Usura: CTU non necessaria, la questione controversa è di natura giuridica

Usura: CTU non necessaria, la questione controversa è di natura giuridica

Al CTU non può essere devoluta la risoluzione delle questioni di mero diritto insorte tra le parti in ordine ai criteri di determinazione dei tassi usurari“, è questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma, sezione IX, G.I. Dott. Russo, con ordinanza del 14.01.2016, con la quale è stata rigettata l’istanza di CTU contabile.

Il Magistrato, quindi, ha riconosciuto l’inammissibilità di una siffatta richiesta, atteso che, con tale strumento di indagine, parte attrice ha chiesto accertarsi il dare/avere tra le parti, poggiando la propria tesi difensiva sul criterio di calcolo basato sulla somma aritmetica tra tassi corrispettivi e moratori.

Nel caso di specie il mutuatario conveniva in giudizio l’Istituto di credito all’uopo eccependo l’usurarietà dei tassi pattuiti i quali, singolarmente considerati, risultavano essere legittimi ma la cui somma aritmetica, comparata al tasso soglia antiusura avrebbe comportato il superamento del limite stabilito dalla legge, tale da giustificare l’invocata gratuità del rapporto ex art. 1815 cc. Deduce infatti l’attore la legittimità dell’inserimento dell’interesse moratorio nel computo del costo totale del credito.

Si costituiva in giudizio la Banca impugnando e contestando le deduzioni avversarie ed eccependo l’infondatezza dell’assunto dal quale parte l’attore secondo cui, al fine di sostenere il presunto superamento dei tassi soglia, debba procedersi con la somma aritmetica di interessi di mora ed interessi corrispettivi.

Secondo le argomentazioni di parte convenuta, dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, non emerge affatto il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano sommati tra di loro al fine di verificare il superamento della soglia dell’usura. La Suprema Corte, continua la Banca, non ha mai sostenuto l’additività del tasso corrispettivo e del tasso di mora, anche e soprattutto in ragione della loro differente natura e operatività alternativa. All’interesse corrispettivo va attribuita, infatti, natura additiva, mentre al tasso moratorio natura sostitutiva, venendo quest’ultimo in rilievo in via eventuale, solo per l’ipotesi di inadempimento e su di una somma complessivamente considerata (in cui, cioè, la parte cui si è tenuti per la quota originariamente prevista quale interesse, si è ormai inglobata nel capitale, perdendo la propria originaria vocazione e natura di interesse).

Così delineato il quadro processuale, il Magistrato designato alla trattazione ha evidentemente ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, procedere con una Consulenza Tecnica d’Ufficio, essendo la questione controversia di natura giuridica e non contabile.


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Filomena Masi

Laureata all'Università degli Studi di Siena, dopo aver conseguito l'abilitazione presso la Corte d'Appello di Napoli, è iscritta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino.

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