniti delle isole Jonie: ma questa elezione dovrà ottenere la sanzione del prestantissimo senato e quello di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore. Il senato d’altronde richiederà le condizioni che crederà convenienti.”. Per ciò che riguarda gli organi di governo comunale, essi vengono nominati dall’articolo 6 in cui si enuncia che “L’amministrazione municipale sarà composta di cinque membri senza contare il presidente; ella sarà nominata dal corpo dei nobili elettori di ciascuna isola e nel loro seno.” ed infine l’articolo 7 disciplina che “Il prestantissimo reggente di ciascuna isola sarà d’uffizio presidente dell’assemblea municipale. I membri di questa amministrazione continueranno nelle loro funzioni due anni e mezzo. Spirato questo termine, il reggente riunirà d’uffizio il corpo dei nobili elettori per nominare una nuova amministrazione municipale, e sempre nel loro seno.”.
La sezione terza del IV capo riguarda i poteri esecutivi degli amministratori locali, formulando all’articolo 1 che “Il reggente di ciascuna isola avrà il potere esecutivo della sua isola, in virtù degli ordini del senato degli Stati Uniti delle isole Jonie.” ed ancora all’articolo 2 “Il reggente di ciascuna isola farà osservare i regolamenti municipali che si trovano in vigore o che saranno decretati in appresso.” di particolare interesse risulta essere l’articolo 5 “Il reggente di ciascuna isola avrà il potere di sospendere dalle sue funzioni qualunque funzionario pubblico: ma questa sospensione dovrà essere anzi tutto sancita dal residente di S.E. il lord alto commissario e non avrà forza quindi se non fino al momento in cui il prestantissimo senato avrà manifestato la sua volontà a questo riguardo.”. Con l’articolo 7 vengono stabilite le modalità ordinarie di riunione dei consigli municipali “Il consiglio municipale terrà quattro sedute ogni mese: i giorni in cui esse dovranno aver luogo, saranno stabiliti dal reggente di ciascuna isola.” ed ancora con l’articolo 8 quelle straordinarie “Indipendentemente da queste quattro sedute mensili, il reggente di ciascuna isola convocherà straordinariamente il consiglio municipale quando lo crederà necessario.”. Le deleghe aventi funzione amministrativa nei municipi seguono una distribuzione sancita dall’articolo 9 “Le funzioni dell’amministrazione municipale di ciascuna isola sono classificate come segue: 1) agricoltura, istruzione pubblica e tutti gli oggetti d’industria nazionale; 2) commercio e navigazione; 3) annona (viveri); 4) polizia civile e stabilimenti di beneficenza; 5) religione, morale ed economia pubblica.” ed il testo continua con l’articolo 10 affermando che “Il prestantissimo reggente di ciascuna isola nella sua qualità di presidente della magistratura municipale, confiderà ciascuna di queste cinque funzioni a ciascuno dei cinque membri del corpo municipale.”. Particolare risulta essere la disposizione contenuta all’interno dell’articolo 18 concernente la sospensione di qualunque azione amministrativa da parte del rappresentante del Lord alto commissario “Il residente di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore, in ciascuna isola, avrà il potere di sospendere una operazione ordinata da qualunque autorità dell’isola, anche prima che questa operazione sia sottoposta all’esame del governo generale: ma nel tempo medesimo egli dovrà esporre in iscritto i motivi che lo indussero a ordinare questa sospensione.”.
Il capo V si occupa di normare i rapporti tra la religione ortodossa e lo Stato, nella sezione prima denominato “Dello stabilimento ecclesiastico in generale”, giova ricordare come il primo articolo del presente Testo configuri l’ortodossia come credo ufficiale della Nazione delineando pertanto il carattere confessionale della stessa. L’articolo 1 di tale capo si apre delineando gli aspetti amministrativi della Chiesa ortodossa nell’Eptaneso, recitando che “Lo stabilimento religioso degli Stati Uniti delle isole Jonie consisterà negli arcivescovi e vescovi, nei vicarii (grandi economici), nei curati di tutte le parrocchie, nei conventi e nelle instituzioni religiose della religione ortodossa dominante di questi stati, vale a dire la greca.” in tale ambito il legislatore non manca di formulare che “La religione ortodossa dominante dell’alta potenza protettrice, sotto la quale gli Stati Uniti dell’isole Jonie sono posti esclusivamente, sarà esercitata in questi medesimi stati dalle persone che la preferiscono, nelle forme più estese e colla libertà più grande” fornendo, in tal modo, le garanzie religiose anche ai protettori anglicani. Con l’articolo 3 si sancisce una tutela altresì alla religione cattolica, come forma di rispetto per gli antichi dominatori veneziani ma è con l’articolo 4 che viene ribadito che “Nessuna forma esterna di adorazione sarà permessa in questi stati, fuori delle religioni ortodosse cristiane che noi accennammo”.
