Unioni civili: al via i sì!
Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva degli atti normativi (Affare n. 01352/2016), nella adunanza del 15 luglio scorso, ha espresso il proprio parere definitivo e favorevole al DPCM presentato dal Governo che regola il regime transitorio di trascrizione delle unioni civili nei registri dello stato civile.
Tale Decreto ha dato, infatti, attuazione al comma 34 dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (la famosa “Legge Cirinnà”).
E’ stato superato, dunque, lo scoglio dell’eventuale obiezione di coscienza dei Sindaci, grazie al fatto che il testo fa riferimento non soltanto a loro ma a tutti gli ufficiali di Stato civile.
Il Legislatore, infatti, ha individuato espressamente il fondamento costituzionale della legge (articolo 1, comma 1) nel riconoscimento, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, del carattere di “specifica formazione sociale” delle unioni civili di persone omosessuali.
La fonte primaria coerentemente ha disciplinato l’istituto come distinto, anche nei presupposti costituzionali, dal matrimonio, pur applicandosi alla coppia omosessuale molti dei diritti e dei doveri che riguardano i coniugi.
In attesa che, entro la fine del 2016, la decretazione attuativa, “a regime”, della legge n. 76/2016 sia adottata dal Governo, è stata prevista l’emanazione, su iniziativa del Ministro dell’interno, di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – sul quale è stato richiesto il prescritto parere del Consiglio di Stato – con cui, nella fase attuale di prima applicazione della legge, sono dettate alcune disposizioni attuative con il circoscritto fine di consentire l’immediata operatività dei registri delle unioni civili, onde così corrispondere alle richieste presentate ai Comuni dalle coppie omosessuali per l’applicazione ad esse del nuovo istituto.
L’esame del Consiglio di Stato sul decreto inviato per il parere è si è concentrato a verificare se le disposizioni della norma primaria siano state ben attuate, senza che, ovviamente, il precetto normativo regolamentare potesse introdurre materie nuove o diversamente configurate rispetto a quanto la legge stabilisce.
Una seconda questione di carattere generale, che attiene ai doveri di adempimento da parte dei Comuni in ordine alle richieste formulate dalle coppie omosessuali aventi diritto, riguarda la possibilità stessa, evocata di recente da alcuni sindaci, di una “obiezione di coscienza” motivabile con il rifiuto, in base a convinzioni culturali, religiose o morali, di concorrere – appunto, nella qualità di sindaco – a rendere operativo l’istituto della unione civile tra persone dello stesso sesso.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il rilievo giuridico di una “questione di coscienza” – affinché soggetti pubblici o privati si sottraggano legittimamente ad adempimenti cui per legge sono tenuti – possa derivare soltanto dal riconoscimento che di tale questione faccia una norma, sicché detto rilievo, che esime dall’adempimento di un dovere, non può derivare da una “auto-qualificazione” effettuata da chi sia tenuto, in forza di una legge, a un determinato comportamento.
Il primato della “coscienza individuale” rispetto al dovere di osservanza di prescrizioni normative è stato affermato – pur in assenza di riconoscimento con legge – nei casi estremi di rifiuto di ottemperare a leggi manifestamente lesive di principi assoluti e non negoziabili (si pensi alla tragica esperienza delle leggi razziali).
In un sistema costituzionale e democratico, tuttavia, è lo stesso ordinamento che deve indicare come e in quali termini la “coscienza individuale” possa consentire di non rispettare un precetto vincolante per legge.
Allorquando il Legislatore ha contemplato (si pensi all’obiezione di coscienza in materia di aborto o di sperimentazione animale) l’apprezzamento della possibilità, caso per caso, di sottrarsi ad un compito cui si è tenuti (ad esempio, l’interruzione anticipata di gravidanza), tale apprezzamento è stato effettuato con previsione generale e astratta, di cui il soggetto “obiettore” chiede l’applicazione.
Nel caso della legge n. 76/2016 una previsione del genere non è stata introdotta; e, anzi, dai lavori parlamentari risulta che un emendamento volto ad introdurre per i sindaci l’”obiezione di coscienza” sulla costituzione di una unione civile è stato respinto dal Parlamento, che ha così fatto constare la sua volontà contraria, non aggirabile in alcun modo nella fase di attuazione della legge.
Del resto, quanto al riferimento alla “coscienza individuale” adombrato per invocare la possibilità di “obiezione”, osserva il Consiglio di Stato che la legge, e correttamente il decreto attuativo in esame, pone gli adempimenti a carico dell’“ufficiale di stato civile”, e cioè di un pubblico ufficiale, che ben può essere diverso dalla persona del sindaco.
In tal modo il Legislatore ha affermato che detti adempimenti, trattandosi di disciplina dello stato civile, costituiscono un dovere civico e, al tempo stesso, ha posto tale dovere a carico di una ampia categoria di soggetti – quella degli ufficiali di stato civile – proprio per tener conto che, tra questi, vi possa essere chi affermi un “impedimento di coscienza”, in modo che altro ufficiale di stato civile possa compiere gli atti stabiliti nell’interesse della coppia richiedente.
Del resto, è prassi ampiamente consolidata già per i matrimoni che le funzioni dell’ufficiale di stato civile possano essere svolte da persona a ciò delegata dal sindaco, ad esempio tra i componenti del consiglio comunale, sicché il problema della “coscienza individuale” del singolo ufficiale di stato civile, ai fini degli adempimenti richiesti dalla legge n. 76/2016, può agevolmente risolversi senza porre in discussione – il che la legge non consentirebbe in alcun caso – il diritto fondamentale e assoluto della coppia omosessuale a costituirsi in unione civile.
In particolare, viene previsto al comma 3 dell’art. 3 del DPCM che “la registrazione degli atti dell’unione civile (…) è eseguita mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili di cui all’art. 9, ferme restando le successive annotazioni negli atti di nascita“.
“Al fine dell’annotazione, l’ufficiale che ha redatto il verbale lo trasmette immediatamente al comune di nascita di ciascuna delle parti, conservandone l’originale nei propri archivi, unitamente al verbale della richiesta“.
Inoltre l’articolo 9 (Registro provvisorio delle unioni civili e formule) riguarda le formule e l’istituzione del registro provvisorio delle unioni civili.
Il comma 1 dispone l’istituzione presso ciascun comune il registro provvisorio delle unioni civili.
Il comma 2 prevede che i fogli che costituiscono il registro siano redatti secondo le apposite formule da approvare con decreto del Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da adottare entro il termine di cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
L’articolo 10 (Disposizioni finali) al comma 1 stabilisce che le disposizioni del provvedimento si applichino fino all’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti nell’articolo 1, comma 28, della legge n. 76 del 2016.
Sembrerebbe, a detta del Presidente Frattini, che le prime celebrazioni gay potranno svolgersi già prima di Ferragosto.
In questi giorni già molti Comuni si stanno già adeguando al DPCM (che entrerà in vigore dopo la normale vacatio legis), a cominciare dai Comuni capilista Bologna e Milano.
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Vincenzo Di Ciò
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