Il capo VI delinea la costruzione del potere giudiziario dell’arcipelago, nello specifico con l’articolo 1 si afferma che “Il potere giudiziario degli Stati Uniti delle isole Jonie consisterà in ciascuna isola in tre tribunali, vale a dire: un tribunale civile, un tribunale criminale e un tribunale di commercio. Vi avrà inoltre un tribunale d’appello che sarà composto come vedremo più sotto.” questa tripartizione del primo grado di giudizi è tipica di un costrutto giudiziale moderno, a cui segue l’articolo 2 in cui si specifica che “Ciascuno di questi tribunali sarà composto di uno e più giudici, secondo che sarà stabilito dal prestantissimo senato, sulla considerazione del consiglio supremo di giustizia e dietro l’approvazione di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore.”. Con l’articolo 4 si prevede anche la creazione di corti con giudici onorari per questioni di lieve entità, “Indipendentemente dai suddetti tribunali, vi avranno in ciascuna isola corti per le offese leggere e per le liti civili di poco conto. Le persone destinate a presiedere le dette corti saranno chiamate giudici di pace.” la creazione di una corte d’appello, secondo grado, è prevista dall’ordinamento così come sancito dall’articolo 6 “Oltre le corti indicate delle varie isole, vi avrà una corte suprema di giustizia o alta corte d’appello nella capitale del governo, che sarà chiamata consiglio supremo di giustizia degli Stati Uniti delle isole Jonie.”
La sezione seconda del capo sul potere giudiziario, chiarisce le modalità di nomina dei giudici partendo da quelli di primo grado, così come delineato dall’articolo 1 “I giudici dei tre tribunali delle varie isole saranno nominati dal senato e dovranno essere approvati da S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore.” per ciò che concerne l’articolo 2 esso formula come avvengono le nomine dei giudici di pace “I giudici di pace di ciascuna isola saranno nominati dal reggente della medesima isola e dovranno essere approvati dal prestantissimo senato.”. Per ciò che riguarda le nomine dei giudici di secondo grado, articolo 4, l’ordinamento si fa più stringente prevedendo anche la presenza di magistrati britannici come tangibile segno della protezione del Regno Unito “I membri ordinarii del consiglio supremo di giustizia degli Stati Uniti delle isole Jonie, sono in numero di quattro e saranno nominati nel modo seguente: due di questi membri dovranno essere sudditi Jonii, e saranno nominati dal prestantissimo senato, coll’approvazione di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore. Gli altri due, potendo essere egualmente Inglesi o Jonii, saranno nominali da S.M. il re protettore di questi stati per l’organo di S.E. il lord alto commissario.” la sezione si chiude con l’articolo 5 che stabilisce la presenza di due membri straordinari del secondo grado, individuati nelle figure del Lord alto commissario e nel presidente del Senato “Indipendentemente dai membri ordinarii del consiglio supremo di giustizia, vi avranno due membri straordinarii: cioè, S.A. il presidente del senato degli Stati Uniti delle isole Jonie e S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore.”
La sezione terza, all’articolo 1 si occupa di normare i poteri speciali che risiedono nel Senato in tema di giustizia, come ad esempio “Il potere di far grazia e di modificare le pene in alcuni casi criminali, eccettuate le disposizioni che saranno prese in appresso, appartiene al prestantissimo senato, ciò che sarà stabilito da una legge. Per concedere il perdono, per raddolcire la pena, saranno necessari i due terzi dei suffragi del prestantissimo senato, vale a dire i suffragi di quattro membri.”. L’articolo 4 disciplina il modus operandi nei casi in cui nel grado di appello non si sia riusciti a pervenire ad una decisione, stabilendo che la questione debba essere riposta al giudizio del Lord alto commissario e al presidente del Senato “Il consiglio supremo di giustizia, in tutti i casi d’eguaglianza di voti sur una quistione qualunque, rimetterà la cosa, esponendo brevemente e in segreto i motivi di questa discrepanza di opinioni, a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore e a S.A. il presidente del senato: la loro decisione, ch’essi scriveranno in margine alla nota la quale sarà loro presentata, si considererà come definitiva.”. Nell’ulteriore ipotesi di una divisione nella decisione da assumere da parte delle due alte cariche dello Stato, ha maggiore valenza il voto del Lord alto commissario, così come sancito all’articolo 5 “In caso di discrepanza d’opinioni sur una delle quistioni succitate fra S.A. il presidente del senato e S.E. il lord alto commissario, il voto di quest’ultimo sarà preponderante, e la sua decisione verrà riguardata come definitiva. Però, in questo caso, scrivendo la sentenza in margine alla nota consegnatagli dalla corte, egli sarà tenuto a dichiarare che questa sentenza ebbe luogo per mezzo del voto preponderante.”.
L’ultimo capo è il VII ed è intitolato “Delle disposizioni diverse” e nella prima sezione con gli articoli 1 e 2 prevede sia per i componenti dell’organo assembleare, sia per i componenti del Senato una immunità parlamentare per “[…] per glia affari civili durante il tempo in cui eserciteranno le loro funzioni” sancendo di fatto una tutela a metà, in quanto il legislatore ha volutamente escludere le ipotesi riguardanti eventuali responsabilità penali. L’articolo 4 sancisce che “Qualunque funzionario pubblico può essere sospeso o punito in altri modi per motivi di prevaricazioni e secondo le disposizioni che saranno prese in proposito.” stabilendo pertanto una responsabilità parimenti civile e penale. Approccio diverso prevede la Carta nei riguardi del presidente del Senato, che come stabilito all’articolo 13 “S.A. il presidente del prestantissimo senato non andrà soggetto ad alcuna specie di sospensione durante il tempo in cui eserciterà le eminenti funzioni della sua carica.”. Ma una volta scaduto il mandato il legislatore ha previsto una reale possibilità d’accusa nei suoi confronti, seguendo delle precise tempistiche, così come enunciato all’art. 14, “S.A. il presidente del senato può esser messo in istato d’accusa per motivo di prevaricazione, nel termine di sei mesi dopo che avrà cessato di esercitare le sue funzioni, purché questa misura sia sancita dai suffragi almeno di ventisei membri dell’assemblea legislativa ed ottenga l’approvazione, tanto del prestantissimo senato, quanto di S.E. il lord alto commissario del re protettore.”.
La sezione seconda dal nome “Stabilimento militare” cristallizza le condizioni di protezione militare che il Regno Unito ha imposto con il trattato di Parigi all’Eptaneso, nello specifico con l’articolo 1 viene formulato che “La difesa militare degli Stati Uniti delle isole Jonie essendo affidata a S.M. il re protettore, il solo stabilimento militare regolare consisterà nelle forze di S.M.” sancendo la presenza militare britannica nell’Eptaneso, nonostante ciò viene previsto un corpo militare ionio e ciò viene sancito con l’articolo 2 “La forza militare degli Stati Uniti delle isole Jonie in ciascuna isola, consisterà in un corpo di milizie.” e grazie anche all’articolo 3 “L’organizzazione delle milizie degli Stati Uniti delle isole Jonie sarà devoluta al comandante in capo le truppe di S.M. il re, protettore nei medesimi stati, dietro l’approvazione del prestantissimo senato e di S.E. il lord alto commissario.”. Gli ufficiali della milizia ionia saranno alternativamente inglesi o locali, così come stabilito dall’articolo 6 “S.M. il re protettore nominerà inspettori e sotto-inspettori delle milizie delle isole Jonie, che potranno esser egualmente uffiziali britannici o jonii.” e con l’articolo 7 si disciplinano le gerarchie di comando dello stesso “Il corpo di milizie di ciascuna isola sarà posto sotto la direzione degli inspettori o sotto-inspettori nominati da S.M.”. Per mezzo dell’articolo 8 si precisa che eventuali responsabilità per atti giuridicamente rilevanti commessi dai militari inglesi, questi saranno processati con le leggi locali “Le truppe regolari di S.M. il re, protettore negli Stati Uniti delle isole Jonie, in caso di contese civili, saranno soggette alle leggi del paese.”, il Testo continua nel disciplinare la giurisdizione militare dei reggimenti inglesi stanziati nell’arcipelago con l’articolo 9 “Le truppe regolari di S.M. il re protettore in questi stati, per ciò che riguarda solamente la giurisdizione militare, saranno soggette alla legge marziale di S.M.”. Con l’articolo 11 il legislatore si occupa di stabilire il numero di soldati che il Regno Unito ha diritto di stanziare sul suolo ionico “Il numero regolare delle truppe di S.M. stabilito per la guarnigione di queste isole, è inteso essere di tremila uomini: ma potrebbe venire accresciuto o diminuito, secondo che sarà creduto conveniente dal comandante in capo delle forze di S.M.” così come all’articolo 12 si stabiliscono i costi del loro mantenimento “Tutte le spese necessarie per casermare le truppe, regolari di S.M. il re protettore, e in generale ogni specie di altre spese straordinarie e a carico di questi stati, saranno pagate dal tesoro generale di questi stati medesimi, solamente per ciò che riguarda i tremila uomini succennati.”.
Nella sezione terza, denominata “Tesoreria e Finanze”, il legislatore affronta l’organizzazione economica dello Stato. La sezione si apre con l’articolo 1 in cui si afferma che “La direzione della tesoreria generale degli Stati Uniti delle isole Jonie sarà affidata ad un tesoriere: egli potrà egualmente essere inglese o jonio e avrà il titolo di tesoriere generale.” e continua con l’articolo 2 in cui si specifica che la nomina del tesoriere spetta al Lord alto commissario “La nomina e la destinazione del tesoriere degli Stati Uniti delle isole Jonie è riserbata a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore, e i tesorieri locali delle varie isole dipenderanno direttamente dal tesoriere generale.”. Per mezzo dell’articolo 3 si enunciano i compiti spettanti al capo del Tesoro “Il tesoriere generale degli Stati Uniti delle isole Jonie sarà risponsabile della totalità della rendita e della spesa di questi stati: egli invierà ciascun mese uno stato preciso di questa rendita e di questa spesa, tanto al prestantissimo senato, quanto a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore.” Con l’articolo 4 si stabiliscono le regole finanziarie dell’Eptaneso “L’anno finanziere degli Stati Uniti delle isole Jonie comincierà il primo giorno di febbraio e finirà l’ultimo di gennaio. Il tesoriere generale sommetterà all’assemblea legislativa, nei tre primi giorni della sua riunione, il quadro compiuto e preciso della rendita e della spesa totale dell’anno precedente.”
La quarta sezione è denominata “Delle relazioni esterne” e si compone di un solo articolo suddiviso in ben sei paragrafi. Essa si occupa di formulare le norme che regolano i rapporti tra l’arcipelago e gli altri stati; viene specificato che il Regno Unito, potenza protettrice, si faccia carico di rappresentare diplomaticamente le Isole Jonie per mezzo de suoi consoli. Parimenti qualsiasi accordo e istanza che il governo dell’arcipelago intende fare nei confronti di uno stato estero, essa perverrà per mezzo delle ambasciate del Regno Unito in quel precipuo paese. Viene specificato che laddove sia intenzione da parte di una nazione estera di stabilire una rappresentanza diplomatica nell’Eptaneso, questa dovrà sottostare al vaglio del Senato ed in seguito al consenso del Lord alto commissario. Infine nel sesto paragrafo viene disciplinato il tema dell’utilizzo della bandiera di Stato navale per finalità mercantili “Nell’intendimento di assicurare la maggior perfezione al commercio di questi stati, tutti i bastimenti che navigheranno sotto bandiera jonia, prima di uscire dai porti degli stati jonii, a cui appartengono, dovranno essere muniti d’un passaporto di S.E.il lord alto commissario, e senza questo passaporto, nessuna navigazione di qualunque bastimento verrà considerata come legale. È nel tempo medesimo riserbato a S.M. il re protettore di decidere se non fosse necessario, indipendentemente da questo passaporto marittimo segnato dal lord alto commissario, il provvedersi d’un passaporto dato dall’ammiragliato della Gran Bretagna nel Mediterraneo.”
La sezione quinta si occupa “Della saluta pubblica”, essa è articolata in soli due articoli. Al primo articolo si stabilisce che “[…] che la direzione della salute pubblica per gli Stati Uniti delle isole Jonie è riservata a S.E. il lord alto commissario del re protettore, e gli apparterrà il regolare, secondo le discipline sanitarie, la quarantena che si dovrà fare, pubblicando gli avvisi e le notificazioni necessarie.” esso continua delegando al Lord alto commissario il potere di nomina dei responsabili sanitari per ogni singola isola “Egli stabilirà il numero degli impiegati e nominerà in ciascuna isola il capo o magistrato di sanità, il quale potrà egualmente essere suddito britannico o suddito jonio: ma qualunque nomina a questo uffizio andrà soggetta all’approvazione del prestantissimo senato”. Il secondo articolo statuisce altresì che “L’uffizio della posta in ciascuna isola sarà d’or innanzi considerato come parte integrante dell’uffizio di salute pubblica.”
La sezione sesta dispone e regolamenta l’uso degli emblemi nazionali, per tale ragione ha il nome “Della bandiera e delle armi della nazione”. Composta da 4 articoli, il primo specifica che “[…] sarà l’antica bandiera di questi stati, aggiuntavi l’unione britannica, che vi sarà incorporata all’angolo superiore, presso la lancia.” Intendendo in tal modo l’utilizzo del leone di San Marco, questo elemento rappresenta un pacifico riferimento al passato coloniale veneziano. L’articolo 2 è chiaramente subordinato agli accordi sottoscritti a Parigi nel 1815 che stabilivano il protettorato inglese sulle isole, in quanto esso enuncia che “La bandiera britannica sarà inalberata giornalmente in tutti i forti degli Stati Uniti delle isole Jonie: ma nei giorni festivi di pubblica gioia, si inalbererà una bandiera fatta espressamente dietro al modello delle armi dei detti stati.”. Infine l’articolo 3 è degno di nota poiché dispone che lo stemma della Nazione siano “Le armi degli Stati Uniti delle isole Jonie consisteranno d’or innanzi nelle armi britanniche al centro, circondate dalle armi di ciascuna delle isole componenti gli stati.”.
3. Considerazioni conclusive
L’Impero britannico mantenne il controllo dell’Eptaneso sino al 1864, anno in cui venne firmato il trattato di Londra che sanciva il passaggio dell’arcipelago al Regno di Grecia, venutosi a creare nel 1832 dopo la vittoria ellenica nella guerra d’indipendenza ai danni dell’Impero ottomano. Il perché di un così tardivo ricongiungimento con Atene è da ricercare in molteplici motivi tra i quali politici, militari ed economici. L’interminabile contrapposizione tra Francia e Regno Unito, ingigantita dal periodo napoleonico, aveva fatto sì che le Isole divenissero di enorme importanza per la Corona britannica. Venuto meno il pericolo francese, gli inglesi individuarono nella causa nazionale greca la principale ragione, certamente non la sola, del mantenimento dei boots on the ground.
Come visto quella degli Stati Uniti delle Isole Ionie è sicuramente una esperienza costituzionale singolare, marcatamente aristocratica frutto di una precisa scelta, da parte dei protettori britannici, di dotare le Isole di uno Testo che fosse portatore di tutti i dogmi illuministici ma che al contempo questi venissero mitigati dal conservatorismo liberale squisitamente inglese. Parimenti a quanto accadeva nelle altre isole mediterranee sotto il british rule, anche l’Eptaneso è da considerarsi un autentico laboratorio politico nel quale sperimentare le teorie politiche e costituzionali[10].
Una Costituzione trilingue e per tale ragione anche la prima ad essere scritta in greco, seppur successivamente, la quale ebbe un’attenzione particolare nella costruzione dello Stato ionio; questo fece sì che venne usata ogni accuratezza per permetterne il più armonioso sviluppo, anche se appare doveroso rammentare che negli anni si ebbero comprensibili istanze locali di una riunione con la madre patria Grecia specie dopo l’indipendenza. Se di accuratezza possiamo parlare lo si deve senz’altro all’abile Lord Maitland, autentico architetto costituzionale, che seppe districarsi tra molteplici insidie sforzandosi nell’allineare il più possibile il Testo alla realtà politica, sociale e culturale della nuova epoca del liberalismo costituzionale che tutta l’Europa stava vivendo in quegli anni.
Ciò che rimane di questa esperienza è che la garanzia rappresentata dal protettorato dell’Impero di Sua Maestà che congiuntamente alla Costituzione di Maitland permise ad un estremo lembo di terra ellenica e ortodossa di sopravvivere e passare alla storia come un’isola felice; divenendo, su scala, una piccola Grecia dotata di un governo moderno ed efficiente accanto ad un’altra Grecia, più grande e sottomessa al dominio dispotico ed assolutista dei Turchi.
[1] R. M. DELLI QUADRI, Il Mediterraneo delle Costituzioni. Dalla Repubblica delle Sette Isole Unite agli Stati Uniti delle Isole Ionie 1800-1817, Roma, 2017.
[2] C. R. RICOTTI, Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo (1794-1818), Roma, 2005.
[3] In merito alla così detta “questione orientale” interessante risulta essere il saggio di G. PAGRATIS, The Ionian Islands under British Protection (1815-1864), in Carmel Vassallo and Michela D’ Angelo (eds), Anglo-Saxons in the Mediterranean. Commerce, Politics and Ideas (XVII-XX Centuries), Malta University Press, 2007.
[4] G. PAGANO DE DIVITIIS, Il commercio inglese nel Mediterraneo dal ’500 al ’700. Corrispondenza consolare e documentazione britannica tra Napoli e Londra, Napoli, 1980.
[5] Il Secondo Trattato di Parigi venne firmato il 20 novembre del 1815, dopo la sconfitta di Napoleone Bonaparte nella Battaglia di Waterloo. Fu determinante per le sorti delle Isole ionie.
[6] Costituzione delle Isole Ionie
[7] Costituzione delle Isole Ionie
[8] Per meglio comprendere l’azione di governo e amministrazione delle isole ionie che condotta da Lord Maitland si rimanda a C.W. DIXON, The Colonial Administrations of Sir Thomas Maitland, Londra, 1968. Tale volume è conservato presso la British library di Londra.
[9] G. COZZI, Diritto veneto e lingua italiana nelle isole Ionie nella prima metà dell’Ottocento, in Studi storici in onore di Gianfranco Folena, Padova, 1993.
[10] C. R. RICOTTI, op cit.
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Agostino Zito
Dopo aver conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza, marzo 2019, presso l'Università degli studi di Enna "Kore" ha condotto studi approfonditi sulla storia del diritto medioevale e moderna ed in particolar modo sul periodo costituzionale e rivoluzionario della Sicilia nell'ottocento, ulteriori temi di ricerca sono stati lo ius feudale siculo e il diritto nobiliare.
Da gennaio 2020 è assistente presso l'Università degli studi di Messina in Storia del diritto, da Ottobre 2022 è dottore di ricerca con borsa presso il dipartimento di Scienze Politiche, cattedra di Storia delle Istituzioni sempre all'interno dell'ateneo peloritano.
Dalla primavera del 2019 ricopre il ruolo di consulente legale presso la Società agricola Zito, storica azienda agricola di famiglia.
Post laurea ha seguito un master in english for business a Cambridge (UK), giugno - luglio 2019; un master part - time sul diritto agroalimentare presso la business school del Sole 24 ore sede di Milano, ottobre - dicembre 2019; ed un E- Course in agribusiness erogato dalla University of Adelaide (Australia), marzo 2021.
Da settembre 2021 è autore di contributi scientifici con la rivista Salvis Juribus.
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